Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI
- Presidente rel.
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.7780 del R.G. 2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
TRA
- rappresentata e difesa dall'avv.Nicola Sarcinella Parte 1
ATTORE
E
CP 1 - rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scarpati
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 6-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
II P.M. concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
Parte 1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Con ricorso del 22-12-2021
in data 19-5-2001,effetti civili del matrimonio contratto in Taranto con CP 1
esponendo che dall'unione erano nati i figli ER 1 il 25-3-2003 e ER 2 il 28-2-2007, e che in seguito era intervenuta separazione trasformata in consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 20-4-2012. La ricorrente esponeva ulteriormente: che l'ultima residenza comune era stata in Taranto alla via Anfiteatro 131 in casa presa in locazione e di essere titolare di reddito di cittadinanza;
che il coniuge era dipendente della Lega Navale
in Taranto;
che il figlio _1 viveva attualmente in Taranto presso i nonni materni frequentando il quinto anno di istituto SO 3 e SO 4
superiore, mentre la figlia PE con decreto n.2698/21 emesso il 1-10-2021 nel
procedimento n.456/2018 RGVG del Tribunale dei Minorenni di Taranto era stata posta presso la Comunità educativa per minori "Istituto San Giuseppe" di San Marzano di San
Giuseppe ove frequentava la scuola media. La ricorrente chiedeva porsi a carico del convenuto assegno di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne _1 , nella
misura di € 250 mensili, da versare ai nonni materni SO 3 e ER 4
[...] dove era domiciliato, oltre al 50% delle spese straordinarie sino al raggiungimento di autosufficienza economica, il tutto con vittoria di spese di lite in favore dell'Erario. Si costituiva CP 1 senza opporsi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
evidenziava che con decreto del Tribunale di Taranto del 9-12-2021 il
SO 3 era stato nominato amministratore di sostegno del figliononno materno
'Persona 5 nel frattempo divenuto maggiorenne, e che già in precedenza era stato collocato presso lo stesso ascendente in virtù di provvedimento del Tribunale dei Minorenni
di Taranto;
a quest'ultimo pertanto esso istante aveva sempre pagato l'assegno di mantenimento mensile di € 200; aggiungeva che la figlia ER 2 era stata collocata con decreto n.2698/21 emesso il 1-10-2021 nel procedimento n.456/2018 RGVG del Tribunale
dei Minorenni di Taranto presso la Comunità educativa per minori "Istituto San Giuseppe" di
San Marzano di San Giuseppe, mentre egli doveva farsi carico del mantenimento del figlio
'Persona 6 nato da altra relazione ed al quale versava € 150 mensili;
precisava di fruire di un reddito mensile di € 1000 e di dovere fare fronte anche a locazione della propria abitazione, chiedendo pertanto che il mantenimento del figlio ER 1 fosse confermato in misura non superiore ad € 200 da versare in favore dell'amministratore di sostegno
SO 3
Con ordinanza del 13-4-2022 erano resi provvedimenti provvisori ex art.4 1.div. con conferma delle condizioni di separazione, e nominato l'istruttore.
Con memoria integrativa dell'8-6-2022 l'attrice chiedeva "confermare tutto quanto già
previsto in sede di separazione legale relativamente all'affidamento dei figli e confermato con l'ordinanza presidenziale".
La causa istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione all'udienza del 19-9-
2024. All'esito sono state chieste informative in ordine alla condizione dell'allora minore Persona 7 già collocata presso Comunità educativa in San Marzano di San Giuseppe,
ed è stata disposta acquisizione dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni di Taranto
a tutela della stessa.
Quindi all'udienza del 6-3-2025 sono state nuovamente precisate le conclusioni come in epigrafe.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 19-5-2001, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale del 20-4-
2012. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza
, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B)
della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nulla è a disporre in ordine all'affido del figlio ER 1 attualmente maggiorenne, e peraltro sottoposto ad amministrazione di sostegno mediante nomina allo scopo con decreto del 23-9-2021 del nonno materno Persona 3 (cfr. verbale di giuramento dinanzi al giudice tutelare in atti). Poichè comunque le parti hanno concordemente affermato che il padre CP 1 versa tuttora assegno di mantenimento in favore del figlio _1
attualmente sottoposto ad amministrazione di sostegno presso il nonno materno, e deve pertanto presumersi la non autosufficienza economica dello stesso amministrato, va confermato l'obbligo del CP_1 di versare in favore del figlio _1 l'assegno mensile di concorso al suo mantenimento di € 200 oltre rivalutazione Istat, misura già stabilita in sede di separazione consensuale omologata , oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
Quanto alla figlia ER 2, non è a provvedere in ordine all'affido della stessa in ragione del raggiungimento della maggiore età nelle more del giudizio;
nulla è stato chiesto per il suo mantenimento, né consta che la stessa sia convivente con i genitori.
Nulla è a stabilire in ordine all'assegnazione della casa coniugale e nessuna domanda è
stata formulata in tal senso dalla Per 3 peraltro attualmente residente in [...]come da certificato in atti.
Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto del complessivo esito del giudizio e della natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 19-5- 2001 da Parte 1 nata a [...] il [...], e CP 1 nato a ' Taranto il 3-5-1971 (atto n.23 p.2 serie A dell'anno 2001);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'obbligo di CP 1 di contribuire al mantenimento del figlio ER_5
[...] nella misura mensile già prevista dalla separazione omologata, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
Taranto, 6-3-2025
Il Presidente est. (dott. Marcello Maggi)