Articolo 13 della Legge 2 maggio 1983, n. 156
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 maggio 1983
Art. 13.
Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole, della pesca: e dello spettacolo aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1 licenziati, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza dei medesimi eventi, e' corrisposta, per la durata massima di sei mesi, una indennita' non cumulabile con l'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, compreso tra le zero ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le 44 ore settimanali.
Agli impiegati delle aziende di cui al comma precedente e' corrisposta, per lo stesso periodo, un'indennita' ragguagliabile a giornata pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti.
Al pagamento dell'indennita' ai dipendenti di cui ai precedenti commi provvede la Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all' articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 .
Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i licenziamenti, le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, quando le stesse siano posteriori alla data anzidetta.
Entrata in vigore il 22 maggio 1983