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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3369/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO LM Parte_1
RA, AN NA e IO LM RA
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, dal dott.
[...]
GA BONOFIGLIO, dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA e dalla dott.ssa SERENELLA ROSARIA ZANFINI, funzionari delegati resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: differenze stipendiali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la docente ha convenuto Parte_1
in giudizio il e l' e, premesso Controparte_1 CP_3
1 lavorare alle dipendenze del convenuto, attualmente in servizio CP_1
presso il Liceo Scientifico LS “Pitagora” di Rende (CS), deduceva che dall'01.09.2021 presta servizio in qualità di docente di scuola secondaria di
II grado laureati, per l'insegnamento di ex disegno e storia dell'arte, classe di concorso A017.
Esponeva che con decorrenza dall'anno scolastico 2002/2003 ha svolto attività di docente della scuola media per l'insegnamento di educazione artistica – classe di concorso A028, in forza di contratti a termine e, poi, a decorrere dall'01.09.2008, in forza di contratto a tempo indeterminato.
Aggiungeva che a seguito di passaggio al ruolo di docente di scuola secondaria di II grado laureati, con decreto di ricostruzione carriera prot. n.
2325 del 27.02.2025, emesso dal Dirigente del Liceo Scientifico “Pitagora” di
Rende è stato formalmente riconosciuto il passaggio di ruolo, con un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 18 mesi 0 giorni 0, con collocazione, quindi, nella fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'01.09.2024.
La ricorrente lamentava, quindi, che nonostante l'avvenuto passaggio di ruolo continua percepire lo stipendio riconosciuto ai docenti della scuola media.
Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire, a far data dall'01.09.2021, lo stipendio dei docenti di scuola secondaria di II grado laureati;
2) condannare, quindi, il
[...]
e del a corrispondere all'odierna ricorrente le Controparte_1 CP_1
differenze retributive intercorrenti fra lo stipendio del docente delle scuole medie e lo stipendio del docente di scuole superiori II grado laureati, pari ad € 70,366 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 15-20 e ad €
149,00 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 21-27; 3) con riferimento al periodo ricompreso fra l'01.09.2021 e il 31.07.2025 condannare, quindi, il in persona del Controparte_1
2 Ministro pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 4.565,24 ovvero la maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le CP_3
differenze contributive correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente”.
Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1
sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva e di parziale prescrizione dei crediti azionati.
L si costituiva, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione e nel CP_3
merito dichiarava la propria disponibilità, per l'ipotesi di un accoglimento della domanda principale, a ricevere i relativi contributi.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 09.12.2025.
Devono dichiararsi infondate le preliminari eccezioni sollevate dalle parti convenute.
E' infondata in primo luogo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici
3 intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego.
Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del
1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91; o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018).
Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. petitum sostanziale, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il è tenuto al riconoscimento delle differenze CP_1
retributive connesse al passaggio della ricorrente dal ruolo docente di scuola secondaria di I grado laureati al docente di scuola secondaria di II grado laureati.
E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva.
Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro.
Legittimato passivamente è il solo Controparte_1
posto che il rapporto di pubblico impiego intercorre con tale amministrazione, datrice di lavoro, a nulla rilevando la circostanza, comune
4 a tutti i dipendenti pubblici statali, che il pagamento degli stipendi sia disposto dal attraverso le proprie Controparte_4
articolazioni territoriali.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Le differenze retributive sono state chieste relativamente al periodo
01.09.2021/31.07.2025.
Il termine quinquennale è stato interrotto con la notifica del ricorso, eseguita in data 29.10.2025.
Nel merito il ricorso è fondato.
La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974,
n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”.
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H) a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ...”.
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
L'art. 52 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato) testualmente dispone:
5 “Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante”, così come individuato nel contratto collettivo di riferimento.
Considerato, allora, che nonostante il passaggio di ruolo sia avvenuto con decorrenza dal 01.09.2021, allo stato la ricorrente ancora percepisce la retribuzione prevista per la qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado (cfr. i cedolini paga e il documento denominato “timbro contenzioso docente ”, prodotto dal ) la convenuta Parte_1 CP_1
amministrazione deve, pertanto, essere condannata corrispondere la retribuzione in base allo stipendio annuo stabilito dal Contratto Collettivo
Nazionale del Comparto Scuola per i docenti in ruolo nelle scuole secondarie di II grado, oltre ogni altro assegno e indennità previsti dalle disposizioni vigenti, con il riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel pregresso ruolo, e al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore, oltre accessori.
Il calcolo delle differenze, non contestato, è corretto perché eseguito sulla base dei parametri previsti dal CCNL in relazione alle fasce stipendiali.
Le spese di lite tra il ricorrente e il seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
Le spese tra il ricorrente e l' possono essere compensate in ragione CP_3
della natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Accerta il diritto della ricorrente a percepire, a far data dall'01.09.2021, lo stipendio dei docenti di scuola secondaria di II grado laureati.
6 Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive intercorrenti fra
[...]
lo stipendio del docente delle scuole medie e lo stipendio del docente di scuole superiori II grado laureati, pari ad € 70,366 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 15-20 e ad € 149,00 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 21-27.
Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per il
[...]
periodo 01.09.2021/31.07.2025, la somma di € 4.565,24, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alle
[...] CP_3
maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente.
Condanna il , in persona del p.t., alla Controparte_1 CP_2
rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro
2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Compensa le ulteriori spese di lite.
Cosenza, 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3369/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO LM Parte_1
RA, AN NA e IO LM RA
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, dal dott.
[...]
GA BONOFIGLIO, dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA e dalla dott.ssa SERENELLA ROSARIA ZANFINI, funzionari delegati resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: differenze stipendiali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la docente ha convenuto Parte_1
in giudizio il e l' e, premesso Controparte_1 CP_3
1 lavorare alle dipendenze del convenuto, attualmente in servizio CP_1
presso il Liceo Scientifico LS “Pitagora” di Rende (CS), deduceva che dall'01.09.2021 presta servizio in qualità di docente di scuola secondaria di
II grado laureati, per l'insegnamento di ex disegno e storia dell'arte, classe di concorso A017.
Esponeva che con decorrenza dall'anno scolastico 2002/2003 ha svolto attività di docente della scuola media per l'insegnamento di educazione artistica – classe di concorso A028, in forza di contratti a termine e, poi, a decorrere dall'01.09.2008, in forza di contratto a tempo indeterminato.
Aggiungeva che a seguito di passaggio al ruolo di docente di scuola secondaria di II grado laureati, con decreto di ricostruzione carriera prot. n.
2325 del 27.02.2025, emesso dal Dirigente del Liceo Scientifico “Pitagora” di
Rende è stato formalmente riconosciuto il passaggio di ruolo, con un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 18 mesi 0 giorni 0, con collocazione, quindi, nella fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'01.09.2024.
La ricorrente lamentava, quindi, che nonostante l'avvenuto passaggio di ruolo continua percepire lo stipendio riconosciuto ai docenti della scuola media.
Concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire, a far data dall'01.09.2021, lo stipendio dei docenti di scuola secondaria di II grado laureati;
2) condannare, quindi, il
[...]
e del a corrispondere all'odierna ricorrente le Controparte_1 CP_1
differenze retributive intercorrenti fra lo stipendio del docente delle scuole medie e lo stipendio del docente di scuole superiori II grado laureati, pari ad € 70,366 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 15-20 e ad €
149,00 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 21-27; 3) con riferimento al periodo ricompreso fra l'01.09.2021 e il 31.07.2025 condannare, quindi, il in persona del Controparte_1
2 Ministro pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 4.565,24 ovvero la maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell' le CP_3
differenze contributive correlate alle maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente”.
Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1
sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva e di parziale prescrizione dei crediti azionati.
L si costituiva, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione e nel CP_3
merito dichiarava la propria disponibilità, per l'ipotesi di un accoglimento della domanda principale, a ricevere i relativi contributi.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 09.12.2025.
Devono dichiararsi infondate le preliminari eccezioni sollevate dalle parti convenute.
E' infondata in primo luogo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici
3 intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego.
Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del
1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91; o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018).
Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. petitum sostanziale, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il è tenuto al riconoscimento delle differenze CP_1
retributive connesse al passaggio della ricorrente dal ruolo docente di scuola secondaria di I grado laureati al docente di scuola secondaria di II grado laureati.
E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva.
Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro.
Legittimato passivamente è il solo Controparte_1
posto che il rapporto di pubblico impiego intercorre con tale amministrazione, datrice di lavoro, a nulla rilevando la circostanza, comune
4 a tutti i dipendenti pubblici statali, che il pagamento degli stipendi sia disposto dal attraverso le proprie Controparte_4
articolazioni territoriali.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Le differenze retributive sono state chieste relativamente al periodo
01.09.2021/31.07.2025.
Il termine quinquennale è stato interrotto con la notifica del ricorso, eseguita in data 29.10.2025.
Nel merito il ricorso è fondato.
La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974,
n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”.
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H) a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ...”.
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
L'art. 52 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato) testualmente dispone:
5 “Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante”, così come individuato nel contratto collettivo di riferimento.
Considerato, allora, che nonostante il passaggio di ruolo sia avvenuto con decorrenza dal 01.09.2021, allo stato la ricorrente ancora percepisce la retribuzione prevista per la qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado (cfr. i cedolini paga e il documento denominato “timbro contenzioso docente ”, prodotto dal ) la convenuta Parte_1 CP_1
amministrazione deve, pertanto, essere condannata corrispondere la retribuzione in base allo stipendio annuo stabilito dal Contratto Collettivo
Nazionale del Comparto Scuola per i docenti in ruolo nelle scuole secondarie di II grado, oltre ogni altro assegno e indennità previsti dalle disposizioni vigenti, con il riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel pregresso ruolo, e al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore, oltre accessori.
Il calcolo delle differenze, non contestato, è corretto perché eseguito sulla base dei parametri previsti dal CCNL in relazione alle fasce stipendiali.
Le spese di lite tra il ricorrente e il seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
Le spese tra il ricorrente e l' possono essere compensate in ragione CP_3
della natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Accerta il diritto della ricorrente a percepire, a far data dall'01.09.2021, lo stipendio dei docenti di scuola secondaria di II grado laureati.
6 Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive intercorrenti fra
[...]
lo stipendio del docente delle scuole medie e lo stipendio del docente di scuole superiori II grado laureati, pari ad € 70,366 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 15-20 e ad € 149,00 mensili, con riferimento alla fascia stipendiale 21-27.
Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per il
[...]
periodo 01.09.2021/31.07.2025, la somma di € 4.565,24, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a versare nei confronti dell' le differenze contributive correlate alle
[...] CP_3
maggiorazioni retributive riconosciute in favore della ricorrente.
Condanna il , in persona del p.t., alla Controparte_1 CP_2
rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro
2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Compensa le ulteriori spese di lite.
Cosenza, 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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