Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2025, proposto da
Impresa Colizzi Massimino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alezio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Alezio sull'istanza presentata in data 6.5.2025, con la quale la ricorrente ha invitato l'Ente Locale a provvedere in merito alla richiesta di adeguamento prezzi relativa all'appalto per l'esecuzione dei lavori di “ Ampliamento del centro comunale di raccolta differenziati e realizzazione del centro del riuso nel Comune di Alezio ”, CIG 9551641780, CUP D39G20000100002;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'obbligo del Comune di Alezio, in persona del Sindaco p.t., si provvedere sulla istanza;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta
che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione, provveda all'adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto in data 8.1.2026 la parte ricorrente ha riferito che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, avendo acquisito conoscenza, soltanto a seguito dell’esame dei documenti depositati dalla difesa del Comune, della determinazione dirigenziale n. 426 del 30.5.2024, con cui l’Amministrazione comunale ha provveduto in merito alla richiesta di adeguamento prezzi.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento.
La circostanza che la determinazione dirigenziale n. 426/2024, pur essendo stata adottata prima della proposizione del ricorso, non sia stata comunicata alla parte direttamente interessata dalle relative statuizioni, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
IL CA, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | IO PA |
IL SEGRETARIO