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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 916/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Calabrese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in C. da Fosso di Lupo s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Pizzenti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria i l 18.07.1987, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 139, parte II,
Serie A, dell'anno 1987; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 20.09.1988) e (Vittoria, Per_1 Per_2
22.09.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. nulla disporre per la casa coniugale in Vittoria nella via Alcide De Gasperi n. 8, in quanto ceduta a terzi;
3. la sig.ra , ha condotto in locazione al sig. l'immobile sito in Vittoria Parte_1 Parte_2
(RG) nella c. da Fosso di Lupo s.n.c., con contratto registrato in data 09.02.2025 al n.000344-serie
3T, cod. identificativo;
CodiceFiscale_3
4. il sig. si obbliga a corrispondere, in favore della sig.ra , il Parte_2 Parte_3 pagamento del canone di locazione convenuto in euro 3.000,00 annui, da pagarsi in n.12 rate eguali anticipate di euro 250,00, ciascuna, il giorno cinque di ogni mese;
5. entrambi i coniugi hanno già estinto il c/c e/o altri rapporti bancari in essere cointestati, con il solo obbligo del sig. di pagare il canone di locazione, come da contratto;
Pt_2
6. Il sig. dichiara di rinunciare al mantenimento e/o qualsivoglia contributo Parte_2 economico da parte della sig.ra ; Parte_1 che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che non risultano convenute condizioni di separazione dai due coniugi, mentre quanto all'accordo in relazione alla casa concessa in locazione il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 18.07.1987, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 139, parte II, Serie A, dell'anno 1987;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 916/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Calabrese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in C. da Fosso di Lupo s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Pizzenti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria i l 18.07.1987, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 139, parte II,
Serie A, dell'anno 1987; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 20.09.1988) e (Vittoria, Per_1 Per_2
22.09.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. nulla disporre per la casa coniugale in Vittoria nella via Alcide De Gasperi n. 8, in quanto ceduta a terzi;
3. la sig.ra , ha condotto in locazione al sig. l'immobile sito in Vittoria Parte_1 Parte_2
(RG) nella c. da Fosso di Lupo s.n.c., con contratto registrato in data 09.02.2025 al n.000344-serie
3T, cod. identificativo;
CodiceFiscale_3
4. il sig. si obbliga a corrispondere, in favore della sig.ra , il Parte_2 Parte_3 pagamento del canone di locazione convenuto in euro 3.000,00 annui, da pagarsi in n.12 rate eguali anticipate di euro 250,00, ciascuna, il giorno cinque di ogni mese;
5. entrambi i coniugi hanno già estinto il c/c e/o altri rapporti bancari in essere cointestati, con il solo obbligo del sig. di pagare il canone di locazione, come da contratto;
Pt_2
6. Il sig. dichiara di rinunciare al mantenimento e/o qualsivoglia contributo Parte_2 economico da parte della sig.ra ; Parte_1 che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che non risultano convenute condizioni di separazione dai due coniugi, mentre quanto all'accordo in relazione alla casa concessa in locazione il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 18.07.1987, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 139, parte II, Serie A, dell'anno 1987;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti