Art. 3. Procedure relative ai programmi 1. Al fine di accelerare l'avvio del programma di interventi di cui alla presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2, corredato dal parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalla pronuncia del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, approva il programma di utilizzo e provvede all'assunzione dei relativi impegni.
3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da' comunicazione al Parlamento, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando anche le eventali modifiche da apportare ai programmi per adeguarli alle esigenze accertate dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, approva il programma di utilizzo e provvede all'assunzione dei relativi impegni.
3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da' comunicazione al Parlamento, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando anche le eventali modifiche da apportare ai programmi per adeguarli alle esigenze accertate dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.