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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/11/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
INSERIMENTO GRADUATORIE (art. 429 c.p.c.) PROVINCIALI SUPPLENZE E definitiva nella causa iscritta al n. 1541/2023 promossa da: D'ISTITUTO
Parte_1 _________________ Avv. Mario CHIEFFALLO
Ricorrente contro
Controparte_1
Avvocatura dello Stato
Resistente RILEVATO
- che, con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in Cancelleria il 2.5.2023,
adiva in giudizio il , chiedendo, previa Parte_1 Controparte_1 disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, che il
Tribunale accertasse e dichiarasse che la stessa fosse in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale vecchio ordinamento o a ciclo unico in
Scienze dell'Educazione – educatori professionali congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A018 e A019 e, per l'effetto, ordinasse al Controparte_2 di Reggio Calabria di inserirla nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle
[...] graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso docenti”;
- che si costituiva il , contestando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendo la CP_1 reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Premesso che le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche, la questione di diritto appare risolta dalla recentissima sentenza della Corte di
1 Cassazione, Sez. L., Ordinanza n. 12210 del 08/05/2025, secondo cui “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quater del d.l. n. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze”.
In particolare, in parte motiva la Suprema Corte, si esprime convincentemente nei seguenti termini:
“Questa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024
(confermata da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024, entrambe non massimate), il principio di diritto così massimato: “In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del
2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie”.
Questo Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. Il principio di diritto sopra riportato si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. n. 12424 dell'11 maggio 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che, nella specie, trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, erroneamente valorizzato dalla corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno
2 della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in orma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso).
Come chiarito dalla menzionata Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che, nel corso degli anni, hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha, nella sostanza, equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria e aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneo non vincitore”), ma non il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Con specifico riferimento a dette graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084 del 2024, va detto che il d.m. n. 131 del 2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (e in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
3 In merito, invece, alle graduatorie provinciali, istituite dall'art. 1 quater del d.l. n. 126 del 2019, conv., dalla legge n. 159 del 2019, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 124 del 1999, va detto, come osservato da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 (non massimata), che il successivo d.l. n. 22 del 2020, conv., con modif., dalla legge n. 41 del 2020 ( art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al , in deroga al disposto di cui al comma 5 del CP_1 richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente, il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali, ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo di abilitazione» e ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali. Ha, pertanto, errato la corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi”.
Applicando, quindi, tali condivisibili principi al caso di specie, affermati, peraltro, in modo granitico dalla Corte di Cassazione addirittura con Ordinanza, il ricorso non può che essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante il contrasto della giurisprudenza di merito, esse possono venire integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 21/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
4
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
INSERIMENTO GRADUATORIE (art. 429 c.p.c.) PROVINCIALI SUPPLENZE E definitiva nella causa iscritta al n. 1541/2023 promossa da: D'ISTITUTO
Parte_1 _________________ Avv. Mario CHIEFFALLO
Ricorrente contro
Controparte_1
Avvocatura dello Stato
Resistente RILEVATO
- che, con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in Cancelleria il 2.5.2023,
adiva in giudizio il , chiedendo, previa Parte_1 Controparte_1 disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, che il
Tribunale accertasse e dichiarasse che la stessa fosse in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale vecchio ordinamento o a ciclo unico in
Scienze dell'Educazione – educatori professionali congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A018 e A019 e, per l'effetto, ordinasse al Controparte_2 di Reggio Calabria di inserirla nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle
[...] graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso docenti”;
- che si costituiva il , contestando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendo la CP_1 reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Premesso che le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche, la questione di diritto appare risolta dalla recentissima sentenza della Corte di
1 Cassazione, Sez. L., Ordinanza n. 12210 del 08/05/2025, secondo cui “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quater del d.l. n. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze”.
In particolare, in parte motiva la Suprema Corte, si esprime convincentemente nei seguenti termini:
“Questa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024
(confermata da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024, entrambe non massimate), il principio di diritto così massimato: “In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del
2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie”.
Questo Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. Il principio di diritto sopra riportato si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. n. 12424 dell'11 maggio 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che, nella specie, trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, erroneamente valorizzato dalla corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno
2 della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in orma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso).
Come chiarito dalla menzionata Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che, nel corso degli anni, hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha, nella sostanza, equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria e aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneo non vincitore”), ma non il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Con specifico riferimento a dette graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084 del 2024, va detto che il d.m. n. 131 del 2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (e in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
3 In merito, invece, alle graduatorie provinciali, istituite dall'art. 1 quater del d.l. n. 126 del 2019, conv., dalla legge n. 159 del 2019, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 124 del 1999, va detto, come osservato da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 (non massimata), che il successivo d.l. n. 22 del 2020, conv., con modif., dalla legge n. 41 del 2020 ( art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al , in deroga al disposto di cui al comma 5 del CP_1 richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente, il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie.
L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali, ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo di abilitazione» e ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché «dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali. Ha, pertanto, errato la corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi”.
Applicando, quindi, tali condivisibili principi al caso di specie, affermati, peraltro, in modo granitico dalla Corte di Cassazione addirittura con Ordinanza, il ricorso non può che essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante il contrasto della giurisprudenza di merito, esse possono venire integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 21/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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