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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/09/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA – Presidente rel.
Dott.ssa Meri PAPALIA – Giudice
Dott.ssa Federica LORENZATTI - Giudice
Nel procedimento n. 98/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da Parte_1
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
Benigno Canavese (TO) via Matteotti n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De
Filippo e assistita dall' con sede in Ciriè – gestore Controparte_1
della crisi avv. Luca Ostengo;
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la residenza del ricorrente è ubicata a San Benigno Canavese.
Verificato che non risultano presentate dalla signora domande di piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di euro 58.984,29, la ricorrente percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.987,18 oltre Tredicesima e Quattordicesima mensilità pari a euro 1.495,00 e non possiede beni immobili o mobili registrati.
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Al riguardo si dà atto che le attività imprenditoriali precedentemente svolte dal quale titolare dell'impresa individuale Pt_1
“La fermata del gusto di Di RI ST risulta cessata nel 2023 e cancellata dal
Registro delle Imprese nel mese di dicembre 2023 (cfr. Doc. 22).
Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII, nonché l'attestazione ex art. 268 co. 3 CCII;
Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
In considerazione della composizione del nucleo famigliare della ricorrente (lei e il figlio minore nato nel 2019 cfr. doc. 3) in quanto pendente separazione consensuale innanzi all'intestato Tribunale R.G. V.G. 2553/2024 (cfr. doc. 5) e delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, considerata la mediana ISTAT per tipologia di nucleo familiare anno 2023 pari a euro 2.211,15, la somma di euro 1.400,00 al mese (pari circa al 65% della mediana
ISTAT). Tale differenza rispetto alla mediana ISTAT calcolata anche in considerazione della composizione del nucleo familiare (monogenitore) risulta specificatamente giustificata in relazione alle singole voci di spesa nella relazione del gestore della crisi e allegata documentazione. Risulta poi che la ricorrente percepisca un contributo al mantenimento del figlio pari a euro 150,00 mensili ed euro 234,70 quale assegno unico
INPS non compresi nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII.
Si evidenzia altresì che è fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII. In merito agli atti di straordinaria amministrazione compiute nei 5 anni antecedenti all'apertura della procedura e, in particolare, la cessione dell'autovettura Mecedes Classe
A tg. FJ758EV al coniuge sig. n data 26.5.2024, si evidenzia che la stessa Parte_2
risulta essere stata acquistata dal sig. nel 2021 e il successivo trasferimento Persona_1
risulta essere oggetto di accordi di separazione consensuale al prezzo simbolico di euro
1,00 (cfr. doc. 26).
Si ritiene, al riguardo, che eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore nei 5 anni antecedenti all'apertura della procedura saranno oggetto di vaglio in sede di liquidazione ex art. 274 co.2 CCI.
Visto l'art. 270 co. 1 lett. B) CCII conferma la nomina come liquidatore dell'avv. Luca
Ostengo noto all'ufficio e che presenta i requisiti di legge;
Ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
Ritenuto, infine, che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'integrale spossessamento del debitore ad eccezione della quota prevista per il mantenimento ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
Benigno Canavese (TO) via Matteotti n. 9,
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Antonia MUSSA
Nomina Liquidatore l'avv. Luca Ostengo, professionista iscritto all'elenco dei gestori della crisi.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Dispone che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro
1.400,00 ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del nucleo familiare.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice
Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.
Così deciso in Ivrea, nella camera di consiglio in data 05.09.2025.
Il Presidente est.
(Antonia Mussa)