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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE AD, ha pronunciato e pubblicato all'udienza odierna, all'esito della riserva di cui all'udienza fissata ex art 127 ter cpc del 02.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 58/ 2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FATICONI MAURIZIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per le tutte le ragioni su esposte nel merito, previo accertamento dei fatti per cui è causa, - in accoglimento della domanda, per le ragioni innanzi esposte, dichiarare non dovuto il pagamento, da parte di essa istante, dell'indebito per euro 5.562,55, richiesto dall' dal CP_1
01.01.2015 al 31.12.2018, sulla prestazione assistenziale intestata n.04013943 cat. AS, determinato in virtù della rideterminazione conseguente alla comunicazione dei redditi anno
2015; Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva “che l' sede di Latina, con modello TE08 del 3 CP_1 luglio 2018 e successiva nota del 23.11.2023, provvedeva a rideterminare l'importo dell'assegno sociale cat. AS n.04013943, intestato alla ricorrente dal 01.01.2015 al 30.12.2018 e in virtù di detto ricalcolo determinava un indebito pari a complessivi euro
5.562,55 come specificatamente ed analiticamente indicato nel predetto modello TE08; che la ricorrente con la comunicazione dei suoi redditi chiedeva la revoca dell'indebito; che invero, essa ricorrente ha comunicato i propri redditi con mod. sia per l'annualità Pt_2 CP_2
d'imposta del 2015, per l'anno 2017, nonché nella domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 08.08.2018; oltre a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016 “.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, argomentando che “per CP_1
l'anno 2015, la ricorrente ha dichiarato, e comunicato all' solo a seguito di sollecito, un CP_1 reddito derivante da pensione diretta erogata dall'estero (Germania) per euro 1.220,00, mentre per il coniuge un reddito derivante da pensione diretta erogata dall'estero (Germania) per euro 1.840,00 e un reddito percepito a titolo di terreni e fabbricati per euro 670,00. Il possesso del suddetto reddito ha comportato, a decorrere dall'annualità 2016, l'azzeramento dell'importo dell'assegno sociale in godimento, a fronte dell'importo percepito ante ricostituzione ammontante ad euro 168,16, (ovvero euro 54,61, a titolo di assegno, ed euro
113,56 a titolo di maggiorazione sociale), con conseguente eliminazione della prestazione a decorrere dall'anno 2019.”
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 02.12.2025 come da dispositivo in calce con contestuale motivazione.
E' noto che ai sensi dell'art 26 Legge 30/04/1969 n. 153:
“1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, a un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a lire 1.320.000 è corrisposta a domanda una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La 13° rata e' corrisposta con la rata di dicembre ed e' frazionabile.
Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale..La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile….
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali e assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato e altri enti pubblici o da stati stranieri”.
Lo stato di bisogno del richiedente è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dimostrabile attraverso idonea produzione documentale, “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” (Cass.
5326/1999).
Ai sensi dell'art 3 comma 6 L. 335 /1995:
“Con effetto dal primo gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo, netto da imposta, per il 1996 a lire 6.240.000 denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in maniera ridotta fino alla concorrenza dell'importo predetto, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposizione sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito il TFR comunque denominato, le anticipazioni sul trattamento stesso, le competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché il proprio assegno ed il reddito della propria casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza obbligatoria in misura corrispondente ad 1/3della pensione medesima e comunque non oltre
1/3 dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 del citato art 3 “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153/69 e successive integrazioni e modificazioni”.
Successivamente l'art 20 comma 10 D.L. 112/2008 convertito con modifiche in L.
133/2008 ha disposto che “a decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.” Periodo che come chiarito dalla circolare n. 105/ 2008 può essere collocato anche in CP_1 un periodo temporale distante dalla presentazione della domanda assistenziale.
Dunque l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale e, pur mantenendo la sua natura assistenziale, ha come presupposto lo stato di bisogno del richiedente ultrasessantacinquenne, privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza e in possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno legale in Italia.
A differenza della pensione sociale, lo stato di bisogno del richiedente tiene conto di ogni entrata economica (ovvero redditi di qualsiasi natura anche esenti da imposte e alimentari) ad eccezione di quelli specificamente individuati.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che parte ricorrente nell'anno 2015 non aveva i requisiti economici per poter accedere al beneficio dell'assegno sociale e che la domanda dell' di ripetizione delle somme erogate è legittima, poiché è CP_1 stata omessa la comunicazione relativa alle pensioni estere percepite sia dalla ricorrente che dal coniuge, avvenuta solo su sollecito dell'istituto nell'anno 2018.
Le spese considerano la dichiarazione di esenzione depositata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cassino 03.12.2025
Il Giudice Onorario
LE AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE AD, ha pronunciato e pubblicato all'udienza odierna, all'esito della riserva di cui all'udienza fissata ex art 127 ter cpc del 02.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 58/ 2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FATICONI MAURIZIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BOTTA ANDREA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per le tutte le ragioni su esposte nel merito, previo accertamento dei fatti per cui è causa, - in accoglimento della domanda, per le ragioni innanzi esposte, dichiarare non dovuto il pagamento, da parte di essa istante, dell'indebito per euro 5.562,55, richiesto dall' dal CP_1
01.01.2015 al 31.12.2018, sulla prestazione assistenziale intestata n.04013943 cat. AS, determinato in virtù della rideterminazione conseguente alla comunicazione dei redditi anno
2015; Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva “che l' sede di Latina, con modello TE08 del 3 CP_1 luglio 2018 e successiva nota del 23.11.2023, provvedeva a rideterminare l'importo dell'assegno sociale cat. AS n.04013943, intestato alla ricorrente dal 01.01.2015 al 30.12.2018 e in virtù di detto ricalcolo determinava un indebito pari a complessivi euro
5.562,55 come specificatamente ed analiticamente indicato nel predetto modello TE08; che la ricorrente con la comunicazione dei suoi redditi chiedeva la revoca dell'indebito; che invero, essa ricorrente ha comunicato i propri redditi con mod. sia per l'annualità Pt_2 CP_2
d'imposta del 2015, per l'anno 2017, nonché nella domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 08.08.2018; oltre a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016 “.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, argomentando che “per CP_1
l'anno 2015, la ricorrente ha dichiarato, e comunicato all' solo a seguito di sollecito, un CP_1 reddito derivante da pensione diretta erogata dall'estero (Germania) per euro 1.220,00, mentre per il coniuge un reddito derivante da pensione diretta erogata dall'estero (Germania) per euro 1.840,00 e un reddito percepito a titolo di terreni e fabbricati per euro 670,00. Il possesso del suddetto reddito ha comportato, a decorrere dall'annualità 2016, l'azzeramento dell'importo dell'assegno sociale in godimento, a fronte dell'importo percepito ante ricostituzione ammontante ad euro 168,16, (ovvero euro 54,61, a titolo di assegno, ed euro
113,56 a titolo di maggiorazione sociale), con conseguente eliminazione della prestazione a decorrere dall'anno 2019.”
La causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 02.12.2025 come da dispositivo in calce con contestuale motivazione.
E' noto che ai sensi dell'art 26 Legge 30/04/1969 n. 153:
“1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, a un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a lire 1.320.000 è corrisposta a domanda una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La 13° rata e' corrisposta con la rata di dicembre ed e' frazionabile.
Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale..La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile….
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali e assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato e altri enti pubblici o da stati stranieri”.
Lo stato di bisogno del richiedente è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dimostrabile attraverso idonea produzione documentale, “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” (Cass.
5326/1999).
Ai sensi dell'art 3 comma 6 L. 335 /1995:
“Con effetto dal primo gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo, netto da imposta, per il 1996 a lire 6.240.000 denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in maniera ridotta fino alla concorrenza dell'importo predetto, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposizione sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito il TFR comunque denominato, le anticipazioni sul trattamento stesso, le competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché il proprio assegno ed il reddito della propria casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza obbligatoria in misura corrispondente ad 1/3della pensione medesima e comunque non oltre
1/3 dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 del citato art 3 “Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153/69 e successive integrazioni e modificazioni”.
Successivamente l'art 20 comma 10 D.L. 112/2008 convertito con modifiche in L.
133/2008 ha disposto che “a decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.” Periodo che come chiarito dalla circolare n. 105/ 2008 può essere collocato anche in CP_1 un periodo temporale distante dalla presentazione della domanda assistenziale.
Dunque l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale e, pur mantenendo la sua natura assistenziale, ha come presupposto lo stato di bisogno del richiedente ultrasessantacinquenne, privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza e in possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno legale in Italia.
A differenza della pensione sociale, lo stato di bisogno del richiedente tiene conto di ogni entrata economica (ovvero redditi di qualsiasi natura anche esenti da imposte e alimentari) ad eccezione di quelli specificamente individuati.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che parte ricorrente nell'anno 2015 non aveva i requisiti economici per poter accedere al beneficio dell'assegno sociale e che la domanda dell' di ripetizione delle somme erogate è legittima, poiché è CP_1 stata omessa la comunicazione relativa alle pensioni estere percepite sia dalla ricorrente che dal coniuge, avvenuta solo su sollecito dell'istituto nell'anno 2018.
Le spese considerano la dichiarazione di esenzione depositata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cassino 03.12.2025
Il Giudice Onorario
LE AD