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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1104/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Via Gironda Veraldi 12 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Canolo - V 89040 Canolo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012614638000 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7008/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1104/2025), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249012614638000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.2.910,16, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 06.12.2024 limitatamente alle cartelle nn.:
Cartella n.09420180020007850000, notificata il 30/01/2019, importo residuo € 669,08; Addizionale erariale tassa automobilistica anno 2014, Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale di
Locri;
• Cartella n.09420180021723905000, notificata il 30/01/2019, importo residuo € 464,30; Diritto annuale
Camera di Commercio anni 2015-2016 e TARI anno 2017, Camera di Commercio di Reggio Calabria e
Comune di Canolo;
• Cartella n.09420210014286170000, notificata il 15/09/2022, importo residuo € 1.498,86; Tassa automobilistica anno 2016, Regione Calabria - Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche;
• Cartella n.09420230022143020000, notificata il 25/10/2023, importo residuo € 277,92; TARI (Tassa sui
Rifiuti) anno 2022, Comune di Canolo. Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione e la carenza di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato tutti i motivi di ricorso depositando documentazione afferente alla notificazione delle cartelle e di alcuni atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria ed ha contestato tutti i motivi di ricorso evidenziando che la pretesa fiscale deve considerarsi definitiva in caso di regolare notifica delle cartelle e loro omessa impugnazione.
Si è costituito il Comune di Canolo ed ha anch'esso contestato tutti i motivi di ricorso depositando documentazione afferente agli atti propedeutici alla cartella.
Si è costituita la Camera di Commercio di Reggio Calabria ed ha contestato il ricorso depositando visura camerale attestante l'iscrizione della ricorrente nel registro delle imprese.
Si è costituita la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso per intempestività, chiedendone, nel merito, il rigetto e depositando documentazione afferente l'accertamento propedeutico alla cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione impugnata. All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha depositato in giudizio copia delle ricevute postali dei plichi contenenti le cartelle dalle quali risulta l'avvenuta ed incontestata notifica nelle date indicate nell'intimazione.
Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito tributario.
Sul punto l'Agenzia ha sostenuto di aver provveduto alla interruzione dei termini di prescrizione delle cartelle a mezzo della notificazione di due precedenti intimazioni di pagamento ma, pur avendole prodotte in copia, nulla ha prodotto a dimostrazione della loro notifica. Alla luce di ciò, poiché ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione deve tenersi conto della data di notificazione delle singole cartelle, l'eccezione di parte ricorrente risulta fondata solo per quella n.09420180021723905000, notificata il 30/01/2019 risultando decorso tra tale data e quella del 6 dicembre 2024 di notifica dell'atto impugnato il quinquennio di operatività della prescrizione previsto per i diritti camerali e per i tributi locali.
Dalla data di notifica delle restanti cartelle e quella dell'atto impugnato, infatti, non risulta decorso né il decennio necessario nel caso delle addizionali erariali alle tasse automobilistiche oggetto della cartella n.09420180020007850000, ne il triennio previsto per le tasse automobilistiche oggetto della cartella n.09420210014286170000 o il quinquennio previsto per la TARI oggetto della cartella n.09420230022143020000.
La ricorrente lamenta, infine, il difetto di motivazione delle cartelle propedeutiche. Tale doglianza, al di là della sua fondatezza, risulta, però, inammissibile poiché intempestiva in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro 60 giorni dal ricevimento delle cartelle che, ormai, non essendo state impugnate, risultano definitive e non più contestabili. Alla luce del solo parziale accoglimento le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.09420180021723905000.
Spese compensate tra le parti. Reggio Calabria 25 novembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1104/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Via Gironda Veraldi 12 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Canolo - V 89040 Canolo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012614638000 VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7008/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1104/2025), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249012614638000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.2.910,16, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 06.12.2024 limitatamente alle cartelle nn.:
Cartella n.09420180020007850000, notificata il 30/01/2019, importo residuo € 669,08; Addizionale erariale tassa automobilistica anno 2014, Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale di
Locri;
• Cartella n.09420180021723905000, notificata il 30/01/2019, importo residuo € 464,30; Diritto annuale
Camera di Commercio anni 2015-2016 e TARI anno 2017, Camera di Commercio di Reggio Calabria e
Comune di Canolo;
• Cartella n.09420210014286170000, notificata il 15/09/2022, importo residuo € 1.498,86; Tassa automobilistica anno 2016, Regione Calabria - Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche;
• Cartella n.09420230022143020000, notificata il 25/10/2023, importo residuo € 277,92; TARI (Tassa sui
Rifiuti) anno 2022, Comune di Canolo. Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione e la carenza di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato tutti i motivi di ricorso depositando documentazione afferente alla notificazione delle cartelle e di alcuni atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria ed ha contestato tutti i motivi di ricorso evidenziando che la pretesa fiscale deve considerarsi definitiva in caso di regolare notifica delle cartelle e loro omessa impugnazione.
Si è costituito il Comune di Canolo ed ha anch'esso contestato tutti i motivi di ricorso depositando documentazione afferente agli atti propedeutici alla cartella.
Si è costituita la Camera di Commercio di Reggio Calabria ed ha contestato il ricorso depositando visura camerale attestante l'iscrizione della ricorrente nel registro delle imprese.
Si è costituita la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso per intempestività, chiedendone, nel merito, il rigetto e depositando documentazione afferente l'accertamento propedeutico alla cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta l'omessa notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione impugnata. All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha depositato in giudizio copia delle ricevute postali dei plichi contenenti le cartelle dalle quali risulta l'avvenuta ed incontestata notifica nelle date indicate nell'intimazione.
Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito tributario.
Sul punto l'Agenzia ha sostenuto di aver provveduto alla interruzione dei termini di prescrizione delle cartelle a mezzo della notificazione di due precedenti intimazioni di pagamento ma, pur avendole prodotte in copia, nulla ha prodotto a dimostrazione della loro notifica. Alla luce di ciò, poiché ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione deve tenersi conto della data di notificazione delle singole cartelle, l'eccezione di parte ricorrente risulta fondata solo per quella n.09420180021723905000, notificata il 30/01/2019 risultando decorso tra tale data e quella del 6 dicembre 2024 di notifica dell'atto impugnato il quinquennio di operatività della prescrizione previsto per i diritti camerali e per i tributi locali.
Dalla data di notifica delle restanti cartelle e quella dell'atto impugnato, infatti, non risulta decorso né il decennio necessario nel caso delle addizionali erariali alle tasse automobilistiche oggetto della cartella n.09420180020007850000, ne il triennio previsto per le tasse automobilistiche oggetto della cartella n.09420210014286170000 o il quinquennio previsto per la TARI oggetto della cartella n.09420230022143020000.
La ricorrente lamenta, infine, il difetto di motivazione delle cartelle propedeutiche. Tale doglianza, al di là della sua fondatezza, risulta, però, inammissibile poiché intempestiva in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro 60 giorni dal ricevimento delle cartelle che, ormai, non essendo state impugnate, risultano definitive e non più contestabili. Alla luce del solo parziale accoglimento le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.09420180021723905000.
Spese compensate tra le parti. Reggio Calabria 25 novembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile