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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 20.11.2025, nella causa di cui al n. 572 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. RI NI
Per parte resistente: avv. BOCCUCCI SANDRO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. RI NI si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. BOCCUCCI SANDRO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 572 /2023
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI NI del foro di Udine
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. BOCCUCCI CP_1 P.IVA_1
SANDRO dell'Avvocatura Regionale INAIL
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento natura professionale delle malattie denunciate in data 24.10.2019
(tendinosi spalla destra - caso n. 517392990) e 10.02.2022 (ernie discali lombari - caso n. 518427444)
e conseguente condanna al pagamento di indennizzo o rendita CP_1
Sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE:
1) nel merito, accertate la natura e la causa professionale delle patologie di cui è portatrice la ricorrente
(tendinosi alla spalla destra ed ernie discali lombari), nonché le patologie stessa e relativa invalidità nella misura che verrà ritenuta di giustizia, condannarsi l' a liquidare e corrispondere alla sig.ra CP_1
la rendita di legge ragguagliata al complessivo tasso di invalidità del 27% Parte_1
(di cui 16% per la tendinosi alla spalla destra - caso n. 517392990 e 12% per le ernie discali lombari
- caso n. 518427444) ovvero, in caso di riconoscimento di un'invalidità complessiva inferiore al 16%, al pagamento del relativo indennizzo, con gli interessi come per legge. 2) in via istruttoria come in ricorso
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché improcedibile e/o, comunque, infondato. Con vittoria di spese. In via istruttoria come in memoria di costituzione
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 1.8.2023 La deduceva di essere affetta da malattie professionali Parte_1 invalidanti a causa delle lavorazioni e delle mansioni svolte con continuità per oltre 40 anni e di cui dava dettagliata descrizione.
In sintesi, la ricorrente ha iniziato a lavorare nel1975, in una tappezzeria, poi dal 1977 al 2006 ha lavorato come operaia in aziende produttrici di mobili, svolgendo attività di assemblaggio e carteggio con una breve interruzione (1985-1987) di impiego in agricoltura;
dal 2007 è stata addetta alle pulizie, presso una casa di riposo fino al pensionamento del 2020.
Le attività lavorative avrebbero provocato ernie discali lombari e tendinosi alla spalla destra, ma le domande all' e i ricorsi avanzati in sede amministrativa per il riconoscimento delle malattie CP_1 professionali non avevano dato esito positivo.
Secondo la prospettazione del ricorso si sarebbe in presenza di malattie tabellate ovvero, comunque, di patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come da d.m. 14.01.2008 e da successivo d.m. 10.06.2014: in un caso e nell'altro ogni onere probatorio resterebbe a carico dell' . CP_1
2. Nel costituirsi l' ribadiva, sulla base del quadro medico legale, la correttezza della CP_1 valutazione operata, dovendosi escludere il nesso tra il lavoro e la patologia dedotta, la quale sarebbe, invece, ascrivibile ad altre cause.
La causa veniva istruita sia a mezzo testimonianze che tramite CTU medico legale.
Va premesso che le insufficienti produzioni nella fase amministrativa, con particolare riferimento alla mancata produzione di idonee certificazioni mediche, risultano, nonostante l'eccezione dell'ente convenuto, non rilevanti (Cass. Sez. L., 21/11/2019, n. 30419, Rv. 655870 - 01).
La domanda è però infondata nel merito.
3. Quanto alla patologia della cuffia dei rotatori, il CTU, valutando le mansioni allegate e riscontrate dai documenti e dalle testimonianze, ha dato atto che la ricorrente ha svolto attività che hanno sollecitato a lungo e significativamente gli arti superiori, ma in modo generico.
Va, quindi, esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata perché i requisiti richiesti dal d.m.
9.4.2008, presuppongono “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”
Non si ravvisa la denunciata contraddittorietà fra le indicazioni del CTU che ha riconosciuto le mansioni descritte dai testimoni, nell'anamnesi 6.2.2020 e nel colloquio con il consulente d'ufficio come implicanti prolungate sollecitazioni degli arti superiori e l'esclusione del meccanismo tabellare che presuppone movimenti ripetuti “a carico della spalla”: secondo le indicazioni medico legali del
CTU il movimento dell'arto superiore non è “generico”, ma “ripetuto a carico della spalla” solo se vi è una reiterazione del gesto richiesto con movimento al di sopra della linea delle spalle, ed infatti
2 è questo che contraddistingue una possibile azione vulnerante ai danni dei distretti interessati a patologie come quelle in questione.
4. Secondo la difesa della ricorrente l'istruttoria permetterebbe comunque di evidenziare nella carriera lavorativa della ricorrente anche una quotidiana utilizzazione degli arti superiori in attività di costante elevazione al di sopra della linea biascromiale.
Ma gli esempi che si offrono (p. 4 note conclusive) non colgono nel segno posto che quanto alle operazioni di spostamento dei sacchi di rifiuti (cap. 27 del ricorso, analogamente si potrebbe citare il trasporto dei secchi d'acqua cap. 19 ss) nella casa di riposo in cui ha lavorato dal 2007, esse riguardavano senz'altro il sollevamento di pesi con le braccia, ma non necessariamente movimenti a carico della spalla nei termini suddetti, mentre le operazioni di pulizia di vetri erano, secondo la prospettazione attorea, mansioni espletate solo 3 volte all'anno (cap. 25) e quindi occasionalmente
(le modalità e tempistica di pulizia degli armadi non sono invece dettagliate nel capitolato -cfr cap.
24- e quindi la prova testimoniale non offre spunti in merito).
Quanto alle attività lavorative precedenti a quelle di addetta alle pulizie presso la Casa di riposo di
San Giovanni al Natisone, in cui la ricorrente è stata impegnata fin dal 2007, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto svolte prima del d.m.
9.4.2008 che ha tabellato le patologie muscolo-scheletriche nei termini richiamati in ricorso;
ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata, affinché l'assicurato si possa giovare della presunzione di eziologia professionale, occorre far riferimento alla tabella vigente all'epoca di esposizione a rischio (Cass. Sez. L., 01/02/2002, n. 1318, Rv. 552023 – 01, Cass. Sez. L., 10/06/1999,
n. 5716, Rv. 527257 - 01). Si tratta, inoltre, di attività remote, molto anteriori all'insorgenza della sintomatologia (2019).
5. Nè ricorre, nell'iter argomentativo del CTU, il denunciato travisamento del principio di equivalenza delle cause (p. 8 note finali), poichè il CTU, lungi dall'affermare che quella lavorativa è una concausa ma non preponderante, osserva che da un punto di vista medico legale la movimentazione di un carico è capace di provocare una temporanea manifestazione algica, ma non ha vera efficacia causale per l'esaminato “problema alla spalla”, la quale, “seppur in concausa con altri fattori”, potrebbe riconoscersi solo all'elevazione di questi pesi, attività in grado di aggravare un conflitto subacromiale e/o una patologia degenerativa della cuffia dei rotatori (p. 22 elaborato dott.
). Per_1
Va adeguatamente sottolineato, anzi, che il CTU ha concluso nel senso che vada in concreto disconosciuta una concausalità efficiente dell'attività lavorativa, in quanto nelle mansioni descritte e ricostruite non vi è una riconoscibile azione vulnerante.
3 Oltre a doversi escludere, in tale contesto, che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'eziologia professionale della malattia (onere a lui spettante in caso di inoperatività delle presunzioni del sistema tabellare), una tale conclusione porta al rigetto della domanda anche riconoscendo che la malattia rientra fra quelle tabellate, poichè anche in presenza di presunzioni per le malattie tabellate, permane la possibilità, per , di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova CP_1 contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando il fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia.
E' vero che per escludere la tutela assicurativa è in linea di principio necessario accertare, inequivocabilmente quale sia il diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Ma tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale (come la patologia della cuffia dei rotatori, cfr p. 18 elaborato dott. ), nel senso che in questi casi Per_1 la prova può riguardare anche la concreta e specifica idoneità o meno dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (cfr Cass. Sez. L., 21/11/2016, n. 23653, Rv. 641713 – 01, anche sul regime ulteriormente diverso in tema di malattie tumorali).
6. Quanto alle ernie discali lombari il CTU le riconduce ad una alterazione sostanzialmente morfologica;
la “piccola focalità erniale”, al di là della questione sulla sua origine, viene disconosciuta come “malattia” posto che non comporta “in assenza di documentate pregresse manifestazioni cliniche e di attuali evidenze di sofferenza specifiche” alcun quantificabile grado di invalidità (p. 20 elaborato dott. ). Per_1
7. Le spese di lite, tranne quelle di CTU già determinate con separato decreto, devono essere compensate e ripartite tra le parti, considerata nel merito la necessità di procedere all'istruttoria per ricostruire l'ambiente lavorativo e per valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Udine, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo IL
4
All'udienza 20.11.2025, nella causa di cui al n. 572 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. RI NI
Per parte resistente: avv. BOCCUCCI SANDRO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. RI NI si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. BOCCUCCI SANDRO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 572 /2023
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI NI del foro di Udine
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. BOCCUCCI CP_1 P.IVA_1
SANDRO dell'Avvocatura Regionale INAIL
-resistente-
Avente ad oggetto: accertamento natura professionale delle malattie denunciate in data 24.10.2019
(tendinosi spalla destra - caso n. 517392990) e 10.02.2022 (ernie discali lombari - caso n. 518427444)
e conseguente condanna al pagamento di indennizzo o rendita CP_1
Sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE:
1) nel merito, accertate la natura e la causa professionale delle patologie di cui è portatrice la ricorrente
(tendinosi alla spalla destra ed ernie discali lombari), nonché le patologie stessa e relativa invalidità nella misura che verrà ritenuta di giustizia, condannarsi l' a liquidare e corrispondere alla sig.ra CP_1
la rendita di legge ragguagliata al complessivo tasso di invalidità del 27% Parte_1
(di cui 16% per la tendinosi alla spalla destra - caso n. 517392990 e 12% per le ernie discali lombari
- caso n. 518427444) ovvero, in caso di riconoscimento di un'invalidità complessiva inferiore al 16%, al pagamento del relativo indennizzo, con gli interessi come per legge. 2) in via istruttoria come in ricorso
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché improcedibile e/o, comunque, infondato. Con vittoria di spese. In via istruttoria come in memoria di costituzione
1 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 1.8.2023 La deduceva di essere affetta da malattie professionali Parte_1 invalidanti a causa delle lavorazioni e delle mansioni svolte con continuità per oltre 40 anni e di cui dava dettagliata descrizione.
In sintesi, la ricorrente ha iniziato a lavorare nel1975, in una tappezzeria, poi dal 1977 al 2006 ha lavorato come operaia in aziende produttrici di mobili, svolgendo attività di assemblaggio e carteggio con una breve interruzione (1985-1987) di impiego in agricoltura;
dal 2007 è stata addetta alle pulizie, presso una casa di riposo fino al pensionamento del 2020.
Le attività lavorative avrebbero provocato ernie discali lombari e tendinosi alla spalla destra, ma le domande all' e i ricorsi avanzati in sede amministrativa per il riconoscimento delle malattie CP_1 professionali non avevano dato esito positivo.
Secondo la prospettazione del ricorso si sarebbe in presenza di malattie tabellate ovvero, comunque, di patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come da d.m. 14.01.2008 e da successivo d.m. 10.06.2014: in un caso e nell'altro ogni onere probatorio resterebbe a carico dell' . CP_1
2. Nel costituirsi l' ribadiva, sulla base del quadro medico legale, la correttezza della CP_1 valutazione operata, dovendosi escludere il nesso tra il lavoro e la patologia dedotta, la quale sarebbe, invece, ascrivibile ad altre cause.
La causa veniva istruita sia a mezzo testimonianze che tramite CTU medico legale.
Va premesso che le insufficienti produzioni nella fase amministrativa, con particolare riferimento alla mancata produzione di idonee certificazioni mediche, risultano, nonostante l'eccezione dell'ente convenuto, non rilevanti (Cass. Sez. L., 21/11/2019, n. 30419, Rv. 655870 - 01).
La domanda è però infondata nel merito.
3. Quanto alla patologia della cuffia dei rotatori, il CTU, valutando le mansioni allegate e riscontrate dai documenti e dalle testimonianze, ha dato atto che la ricorrente ha svolto attività che hanno sollecitato a lungo e significativamente gli arti superiori, ma in modo generico.
Va, quindi, esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata perché i requisiti richiesti dal d.m.
9.4.2008, presuppongono “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”
Non si ravvisa la denunciata contraddittorietà fra le indicazioni del CTU che ha riconosciuto le mansioni descritte dai testimoni, nell'anamnesi 6.2.2020 e nel colloquio con il consulente d'ufficio come implicanti prolungate sollecitazioni degli arti superiori e l'esclusione del meccanismo tabellare che presuppone movimenti ripetuti “a carico della spalla”: secondo le indicazioni medico legali del
CTU il movimento dell'arto superiore non è “generico”, ma “ripetuto a carico della spalla” solo se vi è una reiterazione del gesto richiesto con movimento al di sopra della linea delle spalle, ed infatti
2 è questo che contraddistingue una possibile azione vulnerante ai danni dei distretti interessati a patologie come quelle in questione.
4. Secondo la difesa della ricorrente l'istruttoria permetterebbe comunque di evidenziare nella carriera lavorativa della ricorrente anche una quotidiana utilizzazione degli arti superiori in attività di costante elevazione al di sopra della linea biascromiale.
Ma gli esempi che si offrono (p. 4 note conclusive) non colgono nel segno posto che quanto alle operazioni di spostamento dei sacchi di rifiuti (cap. 27 del ricorso, analogamente si potrebbe citare il trasporto dei secchi d'acqua cap. 19 ss) nella casa di riposo in cui ha lavorato dal 2007, esse riguardavano senz'altro il sollevamento di pesi con le braccia, ma non necessariamente movimenti a carico della spalla nei termini suddetti, mentre le operazioni di pulizia di vetri erano, secondo la prospettazione attorea, mansioni espletate solo 3 volte all'anno (cap. 25) e quindi occasionalmente
(le modalità e tempistica di pulizia degli armadi non sono invece dettagliate nel capitolato -cfr cap.
24- e quindi la prova testimoniale non offre spunti in merito).
Quanto alle attività lavorative precedenti a quelle di addetta alle pulizie presso la Casa di riposo di
San Giovanni al Natisone, in cui la ricorrente è stata impegnata fin dal 2007, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto svolte prima del d.m.
9.4.2008 che ha tabellato le patologie muscolo-scheletriche nei termini richiamati in ricorso;
ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata, affinché l'assicurato si possa giovare della presunzione di eziologia professionale, occorre far riferimento alla tabella vigente all'epoca di esposizione a rischio (Cass. Sez. L., 01/02/2002, n. 1318, Rv. 552023 – 01, Cass. Sez. L., 10/06/1999,
n. 5716, Rv. 527257 - 01). Si tratta, inoltre, di attività remote, molto anteriori all'insorgenza della sintomatologia (2019).
5. Nè ricorre, nell'iter argomentativo del CTU, il denunciato travisamento del principio di equivalenza delle cause (p. 8 note finali), poichè il CTU, lungi dall'affermare che quella lavorativa è una concausa ma non preponderante, osserva che da un punto di vista medico legale la movimentazione di un carico è capace di provocare una temporanea manifestazione algica, ma non ha vera efficacia causale per l'esaminato “problema alla spalla”, la quale, “seppur in concausa con altri fattori”, potrebbe riconoscersi solo all'elevazione di questi pesi, attività in grado di aggravare un conflitto subacromiale e/o una patologia degenerativa della cuffia dei rotatori (p. 22 elaborato dott.
). Per_1
Va adeguatamente sottolineato, anzi, che il CTU ha concluso nel senso che vada in concreto disconosciuta una concausalità efficiente dell'attività lavorativa, in quanto nelle mansioni descritte e ricostruite non vi è una riconoscibile azione vulnerante.
3 Oltre a doversi escludere, in tale contesto, che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'eziologia professionale della malattia (onere a lui spettante in caso di inoperatività delle presunzioni del sistema tabellare), una tale conclusione porta al rigetto della domanda anche riconoscendo che la malattia rientra fra quelle tabellate, poichè anche in presenza di presunzioni per le malattie tabellate, permane la possibilità, per , di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova CP_1 contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando il fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia.
E' vero che per escludere la tutela assicurativa è in linea di principio necessario accertare, inequivocabilmente quale sia il diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Ma tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale (come la patologia della cuffia dei rotatori, cfr p. 18 elaborato dott. ), nel senso che in questi casi Per_1 la prova può riguardare anche la concreta e specifica idoneità o meno dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (cfr Cass. Sez. L., 21/11/2016, n. 23653, Rv. 641713 – 01, anche sul regime ulteriormente diverso in tema di malattie tumorali).
6. Quanto alle ernie discali lombari il CTU le riconduce ad una alterazione sostanzialmente morfologica;
la “piccola focalità erniale”, al di là della questione sulla sua origine, viene disconosciuta come “malattia” posto che non comporta “in assenza di documentate pregresse manifestazioni cliniche e di attuali evidenze di sofferenza specifiche” alcun quantificabile grado di invalidità (p. 20 elaborato dott. ). Per_1
7. Le spese di lite, tranne quelle di CTU già determinate con separato decreto, devono essere compensate e ripartite tra le parti, considerata nel merito la necessità di procedere all'istruttoria per ricostruire l'ambiente lavorativo e per valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Udine, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo IL
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