Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 438/2025 promosso da:
, C.F.: , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalla P. Avv. Marina Sorgato, C.F.: e dall'Avv. C.F._2
Giovanni Sorgato C.F.: , entrambi del Foro di Ferrara, con Studio Legale in C.F._3
Corso Porta Mare n. 16, Ferrara 44121 (FE), Telefono/Telefax n. 0532/21.10.44, i quali dichiarano, di voler ricevere ogni notificazione e comunicazione di rito all'indirizzo P.E.C:
/ al Telefax 0532/211044 ai sensi e per gli Email_1 Email_2
effetti degli artt. 125 co.1 c.p.c. e 16 co . 1 bis, del D.Lgsl. n° 546 /1992 , ed elettivamente domiciliato presso lo Studio degli stessi sito a Ferrara in Corso Porta Mare n. 16, giusto mandato in atti e
, C.F. , nata il [...] in [...] Controparte_2 C.F._4
RUSSA (FEDERAZIONE RUSSA), rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti, dagli Avvocati
Roberto Barbieri ( – PEC ) e CodiceFiscale_5 Email_3
Francesco Iuliano (codice fiscale – PEC C.F._6
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso Email_4 lo studio dei predetti difensori in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 80, i quali indicano sin d'ora ai fini delle notifiche, comunicazioni e avvisi di legge l'indirizzo P.E.C.
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio a Ferrara il 16 maggio 2019; che dalla unione coniugale in data 08/03/2019 a Ferrara è nata la figlia di essersi separati Persona_1
consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data in data 15/03/2022; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. la figlia minore C.F. , nata a [...] l'[...] di cui Persona_1 C.F._7
Atto N. 83 parte 1 serie A - anno 2019, verrà affidata ad entrambi genitori, che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità; con collocazione presso la madre dove risiederà in
Ferrara, Via Costanza Monti Perticari, n°10, int.5;
2. i coniugi si obbligano a darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza salvaguardando le esigenze della figlia;
3. i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà/responsabilità genitoriale sulla suddetta figlia minore.
4. al padre è data facoltà di vedere la figlia quando vorrà e tenerla con sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa;
5. il padre Sig. potrà comunicare telefonicamente con la figlia minore Controparte_1 Per_1
anche quotidianamente;
[...]
6. il padre Sig. potrà prendere con sé la figlia minore un fine Controparte_1 Persona_1
settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina successivo, quando provvederà ad accompagnarla all'asilo e/o a scuola;
nella settimana che la minore trascorre interamente con la madre, il padre potrà prenderla con sé nei pomeriggi di martedì e venerdì dalla uscita dall'asilo e/ dalla scuola fino alla mattina successiva per riaccompagnarla all'asilo e/o a scuola.
La settimana in cui la minore trascorre il week end con il padre, lo stesso potrà prenderla con sé il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva riportandola all'asilo e/o a scuola. Inoltre il padre potrà prendere con sé la minore sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
7. i coniugi si impegnano a facilitare i buoni rapporti della figlia con i nonni e gli zii materni e paterni;
8. tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore riguardanti Persona_1
l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
9. per il mantenimento della figlia minore il padre Sig. si obbliga Persona_1 Controparte_1
a corrispondere alla Sig.ra la somma di euro 215,00 (euro duecentoquindici//00) Controparte_2
entro il giorno 15 di ogni mese (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra i coniugi e in ossequio al protocollo del Tribunale di Ferrara, che si richiama interamente. Il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla Sig.ra presso Postepay Spa, codice IBAN IT 44 H 36081 05138 Controparte_2
219445019451;
10. entrambe le parti si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno di: a. spese mediche, da documentare e che non richiedano il preventivo accordo: i. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
iii. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. b. spese mediche, da documentare che richiedano il preventivo accordo: i. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
ii. cure termali e fisioterapiche;
iii. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici, in strutture private c. spese scolastiche da documentare e che non richiedano il preventivo accordo: i. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da Istituti Pubblici;
ii. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii. gite scolastiche senza pernottamento;
iv. trasporto pubblico;
d. spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: i. tasse scolastiche imposte da Istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
ii. corsi di specializzazione;
iii. gite scolastiche con pernottamento;
iv. corsi di recupero e lezioni private;
v. alloggio presso sede universitaria. e . spese extra scolastiche, da documentare e che non richiedano il preventivo accordo: i. tempo prolungato;
ii. mensa scolastica;
iii. attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
11. ciascun genitore eventualmente anticipatorio delle spese per la figlia potrà chiedere il rimborso di quanto speso da corrispondersi a cadenza mensile, entro e non oltre la fine del mese corrente nel quale
è stata anticipata la spesa, a seguito di esibizione della documentazione giustificativa;
12. l'assegno unico venga precipito al 100% dalla madre della minore Sig.ra Controparte_2
13. la figlia minore C.F. , nata a [...] l'[...] può Persona_1 C.F._7
abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qual volta uno dei genitori lo richiederà, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività;
14. per l'espatrio della figlia minore C.F. la madre Sig.ra Persona_1 C.F._7
C.F. , dovrà sempre chiedere il consenso del padre Sig. Controparte_2 C.F._4
, C.F.: ; Controparte_1 C.F._1
15. per l'espatrio della figlia minore C.F. il padre Persona_1 C.F._7 CP_1
, C.F.: , dovrà sempre chiedere il consenso alla madre Sig.ra
[...] C.F._1
C.F. , la quale si impegna a consegnare documenti della Parte_1 C.F._4 minore per l'espatrio, ovvero il titolo di soggiorno e il passaporto Ucraino;
16. i Sig.ri e si danno reciprocamente atto di avere già Controparte_2 Controparte_1
disciplinato ogni ulteriore questione relativa ai beni coniugali e di aver definitivamente regolato ogni loro reciproco rapporto personale ed economico, come da allegato che si produce (All.9), quindi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno nei confronti dall'altro per qualsiasi ragione o titolo dipendente o comunque connesso con il loro rapporto di coniugio;
17. i Sig.ri e provvederanno ognuno al proprio mantenimento, Controparte_2 Controparte_1
essendo gli stessi economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarando di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a titolo di sostentamento personale;
18. i Sig.ri e si danno reciprocamente atto che i presenti patti Controparte_2 Controparte_1
e condizioni varranno tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del ricorso;
19. i Sig.ri e si danno reciprocamente atto che provvederanno Controparte_2 Controparte_1
alla corresponsione di quanto dovuto al proprio legale di fiducia ognuno in modo autonomo secondo il mandato professionale conferito.
***
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 15 marzo 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Previa riqualificazione della domanda come domanda per lo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 16 maggio 2019 fra
, nato il [...] a [...] – UCRAINA, e Controparte_1 CP_2
, nata il [...] nella FEDERAZIONE RUSSA - FEDERAZIONE RUSSA, alle
[...]
condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 Atto n. 74 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Controparte_2
quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri