Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2024, proposto da:
SA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 124/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 124/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022;
- nonostante la richiesta di accredito della somma, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché il ricorrente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’integrale l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta e condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora, c.d. astreinte , di cui art.114, comma 4, lett. e);
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- l’esponente il 4.03.2024 ha notificato la pronuncia all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire la sentenza n. 124/2024 del Tribunale di Vibo Valentia secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere di contro accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
Ritenuto infine che:
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza n. 124/2024 del Tribunale di Vibo Valentia nel senso di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione:
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza;
- respinge la domanda a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ST, Presidente
UR TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TO | RA ST |
IL SEGRETARIO