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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 288-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
Composta dai Magistrati
dott. AB LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa DR CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 288-2025 proposta con ricorso depositato il 03.02.2025
DA
nato a [...], il [...] e residente a [...] Parte_1
C.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Folegani C.F._1
( ), ed elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Legnano (Mi) C.F._2
via Cattaneo 89, giusta procura allegata in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
IU SS e RE IU del Foro di Pavia, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, C.so Cavour 8,
APPELLATA
Con l'intervento del PG
1 Rg 288-2025
OGGETTO: appello sentenza n. 49-2025 pubblicata il 09.01.25 dal Tribunale di Pavia all'esito del giudizio Rg 1391-2023 limitatamente al capo della condanna del sig. alle spese di Pt_1
giudizio in favore della sig.ra CP_1
CONCLUSIONI APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare in riforma della sentenza appellata IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare la sospensione del giudizio di primo grade stante la sussistenza dei presupposti;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la soccombenza virtuale del primo grado di giudizio della sig.ra e per l'effetto condannarla alle spese di giudizio del primo CP_1
grado; IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare la soccombenza reciproca di entrambe le parti del primo grado di giudizio compensando le relative spese;
IN VIA ISTRUTTORIA: si producono la sentenza impugnata n. 49.25 del 9.1.25 ed il fascicolo sub. RG 1391.23 del Tribunale di Pavia.
CONCLUSIONI APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni meglio ritenuta declaratoria anche incidentale ed accertamento: - Rigettare nel merito il gravame e le domande tutte proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la Sentenza impugnata. - Condannare il sig. ex art. 96 Parte_1
c.p.c. comma 1 cpc al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra nella misura Controparte_1 ritenuta equa dall'Ill.ma Corte d'Appello o, in via subordinata, condannare il sig. ex Parte_1
art.96 comma 3 cpc al risarcimento dei danni in favore della sig.ra nella misura CP_1
ritenuta equa. - In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, C.P.A. 4% ed oltre le spese generali, pari al 15% dell'imponibile
CONCLUSIONI DEL PG
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento, anche tenuto conto che le domande dell'appellante vertono esclusivamente sulle spese processuali e che la figlia è divenuta ormai maggiorenne nelle more del giudizio. CHIEDE
Che la Corte d'Appello voglia confermare il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Rg 288-2025
1. Il sig. con ricorso depositato in data 28.03.23 al Tribunale di Pavia ha chiesto Parte_1
l'accertamento della decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra con CP_1
contestuale affidamento a lui, in via esclusiva, della figlia minore;
in via subordinata ha Per_1 chiesto di mantenere l'affidamento condiviso per la minore con partecipazione per un percorso di mediazione familiare volto alla tutela del diritto alla bigenitorialità per la figlia con Per_1
conseguente reinserimento della figura paterna nella quotidianità della ragazza e con eventuale collocamento della stessa presso la di lui casa .
2. Si è costituita in data 26.06.2023 la sig.ra che, in via preliminare e CP_1 pregiudiziale, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità/nullità del ricorso avversario e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Il Giudice di prime cure, ritenendo necessario la partecipazione delle parti ad un percorso di mediazione familiare, incaricava i servizi territorialmente competenti per i rispettivi comuni di residenza, per una indagine psico sociale ed anche con compiti di vigilanza e monitoraggio sui genitori e sulla relazione genitori -figlia e stabiliva per la ragazza la prosecuzione del percorso di psicoterapia già intrapreso con la dott.ssa CP_2
4. Nel corso del giudizio il sig. lamentando il mancato ripristino del dialogo con la figlia Pt_1
, ha chiesto espressamente al Tribunale, come unica via percorribile per consentire la Per_1 riapertura dei rapporti, la nomina di un CT poi accordata dal Tribunale con l'incarico conferito alla dott.ssa . Per_2
Il sig. lette le conclusioni dell'elaborato del CT, aderendo alla proposta della dott.ssa Pt_1
di intraprendere un percorso psicoterapeutico per la figlia senza imporle di Per_2 Per_1
incontrarlo, ha deciso di rinunciare alla domanda chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese di lite essendo emerso, dalle risultanze peritali, che lui mai avrebbe riallacciato il rapporto con figlia anche a causa dell'atteggiamento non incentivante della madre .
5. Il Tribunale di Pavia, a seguito della rinuncia al giudizio da parte del sig. nel valutare Pt_1
che la CT da lui disposta aveva portato ad un miglioramento nella relazione fra genitori, mettendo in luce le fragilità esistenti e rafforzando un dialogo e un'apertura fra le parti, ha confermato la solidarietà nelle spese della CT ponendole a carico di entrambe le parti ma ha ritenuto di condannare, in virtù della soccombenza virtuale, il sig. lle spese di lite in favore della Pt_1
sig.ra CP_1
3 Rg 288-2025
6. Il sig. avverso la sentenza 49-2025 pubblicata il 09.01.25 dal Tribunale di Pavia Pt_1 all'esito del giudizio Rg 1391-2023 ha proposto appello limitatamente al capo della condanna alle spese di giudizio disposto in favore della sig.ra lamentando l'errata valutazione, CP_1
fatta dal Tribunale che, argomentando sulla motivazione della sua soccombenza virtuale, avrebbe preso in considerazione le conclusioni dell'elaborato peritale del CTP di controparte piuttosto che quelle del CT dott.ssa . Per_2
Evidenzia l'appellante che non sussiste una sua soccombenza virtuale poiché le motivazioni, per cui lui si è trovato ad adire la Giustizia, si sono rivelate fondate essendo emerso, all'esito della
CT, che il comportamento ostacolante assunto dalla sig.ra non aveva favorito e CP_1
comunque non favoriva la riconciliazione fra lui e e che, nel corso del giudizio, madre e Per_1
figlia hanno fatto credere di volersi riavvicinare al padre solamente ai fini processuali.
Sostiene il sig. di non essere la parte soccombente (nemmeno virtuale) del processo Pt_1 avendo dimostrato, anche con l'ausilio della richiesta CT , la veridicità dei fatti dedotti per i quali ha iniziato il giudizio.
Conclude il sig. chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la soccombenza Pt_1 virtuale del primo grado di giudizio della sig.ra e per l'effetto condannarla alle CP_1
spese di giudizio del primo grado;
in via subordinata di accertare e dichiarare la soccombenza reciproca di entrambe le parti del primo grado di giudizio compensando le relative spese.
7. Si è costituita in giudizio la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Sostiene l'appellata che , dagli atti di causa ed in particolare dall'elaborato peritale della CT, non emerge affatto che sia stata posta in essere da lei un'alienazione parentale nei confronti del sig.
comunque non emerge assolutamente né la necessità che la figlia venga affidata in via Pt_1
esclusiva al padre, né tanto meno emergono elementi da cui possa desumersi una possibile sua decadenza della responsabilità genitoriale e quindi il collocamento di presso la casa Per_1
paterna.
Osserva la che, dopo il deposito della perizia della CT, il sig. ha CP_1 Pt_1
deciso di abbandonare il giudizio solo perché ha avuto la certezza che le sue istanze non sarebbero mai state accolte;
quindi è del tutto irrilevante ed ininfluente l'errore commesso dal Giudice di primo grado che ha imputato alla CT Dott.ssa una parte di elaborato che, invero è frutto Per_2
delle considerazioni e motivazioni della dott.ssa quale del CTP di parte appellata. Per_3
4 Rg 288-2025
Afferma la che l'impugnazione – palesemente infondata – è caratterizzata da CP_1 malafede (quale coscienza dell'infondatezza della domanda) e/o colpa grave (quale carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della suddetta coscienza) motivo per il quale chiede la condanna dell' i sensi dell'art. 96 cpc . Pt_1
Conclude la chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del sig. l CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni da lei subiti, in base al disposto di cui all'art. 96 c.p.c. comma 1 cpc, nella misura ritenuta equa dall'Ill.ma Corte d'Appello ed ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, C.P.A. 4% ed oltre le spese generali, pari al 15% dell'imponibile
8. Con decreto presidenziale del 02.04.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 04.06.2025 differita poi, per legittimo impedimento del Presidente designato del Collegio, alla udienza del
01.07.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo volto alla riforma della sentenza sul capo di condanna alla spese di lite risulta fondato e quindi meritevole di accoglimento .
Il sig. ha chiesto al Tribunale l'accertamento della decadenza della responsabilità Pt_1
genitoriale della sig.ra con contestuale affidamento a lui, in via esclusiva, della CP_1 figlia minore;
in via subordinata ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso per la Per_1
minore con partecipazione per un percorso di mediazione familiare volto alla tutela del diritto alla bigenitorialità per la figlia con conseguente reinserimento della figura paterna nella Per_1
quotidianità della ragazza e con eventuale collocamento della stessa presso la di lui casa .
Il Tribunale, ritenendo necessario per le parti un percorso di mediazione familiare, ha dapprima incaricato i Servizi territorialmente competenti per i Comuni di Vigevano (residenza paterna) e
RE (residenza materna e della minore) di compiere un'indagine psico sociale, anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori e sulla relazione genitori-figlia, riferendo ogni elemento utile in merito al nucleo familiare, con particolare riferimento alle determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori;
salvo poi, all'esito dei riscontri dei servizi sociali, disporre una CT – nominando la Dott.ssa con lo scopo di verificare le ragioni Per_2
sottese al rifiuto della minore di incontrare il padre.
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Dall'esame dell'elaborato peritale redatto dal CT dott.ssa - in particolare da pag 40 a Per_2
pag 49- è stato possibile ravvisare i diversi motivi che hanno comportato l'interruzione dei rapporti tra figlia ed il padre e precisamente come riportato in perizia si legge :
− esercizio della cogenitorialità altamente disfunzionale in particolare assenza di collaborazione e dialogo;
− cambio di casa paterna, spostamento a Vigevano, ingravescenza della malattia della nonna e deterioramento dei rapporti intra-famigliari paterni ( riporta la sofferenza relativa al fatto Per_1
che ad un certo punto non ha potuto più frequentare gli zii e cugine come in precedenza);
− scopre che il papà sta facendo causa in tribunale alla mamma e da senso alla tristezza e Per_1
fragilità della stessa;
− inizia il percorso dalla psicologa e inizia a dare voce alle fatiche nella relazione con il Per_1
papà; chiede che il papà cessi le rivendicazioni legali e riconosca le sue inclinazioni e i suoi desideri;
il papà dice di aver chiesto al suo legale di chiudere tutto ma “si trova con le spalle al muro” perché arriva il covid;
− 2020 covid e, a partire dal lockdown, c'è una netta interruzione della frequentazione regolare del padre che non permette di mantenere una costanza dei rapporti, emerge il timore del contagio (“a
Vigevano siete tutti infetti”), si interrompe il percorso psicologico iniziato da poco, entra Per_1
pienamente nell'adolescenza.
− è coinvolta anche da parte materna su questioni che non dovrebbero riguardarla e di Per_1 svalutazione della figura paterna (padre: “mi sono trovata con mia figlia che mi diceva che non davo i soldi alla mamma, che non le compravo il pc..”).
− Il padre non riesce a rispondere adeguatamente alle istanze della figlia (anche di rabbia e opposizione), si arrabbia perché non vuole vederlo, le trasmette il pensiero che è Per_1
manipolata dalla madre, perde la pazienza, alza i toni, minaccia di rivolgersi ai carabinieri per far rispettare il suo diritto e obbligare la figlia a frequentarlo;
comprensibilmente chiude Per_1
anche le telefonate e gli incontri sporadici poiché diventano spesso momenti di scontro che la destabilizzano.
− La situazione si cronicizza: la madre aderendo completamente al riferito della figlia spaventata e arrabbiata (episodio 26 dicembre 2021) non interviene e condivide con la figlia la co-costruzione
6 Rg 288-2025
di una figura paterna terrifica, manipolatrice e priva di qualunque connotazione affettiva (come descritto ad inizio ctu) con cui è sempre stata male ed ha sempre avuto un brutto rapporto. Per_1
− Il padre non trova altra via se non quella legale per intervenire, e di fatto fa esattamente ciò che va a consolidare tutta la visione di madre e figlia .
− Attualmente sia la madre che il padre appaiono in grado di comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie della figlia (cure igieniche, alimentari, sanitarie, etc.); è tuttavia evidente che per quanto di riguarda il passato c'è stata una fragilità materna nella gestione della tematica alimentare/sovrappeso che non si è adeguatamente affrontata e ha condotto alla situazione odierna di obesità grave della quale è stessa che decide nel 2024 di farsene Per_1
carico e prendersene cura. Per quanto riguarda il padre si segnala la limitazione nell'esercizio delle cure primarie data la non frequentazione della figlia.
− I genitori sono entrambi in grado di preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico della figlia (aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo in relazione all'età; Si segnala la limitazione attuale paterna data la non frequentazione della figlia.
− Entrambi i genitori risultano carenti nella capacità di comprensione dello stato emotivo della figlia e lo sono stati nel corso della sua crescita;
si segnala una grossa criticità nella comprensione del profilo emotivo-comportamentale della figlia: entrambi i genitori hanno vissuto le difficoltà mostrate dalla figlia come diretta conseguenza del comportamento e dell'atteggiamento genitoriale dell'altro genitore. Si considera in ogni caso la posizione paterna assai limitata per la sua lontananza dalla figlia e si sottolinea la fragilità materna laddove è il genitore esclusivo da diversi anni e non emerge sufficiente capacità di riconoscere la sofferenza della figlia ed individuarne i bisogni.
− Entrambi i genitori appaiono in grado di favorire le opportunità educative e di socializzazione.
− Entrambi i genitori non appaiono sempre in grado di interpretare il proprio comportamento e quello altrui in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni: questo è particolarmente evidente nelle dinamiche relazionali tra i due genitori e tra genitori e figlia, le narrative genitoriali si appiattiscono su due posizioni opposte in cui ogni elemento critico assume un significato comprensibile alla luce delle responsabilità e inadeguatezza dell'altro.
7 Rg 288-2025
− Entrambi i genitori appaiono formalmente adeguati nella capacità di offrire regole e norme di comportamento congrue alla fasi evolutive della figlia;
sembrano in linea generale avere sufficienti competenze per adeguare la relazione genitoriale in base alle tappe di sviluppo;
si segnala pregressa fragilità paterna nella fase di passaggio dall'infanzia all'adolescenza per cui è evidente che abbia fatica a comprendere ed accettare i cambiamenti di nella relazione con lui. Si Per_1
segnala attualmente l'assenza di una funzione normativa materna (viene riferito più volte che ormai
non segue le richieste materne;
neanche la convocazione di CT per un colloquio genitori- Per_1
riesce a rinforzare la madre nella propria funzione regolativa). Per_1
− Entrambi i genitori hanno evidenti difficoltà a gestire la relazione e la comunicazione con l'altro genitore. Di fatto l'esercizio della co-genitorialità presuppone una sufficiente capacità di rapportarsi all'altro, collaborare, condividere decisioni a tutela della prole, scambiarsi informazioni;
in tale senso la coppia genitoriale non appare adeguatamente funzionante, sebbene vi siano segnali di ripresa.
− I genitori, ma in particolare la madre, non appaiono pienamente consapevoli dei risvolti negativi sulla crescita di causati delle loro difficoltà di comunicazione e interazione. − entrambi Per_1
hanno avuto evidenti difficoltà a riconoscere adeguatamente il ruolo dell'altro genitore e a proteggerne l'immagine agli occhi della figlia nel corso della sua crescita. E' evidente che la sfiducia paterna nelle competenze materne sia ampiamente stata trasmessa a , così come Per_1
l'incapacità materna di affrontare le difficoltà, osservate in , considerando il padre un Per_1
interlocutore valido e con il quale avere un confronto a tutela della figlia;
di fatto ha aderito completamente alla posizione della figlia e non ha tutelato l'immagine paterna e del suo nucleo affettivo agli occhi della figlia;
Nel corso del tempo è stata destinataria di informazioni inadeguate
e partecipante attiva alla dinamica disfunzionale presente tra i genitori (papà accusatorio verso la madre ritenuta non capace e bugiarda, promotore delle cause legali/mamma in continuo assetto difensivo del sé, posizionata come vittima di un uomo narcisista e maltrattante e assorbita dai propri sentimenti di colpa e poco consapevole delle proiezioni sulla figlia)
Ed ancora sostiene la CT dott.ssa che : Per_2
-l'interruzione dei rapporti con un genitore, generata da una dinamica familiare di questo tipo, è una situazione pregiudizievole del quale si ritengono entrambi i genitori responsabili seppur in modo diverso;
omissis … Grazie al supporto delle colleghe consulenti delle parti si è potuto rilevare un cambio di rotta nell'atteggiamento di entrambi i genitori e la disponibilità di a Per_1
riammettere il padre nella propria vita attraverso la condivisione di un percorso dimagrante;
è
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evidente che le vicende famigliari passate dovranno essere oggetto di riflessione e confronto con
nel quale i genitori si assumano le proprie responsabilità e si mettano in discussione;
se il Per_1
padre appare aver già intrapreso questo percorso, si segnala che per la madre il compito sarà più gravoso in qualità di genitore collocatario e con una limitata consapevolezza dei bisogni profondi di . Per_1
Il Sig. preso atto delle argomentazioni e conclusioni del CT dott.ssa , che ha Pt_1 Per_2
proposto un percorso psicoterapeutico senza imporre alla ragazza di incontrare il padre, ha quindi deciso di accettare la proposta e di rinunciare alla sua domanda chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere circostanza che ha imposto al Tribunale di valutare solo la richiesta relativa alle spese di lite e della CT disponendo, solo per quest'ultima, la solidarietà fra le parti, in considerazione del miglioramento e dell'apporto fornito nella relazione fra genitori statuendo la condanna del sig. quale soccombente virtuale, alle spese del giudizio in favore della Pt_1
. CP_1
Si ritiene, sulla base delle risultanze processuali, che sicuramente il Tribunale non ha correttamente valutato la soccombenza virtuale del sig. avendo preso in considerazione, per la Pt_1 valutazione della domanda, le conclusioni dell'elaborato peritale del CTP della sig.ra piuttosto che quelle del CT dott.ssa dalle quali, invero, è emerso che la CP_1 Per_2 domanda dell'odierno appellante, volta alla decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra in via subordinata alla decadenza della tutela del diritto alla bigenitorialità per la CP_1
figlia con conseguente reinserimento della figura paterna nella quotidianità della ragazza, Per_1
aveva dei motivi di fondamento - come riscontrato proprio dalla dott.ssa che ha potuto Per_2 verificato , fra l'altro, che:
- la figlia era coinvolta anche da parte materna su questioni che non dovevano riguardarla e Per_1
di svalutazione della figura paterna;
- entrambi i genitori hanno avuto evidenti difficoltà a gestire la relazione e la comunicazione l'uno con l'altro genitore;
- che i genitori ed in particolare la madre, non erano pienamente consapevoli dei risvolti negativi sulla crescita della figlia causati delle loro difficoltà di comunicazione e interazione;
Per_1
− entrambi i genitori hanno avuto evidenti difficoltà a riconoscere adeguatamente il ruolo dell'altro genitore e a proteggerne l'immagine agli occhi della figlia nel corso della sua crescita.
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In conclusione a parere della Corte, alla luce del percorso fatto dal sig. dalla sig.ra Pt_1 anche all'esito della CT che è stata utile e fondamentale per l'apporto di CP_1
suggerimenti terapeutici rivolti ad entrambi, deve essere riformato il capo di condanna delle spese di lite di primo grado ritenendo sussistere, nel caso de quo, una soccombenza reciprocata essendo emersa una responsabilità di entrambi i genitori ed in particolare della madre che ha dovuto prendere consapevolezza dall'importanza di intervenire con per facilitare il recupero Per_1
dell'immagine paterna e comunque il legame con il proprio padre.
Da ultimo questa Corte ritiene che non possa essere accolta la domanda dell'appellata di richiesta di condanna del sig.ra l risarcimento del danno ex art. 96 III comma c.p.c. CP_1
La condanna ai sensi dell'art. 96 III comma cpc che presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090) circostanza , questa ultima che manca nel presente gravame non essendo stato provato che il sig. ha agito con mala fede o Pt_1
colpa grave .
Ritiene la Corte all'esito del presente gravame di dover disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della misura della soccombenza reciproca per come sopra ampiamente argomentato .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
49-2025 pubblicata il 09.01.25 dal Tribunale di Pavia all'esito del giudizio Rg 1391-2023 limitatamente al capo della condanna alle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1
così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2. rigetta la domanda della sig.ra al risarcimento del danno ex art. 96 III CP_1
comma c.p.c. ;
10 Rg 288-2025
3. compensa tra le parti le spese di lite del presente gravame .
Così deciso in Milano 1 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
DR ON AB RE
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
Composta dai Magistrati
dott. AB LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa DR CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 288-2025 proposta con ricorso depositato il 03.02.2025
DA
nato a [...], il [...] e residente a [...] Parte_1
C.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Folegani C.F._1
( ), ed elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Legnano (Mi) C.F._2
via Cattaneo 89, giusta procura allegata in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
IU SS e RE IU del Foro di Pavia, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pavia, C.so Cavour 8,
APPELLATA
Con l'intervento del PG
1 Rg 288-2025
OGGETTO: appello sentenza n. 49-2025 pubblicata il 09.01.25 dal Tribunale di Pavia all'esito del giudizio Rg 1391-2023 limitatamente al capo della condanna del sig. alle spese di Pt_1
giudizio in favore della sig.ra CP_1
CONCLUSIONI APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare in riforma della sentenza appellata IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare la sospensione del giudizio di primo grade stante la sussistenza dei presupposti;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la soccombenza virtuale del primo grado di giudizio della sig.ra e per l'effetto condannarla alle spese di giudizio del primo CP_1
grado; IN VIA SUBORDINATA : accertare e dichiarare la soccombenza reciproca di entrambe le parti del primo grado di giudizio compensando le relative spese;
IN VIA ISTRUTTORIA: si producono la sentenza impugnata n. 49.25 del 9.1.25 ed il fascicolo sub. RG 1391.23 del Tribunale di Pavia.
CONCLUSIONI APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni meglio ritenuta declaratoria anche incidentale ed accertamento: - Rigettare nel merito il gravame e le domande tutte proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la Sentenza impugnata. - Condannare il sig. ex art. 96 Parte_1
c.p.c. comma 1 cpc al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra nella misura Controparte_1 ritenuta equa dall'Ill.ma Corte d'Appello o, in via subordinata, condannare il sig. ex Parte_1
art.96 comma 3 cpc al risarcimento dei danni in favore della sig.ra nella misura CP_1
ritenuta equa. - In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, C.P.A. 4% ed oltre le spese generali, pari al 15% dell'imponibile
CONCLUSIONI DEL PG
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento, anche tenuto conto che le domande dell'appellante vertono esclusivamente sulle spese processuali e che la figlia è divenuta ormai maggiorenne nelle more del giudizio. CHIEDE
Che la Corte d'Appello voglia confermare il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Rg 288-2025
1. Il sig. con ricorso depositato in data 28.03.23 al Tribunale di Pavia ha chiesto Parte_1
l'accertamento della decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra con CP_1
contestuale affidamento a lui, in via esclusiva, della figlia minore;
in via subordinata ha Per_1 chiesto di mantenere l'affidamento condiviso per la minore con partecipazione per un percorso di mediazione familiare volto alla tutela del diritto alla bigenitorialità per la figlia con Per_1
conseguente reinserimento della figura paterna nella quotidianità della ragazza e con eventuale collocamento della stessa presso la di lui casa .
2. Si è costituita in data 26.06.2023 la sig.ra che, in via preliminare e CP_1 pregiudiziale, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità/nullità del ricorso avversario e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Il Giudice di prime cure, ritenendo necessario la partecipazione delle parti ad un percorso di mediazione familiare, incaricava i servizi territorialmente competenti per i rispettivi comuni di residenza, per una indagine psico sociale ed anche con compiti di vigilanza e monitoraggio sui genitori e sulla relazione genitori -figlia e stabiliva per la ragazza la prosecuzione del percorso di psicoterapia già intrapreso con la dott.ssa CP_2
4. Nel corso del giudizio il sig. lamentando il mancato ripristino del dialogo con la figlia Pt_1
, ha chiesto espressamente al Tribunale, come unica via percorribile per consentire la Per_1 riapertura dei rapporti, la nomina di un CT poi accordata dal Tribunale con l'incarico conferito alla dott.ssa . Per_2
Il sig. lette le conclusioni dell'elaborato del CT, aderendo alla proposta della dott.ssa Pt_1
di intraprendere un percorso psicoterapeutico per la figlia senza imporle di Per_2 Per_1
incontrarlo, ha deciso di rinunciare alla domanda chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese di lite essendo emerso, dalle risultanze peritali, che lui mai avrebbe riallacciato il rapporto con figlia anche a causa dell'atteggiamento non incentivante della madre .
5. Il Tribunale di Pavia, a seguito della rinuncia al giudizio da parte del sig. nel valutare Pt_1
che la CT da lui disposta aveva portato ad un miglioramento nella relazione fra genitori, mettendo in luce le fragilità esistenti e rafforzando un dialogo e un'apertura fra le parti, ha confermato la solidarietà nelle spese della CT ponendole a carico di entrambe le parti ma ha ritenuto di condannare, in virtù della soccombenza virtuale, il sig. lle spese di lite in favore della Pt_1
sig.ra CP_1
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6. Il sig. avverso la sentenza 49-2025 pubblicata il 09.01.25 dal Tribunale di Pavia Pt_1 all'esito del giudizio Rg 1391-2023 ha proposto appello limitatamente al capo della condanna alle spese di giudizio disposto in favore della sig.ra lamentando l'errata valutazione, CP_1
fatta dal Tribunale che, argomentando sulla motivazione della sua soccombenza virtuale, avrebbe preso in considerazione le conclusioni dell'elaborato peritale del CTP di controparte piuttosto che quelle del CT dott.ssa . Per_2
Evidenzia l'appellante che non sussiste una sua soccombenza virtuale poiché le motivazioni, per cui lui si è trovato ad adire la Giustizia, si sono rivelate fondate essendo emerso, all'esito della
CT, che il comportamento ostacolante assunto dalla sig.ra non aveva favorito e CP_1
comunque non favoriva la riconciliazione fra lui e e che, nel corso del giudizio, madre e Per_1
figlia hanno fatto credere di volersi riavvicinare al padre solamente ai fini processuali.
Sostiene il sig. di non essere la parte soccombente (nemmeno virtuale) del processo Pt_1 avendo dimostrato, anche con l'ausilio della richiesta CT , la veridicità dei fatti dedotti per i quali ha iniziato il giudizio.
Conclude il sig. chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la soccombenza Pt_1 virtuale del primo grado di giudizio della sig.ra e per l'effetto condannarla alle CP_1
spese di giudizio del primo grado;
in via subordinata di accertare e dichiarare la soccombenza reciproca di entrambe le parti del primo grado di giudizio compensando le relative spese.
7. Si è costituita in giudizio la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Sostiene l'appellata che , dagli atti di causa ed in particolare dall'elaborato peritale della CT, non emerge affatto che sia stata posta in essere da lei un'alienazione parentale nei confronti del sig.
comunque non emerge assolutamente né la necessità che la figlia venga affidata in via Pt_1
esclusiva al padre, né tanto meno emergono elementi da cui possa desumersi una possibile sua decadenza della responsabilità genitoriale e quindi il collocamento di presso la casa Per_1
paterna.
Osserva la che, dopo il deposito della perizia della CT, il sig. ha CP_1 Pt_1
deciso di abbandonare il giudizio solo perché ha avuto la certezza che le sue istanze non sarebbero mai state accolte;
quindi è del tutto irrilevante ed ininfluente l'errore commesso dal Giudice di primo grado che ha imputato alla CT Dott.ssa una parte di elaborato che, invero è frutto Per_2
delle considerazioni e motivazioni della dott.ssa quale del CTP di parte appellata. Per_3
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Afferma la che l'impugnazione – palesemente infondata – è caratterizzata da CP_1 malafede (quale coscienza dell'infondatezza della domanda) e/o colpa grave (quale carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della suddetta coscienza) motivo per il quale chiede la condanna dell' i sensi dell'art. 96 cpc . Pt_1
Conclude la chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del sig. l CP_1 Pt_1 risarcimento dei danni da lei subiti, in base al disposto di cui all'art. 96 c.p.c. comma 1 cpc, nella misura ritenuta equa dall'Ill.ma Corte d'Appello ed ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, C.P.A. 4% ed oltre le spese generali, pari al 15% dell'imponibile
8. Con decreto presidenziale del 02.04.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 04.06.2025 differita poi, per legittimo impedimento del Presidente designato del Collegio, alla udienza del
01.07.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo volto alla riforma della sentenza sul capo di condanna alla spese di lite risulta fondato e quindi meritevole di accoglimento .
Il sig. ha chiesto al Tribunale l'accertamento della decadenza della responsabilità Pt_1
genitoriale della sig.ra con contestuale affidamento a lui, in via esclusiva, della CP_1 figlia minore;
in via subordinata ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso per la Per_1
minore con partecipazione per un percorso di mediazione familiare volto alla tutela del diritto alla bigenitorialità per la figlia con conseguente reinserimento della figura paterna nella Per_1
quotidianità della ragazza e con eventuale collocamento della stessa presso la di lui casa .
Il Tribunale, ritenendo necessario per le parti un percorso di mediazione familiare, ha dapprima incaricato i Servizi territorialmente competenti per i Comuni di Vigevano (residenza paterna) e
RE (residenza materna e della minore) di compiere un'indagine psico sociale, anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori e sulla relazione genitori-figlia, riferendo ogni elemento utile in merito al nucleo familiare, con particolare riferimento alle determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori;
salvo poi, all'esito dei riscontri dei servizi sociali, disporre una CT – nominando la Dott.ssa con lo scopo di verificare le ragioni Per_2
sottese al rifiuto della minore di incontrare il padre.
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Dall'esame dell'elaborato peritale redatto dal CT dott.ssa - in particolare da pag 40 a Per_2
pag 49- è stato possibile ravvisare i diversi motivi che hanno comportato l'interruzione dei rapporti tra figlia ed il padre e precisamente come riportato in perizia si legge :
− esercizio della cogenitorialità altamente disfunzionale in particolare assenza di collaborazione e dialogo;
− cambio di casa paterna, spostamento a Vigevano, ingravescenza della malattia della nonna e deterioramento dei rapporti intra-famigliari paterni ( riporta la sofferenza relativa al fatto Per_1
che ad un certo punto non ha potuto più frequentare gli zii e cugine come in precedenza);
− scopre che il papà sta facendo causa in tribunale alla mamma e da senso alla tristezza e Per_1
fragilità della stessa;
− inizia il percorso dalla psicologa e inizia a dare voce alle fatiche nella relazione con il Per_1
papà; chiede che il papà cessi le rivendicazioni legali e riconosca le sue inclinazioni e i suoi desideri;
il papà dice di aver chiesto al suo legale di chiudere tutto ma “si trova con le spalle al muro” perché arriva il covid;
− 2020 covid e, a partire dal lockdown, c'è una netta interruzione della frequentazione regolare del padre che non permette di mantenere una costanza dei rapporti, emerge il timore del contagio (“a
Vigevano siete tutti infetti”), si interrompe il percorso psicologico iniziato da poco, entra Per_1
pienamente nell'adolescenza.
− è coinvolta anche da parte materna su questioni che non dovrebbero riguardarla e di Per_1 svalutazione della figura paterna (padre: “mi sono trovata con mia figlia che mi diceva che non davo i soldi alla mamma, che non le compravo il pc..”).
− Il padre non riesce a rispondere adeguatamente alle istanze della figlia (anche di rabbia e opposizione), si arrabbia perché non vuole vederlo, le trasmette il pensiero che è Per_1
manipolata dalla madre, perde la pazienza, alza i toni, minaccia di rivolgersi ai carabinieri per far rispettare il suo diritto e obbligare la figlia a frequentarlo;
comprensibilmente chiude Per_1
anche le telefonate e gli incontri sporadici poiché diventano spesso momenti di scontro che la destabilizzano.
− La situazione si cronicizza: la madre aderendo completamente al riferito della figlia spaventata e arrabbiata (episodio 26 dicembre 2021) non interviene e condivide con la figlia la co-costruzione
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di una figura paterna terrifica, manipolatrice e priva di qualunque connotazione affettiva (come descritto ad inizio ctu) con cui è sempre stata male ed ha sempre avuto un brutto rapporto. Per_1
− Il padre non trova altra via se non quella legale per intervenire, e di fatto fa esattamente ciò che va a consolidare tutta la visione di madre e figlia .
− Attualmente sia la madre che il padre appaiono in grado di comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie della figlia (cure igieniche, alimentari, sanitarie, etc.); è tuttavia evidente che per quanto di riguarda il passato c'è stata una fragilità materna nella gestione della tematica alimentare/sovrappeso che non si è adeguatamente affrontata e ha condotto alla situazione odierna di obesità grave della quale è stessa che decide nel 2024 di farsene Per_1
carico e prendersene cura. Per quanto riguarda il padre si segnala la limitazione nell'esercizio delle cure primarie data la non frequentazione della figlia.
− I genitori sono entrambi in grado di preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico della figlia (aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo in relazione all'età; Si segnala la limitazione attuale paterna data la non frequentazione della figlia.
− Entrambi i genitori risultano carenti nella capacità di comprensione dello stato emotivo della figlia e lo sono stati nel corso della sua crescita;
si segnala una grossa criticità nella comprensione del profilo emotivo-comportamentale della figlia: entrambi i genitori hanno vissuto le difficoltà mostrate dalla figlia come diretta conseguenza del comportamento e dell'atteggiamento genitoriale dell'altro genitore. Si considera in ogni caso la posizione paterna assai limitata per la sua lontananza dalla figlia e si sottolinea la fragilità materna laddove è il genitore esclusivo da diversi anni e non emerge sufficiente capacità di riconoscere la sofferenza della figlia ed individuarne i bisogni.
− Entrambi i genitori appaiono in grado di favorire le opportunità educative e di socializzazione.
− Entrambi i genitori non appaiono sempre in grado di interpretare il proprio comportamento e quello altrui in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni: questo è particolarmente evidente nelle dinamiche relazionali tra i due genitori e tra genitori e figlia, le narrative genitoriali si appiattiscono su due posizioni opposte in cui ogni elemento critico assume un significato comprensibile alla luce delle responsabilità e inadeguatezza dell'altro.
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− Entrambi i genitori appaiono formalmente adeguati nella capacità di offrire regole e norme di comportamento congrue alla fasi evolutive della figlia;
sembrano in linea generale avere sufficienti competenze per adeguare la relazione genitoriale in base alle tappe di sviluppo;
si segnala pregressa fragilità paterna nella fase di passaggio dall'infanzia all'adolescenza per cui è evidente che abbia fatica a comprendere ed accettare i cambiamenti di nella relazione con lui. Si Per_1
segnala attualmente l'assenza di una funzione normativa materna (viene riferito più volte che ormai
non segue le richieste materne;
neanche la convocazione di CT per un colloquio genitori- Per_1
riesce a rinforzare la madre nella propria funzione regolativa). Per_1
− Entrambi i genitori hanno evidenti difficoltà a gestire la relazione e la comunicazione con l'altro genitore. Di fatto l'esercizio della co-genitorialità presuppone una sufficiente capacità di rapportarsi all'altro, collaborare, condividere decisioni a tutela della prole, scambiarsi informazioni;
in tale senso la coppia genitoriale non appare adeguatamente funzionante, sebbene vi siano segnali di ripresa.
− I genitori, ma in particolare la madre, non appaiono pienamente consapevoli dei risvolti negativi sulla crescita di causati delle loro difficoltà di comunicazione e interazione. − entrambi Per_1
hanno avuto evidenti difficoltà a riconoscere adeguatamente il ruolo dell'altro genitore e a proteggerne l'immagine agli occhi della figlia nel corso della sua crescita. E' evidente che la sfiducia paterna nelle competenze materne sia ampiamente stata trasmessa a , così come Per_1
l'incapacità materna di affrontare le difficoltà, osservate in , considerando il padre un Per_1
interlocutore valido e con il quale avere un confronto a tutela della figlia;
di fatto ha aderito completamente alla posizione della figlia e non ha tutelato l'immagine paterna e del suo nucleo affettivo agli occhi della figlia;
Nel corso del tempo è stata destinataria di informazioni inadeguate
e partecipante attiva alla dinamica disfunzionale presente tra i genitori (papà accusatorio verso la madre ritenuta non capace e bugiarda, promotore delle cause legali/mamma in continuo assetto difensivo del sé, posizionata come vittima di un uomo narcisista e maltrattante e assorbita dai propri sentimenti di colpa e poco consapevole delle proiezioni sulla figlia)
Ed ancora sostiene la CT dott.ssa che : Per_2
-l'interruzione dei rapporti con un genitore, generata da una dinamica familiare di questo tipo, è una situazione pregiudizievole del quale si ritengono entrambi i genitori responsabili seppur in modo diverso;
omissis … Grazie al supporto delle colleghe consulenti delle parti si è potuto rilevare un cambio di rotta nell'atteggiamento di entrambi i genitori e la disponibilità di a Per_1
riammettere il padre nella propria vita attraverso la condivisione di un percorso dimagrante;
è
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evidente che le vicende famigliari passate dovranno essere oggetto di riflessione e confronto con
nel quale i genitori si assumano le proprie responsabilità e si mettano in discussione;
se il Per_1
padre appare aver già intrapreso questo percorso, si segnala che per la madre il compito sarà più gravoso in qualità di genitore collocatario e con una limitata consapevolezza dei bisogni profondi di . Per_1
Il Sig. preso atto delle argomentazioni e conclusioni del CT dott.ssa , che ha Pt_1 Per_2
proposto un percorso psicoterapeutico senza imporre alla ragazza di incontrare il padre, ha quindi deciso di accettare la proposta e di rinunciare alla sua domanda chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere circostanza che ha imposto al Tribunale di valutare solo la richiesta relativa alle spese di lite e della CT disponendo, solo per quest'ultima, la solidarietà fra le parti, in considerazione del miglioramento e dell'apporto fornito nella relazione fra genitori statuendo la condanna del sig. quale soccombente virtuale, alle spese del giudizio in favore della Pt_1
. CP_1
Si ritiene, sulla base delle risultanze processuali, che sicuramente il Tribunale non ha correttamente valutato la soccombenza virtuale del sig. avendo preso in considerazione, per la Pt_1 valutazione della domanda, le conclusioni dell'elaborato peritale del CTP della sig.ra piuttosto che quelle del CT dott.ssa dalle quali, invero, è emerso che la CP_1 Per_2 domanda dell'odierno appellante, volta alla decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra in via subordinata alla decadenza della tutela del diritto alla bigenitorialità per la CP_1
figlia con conseguente reinserimento della figura paterna nella quotidianità della ragazza, Per_1
aveva dei motivi di fondamento - come riscontrato proprio dalla dott.ssa che ha potuto Per_2 verificato , fra l'altro, che:
- la figlia era coinvolta anche da parte materna su questioni che non dovevano riguardarla e Per_1
di svalutazione della figura paterna;
- entrambi i genitori hanno avuto evidenti difficoltà a gestire la relazione e la comunicazione l'uno con l'altro genitore;
- che i genitori ed in particolare la madre, non erano pienamente consapevoli dei risvolti negativi sulla crescita della figlia causati delle loro difficoltà di comunicazione e interazione;
Per_1
− entrambi i genitori hanno avuto evidenti difficoltà a riconoscere adeguatamente il ruolo dell'altro genitore e a proteggerne l'immagine agli occhi della figlia nel corso della sua crescita.
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In conclusione a parere della Corte, alla luce del percorso fatto dal sig. dalla sig.ra Pt_1 anche all'esito della CT che è stata utile e fondamentale per l'apporto di CP_1
suggerimenti terapeutici rivolti ad entrambi, deve essere riformato il capo di condanna delle spese di lite di primo grado ritenendo sussistere, nel caso de quo, una soccombenza reciprocata essendo emersa una responsabilità di entrambi i genitori ed in particolare della madre che ha dovuto prendere consapevolezza dall'importanza di intervenire con per facilitare il recupero Per_1
dell'immagine paterna e comunque il legame con il proprio padre.
Da ultimo questa Corte ritiene che non possa essere accolta la domanda dell'appellata di richiesta di condanna del sig.ra l risarcimento del danno ex art. 96 III comma c.p.c. CP_1
La condanna ai sensi dell'art. 96 III comma cpc che presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090) circostanza , questa ultima che manca nel presente gravame non essendo stato provato che il sig. ha agito con mala fede o Pt_1
colpa grave .
Ritiene la Corte all'esito del presente gravame di dover disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della misura della soccombenza reciproca per come sopra ampiamente argomentato .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
49-2025 pubblicata il 09.01.25 dal Tribunale di Pavia all'esito del giudizio Rg 1391-2023 limitatamente al capo della condanna alle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1
così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2. rigetta la domanda della sig.ra al risarcimento del danno ex art. 96 III CP_1
comma c.p.c. ;
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3. compensa tra le parti le spese di lite del presente gravame .
Così deciso in Milano 1 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
DR ON AB RE
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