Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 151
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio le ricevute postali attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle.

  • Altro
    Prescrizione del diritto di credito tributario

    La prescrizione è fondata solo per la cartella n.09420180020007850000 relativa ai diritti camerali e tributi locali, essendo decorso il quinquennio tra la notifica (30/01/2019) e l'intimazione (06/12/2024). Per le altre cartelle, non risulta decorso il termine di prescrizione applicabile (decennale, triennale o quinquennale). L'Agenzia non ha provato l'interruzione della prescrizione con precedenti intimazioni.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione delle cartelle propedeutiche

    Tale doglianza è inammissibile perché intempestiva, dovendo essere proposta entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle, le quali, non essendo state impugnate, sono divenute definitive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 151
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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