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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5751/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento dell'indennità di accompagnamento “e vertente
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo, dall' Avv. Giorgio De Luca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Salerno alla via Martiri Ungheresi, n. 38
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2025 , premesso: che aveva promosso un ricorso Parte_2 per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. Per_1
l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici
[...] connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio Pt_2 motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso la ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con CP_1 attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso ed in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
**********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Lamenta la ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appaia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie.
Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento.
Il CTU, al termine delle operazioni peritali, ha concluso che il ricorrente è affetto da:”
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA ED IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO
EMODINAMICO. PREGRESSO BY – PASS AORTO –CORONARICO (2014). BE
MELLITO TIPO II IN TERAPIA CON INSULINA. ARTERIOPATIA CRONICA OSTRUTT'IVA
AGLI ARTI INFERIORI: RECENTE AMPUTAZIONE DEL 1° E 2° DITO DEL PIEDE SINISTRO
(FEBBRAIO 2025). ESITI DI USTIONE ALLA GAMBA SINISTRA TRATTATA
CHIRURGICAMENTE CON ST UT (DICEMBRE 2018). AR
POLIDISTRETTUALE A MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE. IPOACUSIA CORRETTA DA
PROTESI.”. In definitiva, sulla scorta dell'esame anamnestico-clinico e delle documentazioni sanitarie esibite, la signora è da considerare invalido ultrasessantacinquenne con Parte_2 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98) grave
100%, senza diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento).
E non risulta prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Deve ritenersi, quindi, che le critiche della ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo superficiale e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u. La invalidità accertata non consente all'evidenza di ritenere raggiunti i requisiti per la indennità di accompagnamento, essendo conservata la autosufficienza e la deambulazione
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non ricorre l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria ai fini della rifusione delle spese da parte del soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Il Giudice
A.M. D'Antonio