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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 170-1/2024 Reg. Proc. Unit.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 170-1/2024 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'assistenza dell'O.C.C., dott.ssa , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARTELLA FERNANDA;
letto il ricorso depositato il da (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'O.C.C., dott.ssa , nominata da questo Tribunale, consumatore Persona_1 sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, dott. contenente: Persona_2
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
1 c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 18 febbraio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;
considerato, altresì, che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e, segnatamente, da CP_1
questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall'O.C.C. nella propria relazione del 4 aprile 2025;
in proposito, l'O.C.C., dott.ssa , ha condivisibilmente ritenuto di dover disattendere le Persona_1 osservazioni di evidenziando che, quanto all'eccepita inammissibilità della proposta per difetto CP_1 di idonea documentazione, che «sono state spiegate le ragioni dell'indebitamento e i sacrifici che questa famiglia negli anni ha fatto, tanti e tali da portarla alla rottura. Una famiglia mono reddito con 5 persone, fuori Regione per anni e con i genitori da assistere, è stata involontariamente costretta a far ricorso al credito»;
in merito alle eccezioni di attinenti alla valutazione del merito creditizio e alla malafede nel CP_1 sovraindebitamento, secondo quanto correttamente si desume da quanto esposto dall' CP_2 CP_1 ha concesso credito al debitore pur nella consapevolezza delle difficoltà nella restituzione e superando i limiti del merito creditizio. Ove fosse stato valutato correttamente il “merito creditizio”, previsto dall'art. 124-bis del T.U.B. – che, al comma 1, prevede: «prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente» – l'ente finanziario sarebbe giunto a determinazioni differenti in ordine alla erogazione del credito. Peraltro, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento «chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria»;
sul punto, in particolare, osserva l'O.C.C. che «lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori»;
in ogni caso, appaiono generiche le contestazioni mosse da in ordine alla sussistenza di colpa CP_1 grave o malafede. Inoltre, l'O.C.C., dott.ssa , ha ritenuto di dover disattendere le Persona_1 osservazioni sulla colpa grave nel sovraindebitamento, evidenziando che i debiti sono stati contratti da per far fronte alle esigenze di volta in volta verificatesi, segnatamente Parte_1 patologie di salute dei familiari, circostanze non specificamente disattese dal predetto creditore;
in ordine alle osservazioni di relative alla fattibilità del piano e sull'alternativa liquidatoria del CP_1 patrimonio, appare conveniente la proposta di piano di ristrutturazione dell' tenuto conto che il CP_2
2 debitore non ha altra fonte di reddito che la retribuzione relativa al proprio rapporto di lavoro e non possiede alcun bene mobile registrato di apprezzabile valore commerciale, essendo proprietario al 50% di un bene immobile, peraltro assegnato, quale casa familiare, all'ex coniuge, proprietaria della metà dello stesso;
in particolare, il debitore, offrendo ai creditori la complessiva somma di €.26.265,29 attraverso la corresponsione di 67 rate (secondo il seguente piano di ammortamento: €.376,23 mensili per il 1° e il 2° anno al fine di garantire il pagamento del compenso dovuto ai professionisti in prededuzione e la copertura delle spese di procedura;
€.398,27 mensili per un totale di 43 rate al fine di garantire il pagamento dei debiti verso gli Enti locali e gli altri creditori) – e, dunque, per la prevedibile durata della propria età lavorativa –, mostra di destinare a estinzione della propria esposizione debitoria, un importo pari al limite di quanto sarebbe altrimenti pignorabile e quindi quanto oggetto dell'alternativa liquidatoria a norma dell'art. 268 comma 4 C.C.I.I.;
- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
- visto l'art. 70 C.C.I.I.;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da come da ricorso Parte_1 depositato il 10 dicembre 2024 e rimodulato in data 17 aprile 2025;
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il P.R.A., qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.I..
Così deciso in Brindisi, lì 18/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco GILIBERTI
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UFFICIO ESECUZIONI CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 170-1/2024 Reg. Proc. Unit.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 170-1/2024 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'assistenza dell'O.C.C., dott.ssa , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARTELLA FERNANDA;
letto il ricorso depositato il da (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'O.C.C., dott.ssa , nominata da questo Tribunale, consumatore Persona_1 sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, dott. contenente: Persona_2
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
1 c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 18 febbraio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;
considerato, altresì, che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e, segnatamente, da CP_1
questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall'O.C.C. nella propria relazione del 4 aprile 2025;
in proposito, l'O.C.C., dott.ssa , ha condivisibilmente ritenuto di dover disattendere le Persona_1 osservazioni di evidenziando che, quanto all'eccepita inammissibilità della proposta per difetto CP_1 di idonea documentazione, che «sono state spiegate le ragioni dell'indebitamento e i sacrifici che questa famiglia negli anni ha fatto, tanti e tali da portarla alla rottura. Una famiglia mono reddito con 5 persone, fuori Regione per anni e con i genitori da assistere, è stata involontariamente costretta a far ricorso al credito»;
in merito alle eccezioni di attinenti alla valutazione del merito creditizio e alla malafede nel CP_1 sovraindebitamento, secondo quanto correttamente si desume da quanto esposto dall' CP_2 CP_1 ha concesso credito al debitore pur nella consapevolezza delle difficoltà nella restituzione e superando i limiti del merito creditizio. Ove fosse stato valutato correttamente il “merito creditizio”, previsto dall'art. 124-bis del T.U.B. – che, al comma 1, prevede: «prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente» – l'ente finanziario sarebbe giunto a determinazioni differenti in ordine alla erogazione del credito. Peraltro, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento «chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria»;
sul punto, in particolare, osserva l'O.C.C. che «lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori»;
in ogni caso, appaiono generiche le contestazioni mosse da in ordine alla sussistenza di colpa CP_1 grave o malafede. Inoltre, l'O.C.C., dott.ssa , ha ritenuto di dover disattendere le Persona_1 osservazioni sulla colpa grave nel sovraindebitamento, evidenziando che i debiti sono stati contratti da per far fronte alle esigenze di volta in volta verificatesi, segnatamente Parte_1 patologie di salute dei familiari, circostanze non specificamente disattese dal predetto creditore;
in ordine alle osservazioni di relative alla fattibilità del piano e sull'alternativa liquidatoria del CP_1 patrimonio, appare conveniente la proposta di piano di ristrutturazione dell' tenuto conto che il CP_2
2 debitore non ha altra fonte di reddito che la retribuzione relativa al proprio rapporto di lavoro e non possiede alcun bene mobile registrato di apprezzabile valore commerciale, essendo proprietario al 50% di un bene immobile, peraltro assegnato, quale casa familiare, all'ex coniuge, proprietaria della metà dello stesso;
in particolare, il debitore, offrendo ai creditori la complessiva somma di €.26.265,29 attraverso la corresponsione di 67 rate (secondo il seguente piano di ammortamento: €.376,23 mensili per il 1° e il 2° anno al fine di garantire il pagamento del compenso dovuto ai professionisti in prededuzione e la copertura delle spese di procedura;
€.398,27 mensili per un totale di 43 rate al fine di garantire il pagamento dei debiti verso gli Enti locali e gli altri creditori) – e, dunque, per la prevedibile durata della propria età lavorativa –, mostra di destinare a estinzione della propria esposizione debitoria, un importo pari al limite di quanto sarebbe altrimenti pignorabile e quindi quanto oggetto dell'alternativa liquidatoria a norma dell'art. 268 comma 4 C.C.I.I.;
- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;
- visto l'art. 70 C.C.I.I.;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da come da ricorso Parte_1 depositato il 10 dicembre 2024 e rimodulato in data 17 aprile 2025;
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il P.R.A., qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.I..
Così deciso in Brindisi, lì 18/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco GILIBERTI
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