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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 4973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4973 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARINA PACE Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.08.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
28.08.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (1.01.02019), con conseguente condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 24.02.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4663/2022, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 26.02.2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 14.03.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP59 attestante il possesso degli ulteriori requisiti economici e contributivi ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Peraltro, nel costituirsi nel presente giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “ E' stata eseguita l'allegata omologa rg 4663/22. L'importo, unitamente agli arretrati, è andato in pagamento con la rata di dicembre 2024. Con la cedola di pensione in pagamento il 02/12/2024 sono state corrisposte le somme arretrate di assegno ordinario di invalidità con decorrenza 02/2019 come da omologa RG
4663/2022” ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la sostituzione dell'odierna udienza del 20.03.2025, fissata per la discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Occorre premettere che, nel depositare le note suddette, il procuratore di parte ricorrente ha confermato quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto CP_1
pagamento della prestazione richiesta ed ha pertanto aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio. Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08 dell'8.10.2024 e cedolino pensione dicembre 2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 20/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4973 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARINA PACE Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.08.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
28.08.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (1.01.02019), con conseguente condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 24.02.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4663/2022, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 26.02.2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 14.03.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP59 attestante il possesso degli ulteriori requisiti economici e contributivi ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Peraltro, nel costituirsi nel presente giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “ E' stata eseguita l'allegata omologa rg 4663/22. L'importo, unitamente agli arretrati, è andato in pagamento con la rata di dicembre 2024. Con la cedola di pensione in pagamento il 02/12/2024 sono state corrisposte le somme arretrate di assegno ordinario di invalidità con decorrenza 02/2019 come da omologa RG
4663/2022” ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la sostituzione dell'odierna udienza del 20.03.2025, fissata per la discussione, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Occorre premettere che, nel depositare le note suddette, il procuratore di parte ricorrente ha confermato quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto CP_1
pagamento della prestazione richiesta ed ha pertanto aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio. Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08 dell'8.10.2024 e cedolino pensione dicembre 2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 20/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli