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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/08/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 204/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Rosanna Nogara, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Lodato n. 34, è elettivamente domiciliata e
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Antonella Spinnato, presso il cui studio, sito a S. Stefano di Camastra in via Porta San Giovanni n. 57, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e verbale di udienza del 13.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 5.2.2025, e Parte_1 [...] premettendo di aver contratto matrimonio il 17.8.2000 a Sclafani Bagni – CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2000 –, dal quale è nata la figlia il 13.6.2008, hanno chiesto al Persona_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste in sede di separazione consensuale.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di di versare a Controparte_1 la somma mensile di € 350,00, a titolo di contribuito al mantenimento della Parte_1 figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì stabilito che la casa coniugale, sita a Sclafani Bagni in via San Nicolò n. 21, sia assegnata a , che Parte_1 vi abiterà con la figlia minore. Le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
All'udienza del 13.6.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Il pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 195/2023 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.114/2024 del 19.12.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né
a disposizioni di legge, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore
(art. 473 bis.4 cpc)
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Sclafani Bagni il 17.8.2000, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sclafani Bagni al n.2, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
lascia le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.