Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima S ezion e Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], alias nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
rappresentato dal tutore, nata a [...] il [...], nominata con decreto del Parte_3
Tribunale per i Minorenni di Brescia del 23.1.2023, con l'avvocato Elena Bertoglio ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Il ricorrente:
− ha chiesto il riconoscimento dello status di apolide;
− ha evidenziato le dichiarazioni rese da , nata in [...] il [...], innanzi al Parte_4
Tribunale per i minorenni di Brescia: “la sig.ra ha dichiarato di non essere la madre Pt_4
naturale di Ha raccontato di essersi recata in Libia, come faceva spesso per Pt_1
concludere alcuni commerci insieme al marito e in strada ha incrociato una signora con in braccio un neonato e nella mano un foglio su cui era scritto nome, cognome data di nascita del bambino (appunto nato in [...] il [...]). Dice che la donna ha detto di Parte_2
essere la madre e cercava qualcuno a cui affidare il figlio perché lei non poteva occuparsene.
La signora non ha chiesto il motivo o la storia di questa donna e del bambino, ha preso Pt_4
con sé il neonato ed è tornata in Tunisia. Dice di aver cercato di fare la pratica di adozione ma, non avendo il certificato di nascita o la dichiarazione dei genitori, non è stato possibile concludere la pratica.”;
− ha sottolineato come le richieste dell'atto di nascita e di informazioni riguardanti la normativa in materia di cittadinanza rivolte all'Ambasciata italiana a Tripoli non hanno avuto riscontro (doc.
14);
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Nazionalità del 26/01/1956 e successive modifiche, che prevede più criteri ed in particolare: all'art. 6 per nascita (padre o madre;
per matrimonio (donna straniera che rinunci Per_1
alla propria cittadinanza per sposare un uomo tunisino) ed agli artt. 19, 20 e 21 per residenza abituale (cinque anni prima della presentazione della domanda) o per naturalizzazione data per aver compiuto atti di particolare importanza a tutela dello Stato”.
È stata fissata per la discussione l'udienza del 12.9.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente si è rimessa alla decisione del giudice.
Con nota del 4.9.2024 il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
− ha precisato che la mancata conoscenza dell'identità dei genitori rende impossibile ottenere un certificato di nascita e ha escluso la possibilità di acquisto della cittadinanza tunisina o libica.
In data 16.9.2024 è stata fissata per la discussione l'udienza del 30.1.2025, sostituita da note scritte, con la seguente ordinanza, di seguito trascritta: “− Ritenuto che l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere gravi sul ricorrente;
− Rilevato che nell'atto introduttivo il ricorrente ha affermato di non conoscere le generalità dei suoi genitori e che per tale ragione non potrebbe acquisire né la cittadinanza libica né quella tunisina;
− Rilevato che nel documento 4
(fascicolo ric.) il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: <<risiede in libia con alcuni parenti del padre deceduto quando era molto piccolo. la madre di origini tunisine risiede tunisia e secondo il racconto minore ha costruito una nuova famiglia. i rapporti tra sono rimasti costanti donna alcune occasioni fatto visita a>>; − Pt_2
Rilevato che dal documento 3 (fascicolo ric.) nato in [...] il [...], ha Parte_5 dichiarato che il ricorrente, nato in [...] il [...], è suo fratello;
− Rilevato Parte_6
2 di 5 che all'udienza del 18.7.2023 ha dichiarato che il ricorrente ha trascorso anni Persona_2 in Libia alla ricerca del padre forse morto;
− Rilevato che dal documento 12 (fascicolo ric.) emerge quanto segue: <<la sig.ra ha dichiarato di non essere la madre naturale pt_4> Ha raccontato di essersi recata in Libia, come faceva spesso per concludere alcuni Pt_1
commerci insieme al marito e in strada ha incrociato una signora con in braccio un neonato e nella mano un foglio sui cui era scritto nome, cognome data di nascita del bambino (appunto Parte_2
nato in [...] il [...]). Dice che la donna ha detto di essere la madre e cercava
[...]
qualcuno a cui affidare il figlio perché lei non poteva occuparsene. La sig.ra non ha chiesto Pt_4
il motivo o la storia di questa donna e del bambino, ha preso con sé il neonato ed è tornata in
Tunisia. Dice di aver cercato di fare la pratica di adozione ma, non avendo il certificato di nascita o la dichiarazione dei genitori, non è stato possibile concludere la pratica. Ho chiesto alla signora di fornirmi la documentazione relativa alla richiesta di adozione fatta illo tempore, ma la signora riferisce di aver cambiato avvocato e di non avere più la documentazione>>; − Ritenuto che sussistano contrasti tra le dichiarazioni rese dal ricorrente fuori dal processo e quelle contenute nell'atto introduttivo;
− Ritenuto che le affermazioni contenute nel ricorso sono difformi da quanto dichiarato da ai carabinieri;
− Ritenuto che dalle dichiarazioni di non Parte_5 Parte_4
emerga il tempo e il luogo di incontro con il ricorrente, la vita vissuta con il ricorrente e il nominativo dell'amica libica che ha ospitato per anni il ricorrente;
− Ritenuto che le dichiarazioni della donna siano scarsamente verosimili in ordine allo smarrimento della documentazione finalizzata all'adozione del ricorrente e all'assenza di domande alla donna con in braccio il bambino;
− Ritenuto che tali contrasti e lacune, per la loro gravità e l'assenza di allegazioni e argomentazioni del ricorrente nei suoi atti, escludano la necessità di assumere le testimonianze indicate nel ricorso;
− Ritenuto che sia opportuno invitare parte ricorrente a reperire dalle autorità libiche e tunisine informazioni o certificazioni tratti dai loro registri anagrafici riguardanti il ricorrente (data e luogo di nascita, generalità dei genitori e di eventuali fratelli/sorelle, residenza) individuato secondo le generalità prospettate nel ricorso e in quelle indicate da
[...]
(ossia nato in [...] il [...])”. Pt_5 Parte_6
Con nota del 24.1.2025 il ricorrente ha depositato la seguente nota: “In ottemperanza al summenzionato provvedimento, la scrivente difesa si è fatta parte attiva nella ricerca di documentazione atta alla ricostruzione delle origini del ricorrente, in particolare venivano contattati tramite e-mail ordinarie i consolati e in Italia, ai quali si chiedevano Per_3 Per_4 informazioni e/o certificati tratti dai registri dei rispettivi Paesi, allegando all'uopo verbale d'udienza di codesto Tribunale (docc. 1 e 2). L'assistente sociale del consolato in Italia si Per_3
metteva in contatto con la signora , madre putativa del minore, non riuscendo a Parte_4
risalire a nessun documento utile per l'identificazione di precisandomi telefonicamente Pt_1
che la signora contattata le ripeteva di non essere la madre naturale del minorenne e che non era
3 di 5 in possesso di alcun documento, avendo affidato la pratica di adozione ad un legale. Visto
l'impossibilità di ottenere documentazione tramite i consolati dei due Paesi esteri in Italia, la scrivente inviava tramite pec richiesta urgente presso le Ambasciate italiane in Tunisia ed in Libia
(doc. 3). In risposta alle richieste avanzate: a) l'ambasciata italiana in Tunisia comunicava alla scrivente che non potevano accedere a tali documenti, pertanto, consigliava di rivolgersi ad un legale (doc. 4); b) mentre, l'ambasciata italiana in Libia, dando atto che le autorità libiche Per_3 non rilasciano le informazioni richieste, consigliava di rivolgersi all'Ambasciata libica a Roma, indicandone gli indirizzi mail (doc. 5). Immediatamente, pertanto, la scrivente, inviava a tutti gli indirizzi mail indicati altra richiesta di informazioni, la quale rimaneva senza esito (doc. 6).
Inaspettatamente, nei giorni scorsi, la signora , forse incalzata dai servizi sociali del Parte_4 consolato , inviava tramite WhatsApp l'immagine del certificato di nascita del ricorrente Per_3
con traduzione in italiano (doc. 7). Come lo stesso Tribunale avrà modo di constatare, la traduzione inviata dalla signora riporta come nominativo , nato in [...]_4 Parte_1
(Tunisia), il 30.11.2003, figlio della signora e del marito, entrambi di nazionalità tunisina, pertanto a sua volta cittadino tunisino. I servizi sociali di Bergamo, affidatari del presunto minore, attualmente in proseguo amministrativo, come da decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 24.09.2024 (doc. 8), dopo aver ricevuto tali fotografie chiedevano di avere copia dell'atto di nascita tradotto ed asseverato, ma ad oggi nulla è pervenuto. I summenzionati servizi, a seguito del silenzio mantenuto dalla genitrice del ricorrente, in data odierna hanno provveduto ad inoltrare al
Tribunale per i Minorenni di Brescia richiesta di modifica del decreto di proseguo amministrativo, alla luce dei nuovi elementi raccolti (doc. 9). Tanto premesso e precisato, alla luce della nuova produzione documentale, pare cessata la materia del contendere, pur permanendo il dubbio sull'autenticità dell'atto di nascita stante la mancata consegna di copia autenticata ed asseverata.
Si chiede pertanto, fissarsi udienza in presenza delle parti, al fine di far presenziare la tutrice, la quale potrà in detta sede rinunciare all'azione per cessata materia del contendere.”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note.
2. Il ricorrente non ha provato i fatti costitutivi del suo status.
Sul punto si richiamato le considerazioni svolte nell'ordinanza del 16.9.2024 trascritta sopra e non oggetto di critica delle parti.
A conferma della conclusione raggiunta si veda il certificato prodotto dal ricorrente con la nota del
24.1.2025 da cui risultano le generalità del ricorrente ( e dei genitori e il Parte_1 Per_1
luogo (in Tunisia) e la data di nascita del ricorrente (30.11.2003).
Il ricorso va rigettato.
L'interesse del ricorrente delineato nella domanda non è stato raggiunto con l'acquisizione dei documenti prodotti con la nota del 24.1.2025 che, al contrario, incidono sulla prova dei fatti costitutivi dello status richiesto: non è possibile dichiarare la cessazione della materia del
4 di 5 contendere come richiesto dal ricorrente la cui istanza di differimento del processo non merita accoglimento.
3. Non è possibile pronunciarsi sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 30.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
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