TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GI LA Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7415/2025 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARA ALESSANDRA C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARA ALESSANDRA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione, nella quale hanno esposto:
“1. Con omologa del 11.12.2018 e relativa al verbale di udienza del 25.10.2018, i coniugi stabilivano le condizioni della loro separazione (doc 1).
2. Essi, uniti in matrimonio concordatario il 29.08.2004, con procedimento iscritto al RG. 8477/18
del Tribunale di Cagliari precisavano le loro condizioni, stabilendo l'affido condiviso per la loro figlia , all'epoca minore, la collocazione della stessa presso la madre, i relativi diritti di Persona_1
CP_ visita del padre. Stabilivano che la casa familiare venisse assegnata al signor e tenuto conto delle condizioni reddituali dei coniugi e del fatto che fosse la IG a spostarsi con la figlia, CP_1
i coniugi hanno previsto in atti che il coniuge versasse alla moglie la somma di € 200,00, alla figlia la somma di € 400,00.
3. Al punto j del verbale nominato la coppia stabilì che in caso di miglioramento delle condizioni economiche della , ella avrebbe rinunciato al suo mantenimento. CP_1
4. Effettivamente le condizioni dei coniugi sono mutate da ambo le parti e dunque essi intendono
CP_ modificare il punto i del verbale omologato a suo tempo prevedendo che il signor verserà, nelle mani della IG (a mezzo di bonifico bancario) entro il 15 di ogni mese, unicamente la CP_1
somma di 400,00 da destinarsi alla figlia , che ancora vive con la IG , nel Per_1 CP_1
frattempo divenuta maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
5. A fronte di tale accordo le parti precisano che le spese straordinarie (secondo protocollo CNF del
2017) per la loro figlia andranno ripartite al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
6. Le parti si accordano che tale modifica dell'accordo pregresso decorre dalla mensilità di luglio
25.
7. Invariato il punto sull'assegnazione della casa familiare.
Per tutti questi motivi Voglia pertanto L'Ill.mo Tribunale: Modificare gli accordi di separazione come sopra precisato, fermi tutti gli altri (ad esclusione di quelli riguardanti l'affido e i diritti di visita perché la loro figlia è maggiorenne)”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con decreto di omologa n. 14556/2018 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del
11.12.2018 nel procedimento RG 8477/2018, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
GI LA