CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 21123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21123 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d. I.vo 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha rigettato i ricorsi presentati da AL e EN MA avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a imputazioni di concorso in ricettaziore e truffa conseguente alla compravendita di monete false e prive di corso legale. Il reato presupposto è quello previsto dall'art.468 c.p., contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti di autentificazione o certificazione, e loro uso. 2. AL MA ha presentato ricorso per cassazione incentrato sulla erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) per insussistenza del reato presupposto della ricettazione nell'art.468 c.p.p.. con conseguente inefficacia della misura cautelare custodiale. A seguito dell'iniziale rigetto della richiesta di misura cautelare sull'assunto (respinto dal g.i.p.) che il commercio di monete false riguardasse strumenti di pagamento aventi corso legale il Penale Sent. Sez. 2 Num. 21123 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2024 (art.453 c.p.), la Procura ha riformulato l'istanza con riferimento all'art.468 c.p., assumendo questa volta la coincidenza, nel caso di monete, avente corso legale o meno, di conio e sigillo. L'unificazione tra i due concetti sarebbe errata poiché lo strumento utilizzato per produrre le monete (conio) non corrisponde al sigillo della istituzione che le produce. Rimossa la premessa errata, l'ipotesi di riciclaggio sarebbe, quindi, destinata a cadere e con essa, la stessa misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto in quanto il motivo addotto è infondato. L'equiparazione del conio con il sigillo, denunciata dalla difesa dell'imputato come frutto di travisamento del fatto e foriera di confusione e violazione di legge, è da ritenersi per contro corretta. Infatti, il conio, lungi dal costituire solamente il mezzo di produzione delle monete metalliche, funge al tempo stesso, essendo identificativo della specifica zecca che lo detiene e lo utilizza, da garante del valore intrinseco, cioè della qualità del materiale di cui la moneta è costituita, a prescindere dalla circostanza che la moneta abbia o meno mantenuto corso legale. La fiducia nella qualità del metallo è assicurata infatti - nel caso di specie - dalla provenienza del prodotto dalla zecca Imperiale CA (o, in caso di altra moneta, dalla corrispondente officina di produzione) di cui il conio rappresenta, appunto, il sigillo. Questa Corte ha, infatti, chiarito che «In assenza di una specifica definizione legislativa, il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile (bollo, timbro in ceralacca, strisce di carta, cartelli, fili di ferro e così via) che in modo anche simbolico, e quindi senza necessità di rendere inaccessibile o di racchiudere in congegni materiali la "res serbanda", valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata COS2i mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva»: Cass. n. 3009/1991 - Rv. 186569 - 01. Nozione, questa che, in pratica, ha recepito quella dottrinale secondo la quale i sigilli sono quegli strumenti atti a riprodurre su determinati oggetti (carta, tela ecc..) mediante impressione, i disegni o le diciture che essi recano. Nel caso di monete coniate in metalli pregiati o in leghe degli stessi, è il conio pertanto a garantire origine e percentuale del metallo, consentendo alla moneta di avere un mercato e, quindi, un valore. Ciò prescinde, ovviamente, dal fatto che la moneta abbia (ancora) corso legale, cioè che sia riconosciuta dallo Stato di emissione come valido mezzo di pagamento. In verità, proprio il fatto che, benché priva di corso legale, la moneta apparentemente emessa dalla Zecca di Stato dell'Impero Austro-Ungarico, mantenga un valore collegato al metallo di cui è costituito, è dimostrazione dell'affidamento ancora esistente nella valenza assicurativa di quel conio che rappresenta, a tutti gli effetti, un sigillo identificativo non replicabile. Retaggio della circolazione aurea delle monete e delle regole ad esse collegate, il conio rappresenta pertanto il 2 sigillo dell'istituzione o dello Stato di emissione che garantisce la genuinità ed il valore della moneta (nel caso di specie costituito dal metallo prezioso con il quale è stata coniata e che la identifica come una cd. moneta d'investimento). Sul punto, va ribadita l'interpretazione che dell'art. 468 cod. pen. questa Corte ha dato nel senso che rientrano nella tutela della suddetta norma «anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano». Infatti, «l'art. 468 c.p. si ispira alla più ampia tutela, in quanto da un canto colpisce sia la c:ontraffazione 1_1 che l'uso del sigillo contraffatto, e dall'altro comprende nella fattispecie incriminata non solo il sigillo dell'ente pubblico, ma anche quello inerente all'esercizio di un pubblico servizio e, in genere, a ogni attività avente natura e interesse eminentemente pubblicistici, benché gestita da un soggetto privato autorizzato ad avvalersi ai fini di tale gestione di propri sigilli recanti l'indicazione della pertinenza a quell'attività (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 6815, ric. Donzelli;
Sez. 5, 16 novembre 1977 n. 15416, ric. Smiraglio), con esclusione soltanto del timbro ad uso interno (Cass., Sez. 5, 8 novembre 1977 n. 568, ric. Mele) e quindi essenzialmente privo di efficacia certificativa. L'ampiezza della tutela e la forte caratterizzazione della fattispecie del reato in senso oggettivo, dell'efficacia attestativa e certificativa a garanzia del bene giuridico della pubblica fede attribuito a particolari mezzi simbolici, fanno sì che vi rientrino anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano e cioè, come nel caso di specie, ad essere utilizzati per il transito ed il soggiorno di cittadini extracomunitari nel proprio territorio con conseguente acquisto della legittimazione al transito in tutti gli altri Paesi, compresa la Repubblica Italiana. In tal caso l'uso dei sigilli esteri contraffatti costituisce reato secondo la legge italiana e l'autore è soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano»: Cass. n. 35915/2009 Rv. 244761 - 01 2. Per le predette ragioni il ricorso va respinto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 5 aprile 2024 Il Consi liere es ensore Il Presiden
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d. I.vo 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha rigettato i ricorsi presentati da AL e EN MA avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a imputazioni di concorso in ricettaziore e truffa conseguente alla compravendita di monete false e prive di corso legale. Il reato presupposto è quello previsto dall'art.468 c.p., contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti di autentificazione o certificazione, e loro uso. 2. AL MA ha presentato ricorso per cassazione incentrato sulla erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) per insussistenza del reato presupposto della ricettazione nell'art.468 c.p.p.. con conseguente inefficacia della misura cautelare custodiale. A seguito dell'iniziale rigetto della richiesta di misura cautelare sull'assunto (respinto dal g.i.p.) che il commercio di monete false riguardasse strumenti di pagamento aventi corso legale il Penale Sent. Sez. 2 Num. 21123 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 05/04/2024 (art.453 c.p.), la Procura ha riformulato l'istanza con riferimento all'art.468 c.p., assumendo questa volta la coincidenza, nel caso di monete, avente corso legale o meno, di conio e sigillo. L'unificazione tra i due concetti sarebbe errata poiché lo strumento utilizzato per produrre le monete (conio) non corrisponde al sigillo della istituzione che le produce. Rimossa la premessa errata, l'ipotesi di riciclaggio sarebbe, quindi, destinata a cadere e con essa, la stessa misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto in quanto il motivo addotto è infondato. L'equiparazione del conio con il sigillo, denunciata dalla difesa dell'imputato come frutto di travisamento del fatto e foriera di confusione e violazione di legge, è da ritenersi per contro corretta. Infatti, il conio, lungi dal costituire solamente il mezzo di produzione delle monete metalliche, funge al tempo stesso, essendo identificativo della specifica zecca che lo detiene e lo utilizza, da garante del valore intrinseco, cioè della qualità del materiale di cui la moneta è costituita, a prescindere dalla circostanza che la moneta abbia o meno mantenuto corso legale. La fiducia nella qualità del metallo è assicurata infatti - nel caso di specie - dalla provenienza del prodotto dalla zecca Imperiale CA (o, in caso di altra moneta, dalla corrispondente officina di produzione) di cui il conio rappresenta, appunto, il sigillo. Questa Corte ha, infatti, chiarito che «In assenza di una specifica definizione legislativa, il sigillo può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile (bollo, timbro in ceralacca, strisce di carta, cartelli, fili di ferro e così via) che in modo anche simbolico, e quindi senza necessità di rendere inaccessibile o di racchiudere in congegni materiali la "res serbanda", valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata COS2i mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva»: Cass. n. 3009/1991 - Rv. 186569 - 01. Nozione, questa che, in pratica, ha recepito quella dottrinale secondo la quale i sigilli sono quegli strumenti atti a riprodurre su determinati oggetti (carta, tela ecc..) mediante impressione, i disegni o le diciture che essi recano. Nel caso di monete coniate in metalli pregiati o in leghe degli stessi, è il conio pertanto a garantire origine e percentuale del metallo, consentendo alla moneta di avere un mercato e, quindi, un valore. Ciò prescinde, ovviamente, dal fatto che la moneta abbia (ancora) corso legale, cioè che sia riconosciuta dallo Stato di emissione come valido mezzo di pagamento. In verità, proprio il fatto che, benché priva di corso legale, la moneta apparentemente emessa dalla Zecca di Stato dell'Impero Austro-Ungarico, mantenga un valore collegato al metallo di cui è costituito, è dimostrazione dell'affidamento ancora esistente nella valenza assicurativa di quel conio che rappresenta, a tutti gli effetti, un sigillo identificativo non replicabile. Retaggio della circolazione aurea delle monete e delle regole ad esse collegate, il conio rappresenta pertanto il 2 sigillo dell'istituzione o dello Stato di emissione che garantisce la genuinità ed il valore della moneta (nel caso di specie costituito dal metallo prezioso con il quale è stata coniata e che la identifica come una cd. moneta d'investimento). Sul punto, va ribadita l'interpretazione che dell'art. 468 cod. pen. questa Corte ha dato nel senso che rientrano nella tutela della suddetta norma «anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano». Infatti, «l'art. 468 c.p. si ispira alla più ampia tutela, in quanto da un canto colpisce sia la c:ontraffazione 1_1 che l'uso del sigillo contraffatto, e dall'altro comprende nella fattispecie incriminata non solo il sigillo dell'ente pubblico, ma anche quello inerente all'esercizio di un pubblico servizio e, in genere, a ogni attività avente natura e interesse eminentemente pubblicistici, benché gestita da un soggetto privato autorizzato ad avvalersi ai fini di tale gestione di propri sigilli recanti l'indicazione della pertinenza a quell'attività (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 6815, ric. Donzelli;
Sez. 5, 16 novembre 1977 n. 15416, ric. Smiraglio), con esclusione soltanto del timbro ad uso interno (Cass., Sez. 5, 8 novembre 1977 n. 568, ric. Mele) e quindi essenzialmente privo di efficacia certificativa. L'ampiezza della tutela e la forte caratterizzazione della fattispecie del reato in senso oggettivo, dell'efficacia attestativa e certificativa a garanzia del bene giuridico della pubblica fede attribuito a particolari mezzi simbolici, fanno sì che vi rientrino anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano e cioè, come nel caso di specie, ad essere utilizzati per il transito ed il soggiorno di cittadini extracomunitari nel proprio territorio con conseguente acquisto della legittimazione al transito in tutti gli altri Paesi, compresa la Repubblica Italiana. In tal caso l'uso dei sigilli esteri contraffatti costituisce reato secondo la legge italiana e l'autore è soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano»: Cass. n. 35915/2009 Rv. 244761 - 01 2. Per le predette ragioni il ricorso va respinto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 5 aprile 2024 Il Consi liere es ensore Il Presiden