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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4782 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
Josto Miglior 64 08044 JERZU, presso lo studio dell'Avv. CARRUS GIANNI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA TUVERI N. 94 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MURA MARCO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
La figlia minorenne nata il [...], viene affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la madre, in San Vito, Via Degli Aironi n. 6; -
Il padre potrà vedere e tenere quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche Per_1
della minore e sempre nel rispetto della volontà di Il padre inoltre potrà tenere con sé Per_1
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale, Per_1
ovvero di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze di Pasqua e per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto sempre conto della volontà della minore;
- La casa coniugale in Villasalto, Via Manzoni 10, resta assegnata a
[...]
; - Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- Il padre verserà la somma di €. CP_1
250,00 per il mantenimento della minore entro il cinque di ogni mese sul conto corrente Per_1
intestato alla sig.ra e identificato con il seguente Codice IBAN: Pt_1
[...], Codice , acceso su Poste CodiceFiscale_1
Italiane; i rapporti tra la figlia maggiorenne , studentessa, verranno regolamentati Per_2
economicamente tra ciascun genitore e la medesima;
- Le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno a carico per il 50% di entrambi i genitori, comprese quelle relative alle spese dentistiche di cui al preventivo di €. 3.200,00 già nella disponibilità delle parti;
- La sig.ra , in Pt_1
considerazione del prossimo trasferimento con la figlia minore in Svizzera, si obbliga a Per_1
sostenere tutte le spese relative ai viaggi andata e ritorno per la Sardegna della stessa minore. - Il
padre presta sin da ora consenso, appresa anche la volontà della minore al suo Per_1
trasferimento con la madre in Svizzera, Gutliiweg 1 – 8200 Schaffhausen (CH), al termine dell'anno scolastico 2024/2025, obbligandosi a prestare le necessarie, eventuali autorizzazioni anche relativamente al rilascio del passaporto. In riferimento agli atti di ordinaria amministrazione autorizza la madre della minore a prestare le relative autorizzazioni anche disgiuntamente. - Durante la permanenza in Svizzera la minore manterrà i contatti con il padre, telefonici e per videochiamata.
Il padre terrà la figlia presso di sé nei periodi di permanenza della stessa in Sardegna e/o Per_1
durante le vacanze scolastiche, sempre nel rispetto della volontà della minore. - La sig.ra si Pt_1
obbliga a comunicare al sig. la scuola dove verrà iscritta onde consentire allo stesso CP_1 Per_1
di poter assumere informazioni circa la frequentazione e l'andamento scolastico della figlia. - In
considerazione della circostanza che la minore abita da tempo con la madre, gli effetti Per_1
dell'accordo decorreranno dal mese di luglio 2024 - dalla data della domanda. - L'assegno unico dovuto per legge viene riconosciuto al 50% per entrambi i genitori. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei passaporti;
il presta sin da ora il consenso per il rilascio del CP_1
passaporto in favore di ed al suo trasferimento anagrafico di residenza.” Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal in data 23/07/2024, all'udienza del 31.01.2025 le parti hanno dato atto di aver Pt_1
raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 23.07.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1 Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Villasalto il 28/10/2000 tra
, nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
VILLASALTO (CA), il 24/08/1976, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n., parte II, serie A, anno 2000 - Comune di Villasalto).
Sull'accordo delle parti:
2. affida la figlia minorenne (9 agosto 2009) congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
con abitazione prevalente presso la madre, in San Vito, Via Degli Aironi n. 6;
3. il padre potrà vedere e tenere quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche Per_1
della minore e sempre nel rispetto della volontà di Il padre inoltre potrà tenere con sé Per_1
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale, Per_1
ovvero di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze di Pasqua e per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto sempre conto della volontà della minore;
4. Assegna La casa coniugale in Villasalto, Via Manzoni 10 al sig. ; Controparte_1
5. dispone che il verserà la somma di €. 250,00 per il mantenimento della minore CP_1 Per_1
entro il cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra e identificato con il seguente Pt_1
Codice IBAN: [...], Codice , acceso CodiceFiscale_1
su Poste Italiane;
i rapporti tra la figlia maggiorenne , studentessa, verranno regolamentati Per_2
economicamente tra ciascun genitore e la medesima;
6. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno a carico per il 50% di entrambi i genitori, comprese quelle relative alle spese dentistiche di cui al preventivo di €. 3.200,00 già nella disponibilità delle parti;
7. dà atto che la sig.ra , in considerazione del prossimo trasferimento con la figlia minore Pt_1
in Svizzera, si obbliga a sostenere tutte le spese relative ai viaggi andata e ritorno per la Per_1
Sardegna della stessa minore. - Il padre presta sin da ora consenso, appresa anche la volontà della minore al suo trasferimento con la madre in Svizzera, Gutliiweg 1 – 8200 Schaffhausen Per_1
(CH), al termine dell'anno scolastico 2024/2025, obbligandosi a prestare le necessarie, eventuali autorizzazioni anche relativamente al rilascio del passaporto. In riferimento agli atti di ordinaria amministrazione autorizza la madre della minore a prestare le relative autorizzazioni anche disgiuntamente. Durante la permanenza in Svizzera la minore manterrà i contatti con il padre,
telefonici e per videochiamata. Il padre terrà la figlia presso di sé nei periodi di permanenza Per_1
della stessa in Sardegna e/o durante le vacanze scolastiche, sempre nel rispetto della volontà della minore.
7. dà atto che la sig.ra si obbliga a comunicare al sig. la scuola dove verrà iscritta Pt_1 CP_1
onde consentire allo stesso di poter assumere informazioni circa la frequentazione e Per_1
l'andamento scolastico della figlia.
8. dà atto che in considerazione della circostanza che la minore abita da tempo con la Per_1
madre, gli effetti dell'accordo decorreranno dal mese di luglio 2024 - dalla data della domanda.
9. dà atto che l'assegno unico dovuto per legge viene riconosciuto al 50% per entrambi i genitori.
10. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei passaporti;
il presta sin da ora il CP_1
consenso per il rilascio del passaporto in favore di ed al suo trasferimento anagrafico di Per_1
residenza;
11. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
12. compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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