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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Nardin del Foro di Parte_1
Vicenza
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Oriolo del Foro di Controparte_1
Matera
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1.pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporsi l'affidamento esclusivo dei minori Persona_1 Persona_2
alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_1
con collocamento dei minori presso la madre nell'immobile di Noventa TI (VI),
in via Trieste n. 7/A;
3.disporsi che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli e della volontà espressa dagli stessi, potrà trascorrere con i minori un sabato al mese dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Tali visite saranno da svolgersi presso la provincia di Vicenza;
4.disporsi che il sig. versi alla sig.ra , entro il 20 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a partire dal 20.12.2025, a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio),
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e ricreative, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
5. l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito nella misura del 100 % dalla sig.ra con rinuncia formale da parte del sig. Parte_1 Controparte_1
6. le parti concordano che eventuali bonus sociali o agevolazioni possano essere percepite dalla sig.ra con espressa rinuncia da parte del padre;
Parte_1
7. esprime il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei Controparte_1
passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
8.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
2 9.spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.7.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Albania l'1.3.2010, che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli , entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato Per_1 Per_2
in irreversibile crisi a causa delle condotte violente e maltrattanti del marito, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Formulava altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
Con comparsa in data 22.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 28.11.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c e sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione, precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Preliminarmente rileva il Collegio che le parti, nel rassegnare conformi conclusioni in ordine alla loro separazione, non hanno fatto cenno alla domanda di scioglimento del matrimonio, inizialmente proposta dalla ricorrente che deve pertanto ritenersi
3 rinunciata.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed alla disciplina dei tempi e modalità di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Albania l'1.3.2010, alle condizioni in epigrafe
[...]
riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Nardin del Foro di Parte_1
Vicenza
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Oriolo del Foro di Controparte_1
Matera
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1.pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporsi l'affidamento esclusivo dei minori Persona_1 Persona_2
alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale Parte_1
con collocamento dei minori presso la madre nell'immobile di Noventa TI (VI),
in via Trieste n. 7/A;
3.disporsi che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli e della volontà espressa dagli stessi, potrà trascorrere con i minori un sabato al mese dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Tali visite saranno da svolgersi presso la provincia di Vicenza;
4.disporsi che il sig. versi alla sig.ra , entro il 20 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a partire dal 20.12.2025, a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio),
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e ricreative, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
5. l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito nella misura del 100 % dalla sig.ra con rinuncia formale da parte del sig. Parte_1 Controparte_1
6. le parti concordano che eventuali bonus sociali o agevolazioni possano essere percepite dalla sig.ra con espressa rinuncia da parte del padre;
Parte_1
7. esprime il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei Controparte_1
passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
8.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
2 9.spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.7.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Albania l'1.3.2010, che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli , entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato Per_1 Per_2
in irreversibile crisi a causa delle condotte violente e maltrattanti del marito, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Formulava altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
Con comparsa in data 22.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 28.11.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c e sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione, precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Preliminarmente rileva il Collegio che le parti, nel rassegnare conformi conclusioni in ordine alla loro separazione, non hanno fatto cenno alla domanda di scioglimento del matrimonio, inizialmente proposta dalla ricorrente che deve pertanto ritenersi
3 rinunciata.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed alla disciplina dei tempi e modalità di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Albania l'1.3.2010, alle condizioni in epigrafe
[...]
riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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