TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 772/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 772/2023 R.G., vertente
TRA
, residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato (C.F. - Parte_2 C.F._1
P.E.C. – fax 1786035130) e dall'avvocato Email_1
DI UZ (C.F. - P.E.C. - C.F._2 Email_2 fax 1782209407), in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
Grosser Grasbrook n.10 - 20457 Amburgo (Germania), elettivamente domiciliata in Trieste, in Piazza della Borsa n. 7 presso lo studio dell'avvocato Filippo Schiavon che la rappresenta e la difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano,
pag. 1 elettivamente domiciliata in Trieste, in Piazza della Borsa n. 7 presso lo studio dell'avvocato Filippo Schiavon che, unitamente all'avvocato Caterina Gonella, la rappresentano e la difendono in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione - pagamento indennizzo
Conclusioni:
Attrice: disporsi la riunione tra la presente causa e quella n. 2010/25 R.G., pendente innanzi a codesto Tribunale, assegnata a diverso giudice.
Convenute: come da note di trattazione depositate il 20-10-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data del 4-1-2023 a e Controparte_3 [...]
, evocava innanzi a questo Controparte_2 Parte_1
Tribunale costoro e le società , Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 [...]
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, al fine di sentir accertare l'inadempimento delle Controparte_11 imprese assicuratrici tenute e, per l'effetto, condannare queste per quanto di ragione al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo dovuto alle pro quota, nonché al risarcimento di tutti i conseguenti danni, subiti e subendi, oltre interessi legali sulle somme liquidate a titolo di maggiori danni di valutate di anno in anno dalla denuncia di sinistro alla sentenza e interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. Sulle somme liquidate dalla domanda al soddisfo nella misura determinata e ritenuta congrua ed equa dal giudice.
A tal fine premetteva che: aveva acquistato l'imbarcazione da diporto denominata unità
REEF modello My Fiart 40 Genius/Fiart Mare S.P.A.; il panfilo veniva assicurato con la polizza “Corpi Yacht imbarcazione” N. 121722410-11 – Controparte_12 cliente MEU379199, contratta con in rappresentanza dei coassicuratori Controparte_3 convenuti, in corso di validità al momento del sinistro;
in data 9-10-2021 alle ore 17,50 circa, durante la navigazione, procedendo da Sorrento in direzione di Torre del Greco,
l'imbarcazione subiva un sinistro a causa del mancato funzionamento della trasmissione del piede sinistro e la presenza di olio in superficie intorno al piede destro;
nei giorni pag. 2 successivi, il comandante dell'imbarcazione, , denunciava i fatti alla Parte_3
Capitaneria di Porto di Torre del Greco e la proprietaria ed assicurata, , Parte_1 informava del sinistro;
in data 12-10-2021, procedeva all'alesaggio ed al Controparte_3 trasporto dell'imbarcazione presso il cantiere Tava Yacht Service s.r.l. di Torre Annunziata, sostenendo un costo complessivo di euro 7.991,00, al fine di procedere all'accertamento dei danni subiti ed alla stima delle riparazioni necessarie per fruire nuovamente dell'imbarcazione; i danni riscontrati all'imbarcazione sono consistiti nella rottura dei piedi poppieri sx e dx e delle relative eliche nonché del gruppo trasmissione, danni per la cui riparazione veniva preventivato il costo di euro 12.697,15 per il motore lato sx e di euro
8.841,26 per il motore lato dx;
l'imbarcazione era messa a disposizione di CP_3
che rubricava il sinistro con n. 12-2021-000349 ed in data 28-10-2021 procedeva
[...] all'ispezione della stessa con il suo perito, presso il cantiere Tava Yachts di Torre
Annunziata; formulava la sua offerta transattiva di euro 6.383,91; Controparte_3
l'attrice contestava l'incongruità dell'offerta transattiva e promuoveva istanza di mediazione presso l'organismo il cui costo complessivo era stato di Controparte_13 euro 1.984,58, che si concludeva con verbale negativo per mancata adesione delle convenute;
le spese sostenute per le riparazioni dei danni subiti dallo yacht erano state di euro 23.200,84 cui devono aggiungersi le spese per il trasporto dell'imbarcazione di euro
7.991,00, per complessivi euro 31.191,84; aveva subito l'ulteriore danno costituito dalla perdita di valore commerciale dell'imbarcazione incidentata, di euro 48.919,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita e la somma del prezzo di acquisto e delle spese di refitting;
pertanto, i danni complessivamente subiti dall'attrice, per il sinistro, per il mancato indennizzo e per l'inutile espletamento della mediazione obbligatoria, ammontavano alla complessiva somma di euro 82.095,42.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale eccepiva Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione ex art 164, comma 4, c.c., l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Contestava, poi, la domanda nel merito, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di contenere la domanda nel limite di quanto provato, riducendo gli importi da eventualmente pagarsi in base alla c.d. clausola di vetustà stipulata, oltre che applicando la franchigia prevista.
pag. 3 Si costituiva in giudizio anche Controparte_2
, che eccepiva l'inesistenza della notifica per assenza di collegamento tra
[...] ricevente e destinatario dell'atto, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Inoltre, contestava nel merito la domanda, chiedendone il rigetto;
in via gradata, chiedeva la riduzione degli importi eventualmente liquidati in applicazione delle clausole contrattuali e della franchigia prevista.
Con ordinanza del 7-2-2025, in ragione della nullità della citazione originaria nonché di quella rinnovata per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c., è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio, ex art. 307 comma 3 c.p.c., relativamente alla domanda proposta nei confronti dei convenuti , Controparte_14 [...]
, , Controparte_15 Controparte_16 [...]
, Controparte_17 Controparte_18
, Controparte_6 Controparte_19
, .
[...] Controparte_20
Con tale ordinanza si dava atto anche che non era stata evocata in giudizio
[...]
, avendo l'attrice depositato solo la prova della spedizione del plico postale Controparte_5
e alcuna prova del perfezionamento del relativo procedimento notificatorio.
2. La presente controversia deve essere decisa applicando il principio processuale della
“ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016;
Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014).
pag. 4 A tal fine, occorre esaminare le eccezioni relative al difetto di legittimazione, rectius, di carenza di titolarità passiva sollevate da entrambe le parti convenute.
2.1. In particolare, ha eccepito di aver svolto il ruolo di mero broker Controparte_3 assicurativo, partecipando alla stipulazione del contratto azionato in solo in qualità di intermediario finanziario.
A tal uopo occorre osservare, in primo luogo, che la società risulta iscritta CP_3 nell'albo degli intermediari come “agente assicurativo”.
In secondo luogo, nell'ambito del documento informativo precontrattuale (depositato il
29-4-2024 da ), che l'assicurata ha dichiarato di conoscere Controparte_2
(pag. 8 polizza), si legge “La presente sezione elenca gli assicuratori che sottoscrivono le polizze intermediate da e nella nota informativa allegata alla polizza è CP_3 contenuto l'elenco degli assicuratori partecipanti al contratto n°: 121722410, tra i quali non è menzionata la società la quale svolge il ruolo di mero intermediario (pag. CP_3
43 polizza prodotta dall'attrice).
È evidente, dunque, che il contratto stipulato da parte dell'attrice si configuri come un contratto di Co-assicurazione Comunitaria, alla quale si applica la normativa di cui alla legge 772/1986 e successive modifiche, nell'ambito del quale ha svolto il ruolo CP_3 di “broker”, cioè di mediatore che mette in relazione assicurato e assicurazione, assistendoli nella determinazione dei relativo contratto (che, pure, come detto, è da ricomprendere tra gli affari conclusi direttamente dalla compagnia), senza alcuna assunzione di rischio in proprio nei confronti del cliente che ha stipulato il contratto.
Di conseguenza, posto che l'indennizzo è esigibile dall'assicurata esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati come assicuratori, come previsto dal paragrafo 14 delle condizioni contrattuali (pag. 16 polizza) secondo cui “ciascun co-assicuratore sarà responsabile unicamente della propria quota individuale e non vi sarà alcuna responsabilità solidale”, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione – sostanziale - passiva è fondata e merita accoglimento, non essendo la società convenuta titolare del rapporto CP_3 assicurativo.
2.2. Va altresì respinta, per difetto di titolarità passiva, la domanda formulata nei confronti della , posto Controparte_2 che il contratto di assicurazione oggetto di causa è stato stipulato in regime di libera prestazione di servizi e quindi concluso direttamente dallo stabilimento della capogruppo pag. 5 situato in Germania, come si evince dall'elenco degli assicuratori delegatari (pag. 2 CP_2 doc. 4) e con la quale la non ha Controparte_2 alcun collegamento in termini di rappresentanza.
Tale affermazione trova fondamento nella distinzione prevista in relazione all'attività delle società assicuratrici con sede in altri Stati europei, le quali possono operare in Italia alternativamente in regime di “libera prestazione di servizi” (art. 24 d.lgs. 209/2005) oppure in “regime di stabilimento” (art. 23 d.lgs. 209/2005). Solo nel caso dell'attività svolta in regime di stabilimento, cioè tramite una presenza permanente sul territorio italiano, l'assicuratore è tenuto a nominare un proprio rappresentante generale per l'Italia, munito di un mandato a rappresentarlo in giudizio ed a compiere tutti gli atti relativi alle attività esercitate nel nostro Paese.
Al contrario, il regime di libera prestazione di servizi non contempla, per definizione, la possibilità di esercitare l'attività tramite propri incaricati sul territorio nazionale (con l'eccezione del settore r.c.a., ai sensi dell'art. 25 cod. ass.).
Nel caso di specie, nel DIP aggiuntivo allegato al contratto di polizza (pag. 38, doc. 3, depositato il 29-4-2025) è previsto esplicitamente che “ , con Controparte_2 sede legale in 131 Place des Corolles, 92400, Courbevoie, Francia, sede secondaria in
Lurgiallee 10, 60439 Francoforte, Germania, operante in in regime di libera CP_2 prestazione di servizi ed iscritta nell'elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero II.01613”.
La convenuta, dunque, è soggetto estraneo al rapporto assicurativo, mancando qualsiasi collegamento tra quest'ultima e la polizza.
2.3. Per tali ragioni, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita inclusa la richiesta di riunione, formulata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, che non può essere accolta risultando la presente causa matura per la decisione, nulla essendo invece stato dedotto sullo stato dell'altro giudizio indicato dall'attrice.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art.
pag. 6 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_3
p.t., e di , in persona del legale Controparte_21 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida, in euro Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_21
p.t., che liquida, in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 7
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 772/2023 R.G., vertente
TRA
, residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato (C.F. - Parte_2 C.F._1
P.E.C. – fax 1786035130) e dall'avvocato Email_1
DI UZ (C.F. - P.E.C. - C.F._2 Email_2 fax 1782209407), in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
Grosser Grasbrook n.10 - 20457 Amburgo (Germania), elettivamente domiciliata in Trieste, in Piazza della Borsa n. 7 presso lo studio dell'avvocato Filippo Schiavon che la rappresenta e la difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Fabio Filzi 29 - 20124 Milano,
pag. 1 elettivamente domiciliata in Trieste, in Piazza della Borsa n. 7 presso lo studio dell'avvocato Filippo Schiavon che, unitamente all'avvocato Caterina Gonella, la rappresentano e la difendono in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione - pagamento indennizzo
Conclusioni:
Attrice: disporsi la riunione tra la presente causa e quella n. 2010/25 R.G., pendente innanzi a codesto Tribunale, assegnata a diverso giudice.
Convenute: come da note di trattazione depositate il 20-10-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data del 4-1-2023 a e Controparte_3 [...]
, evocava innanzi a questo Controparte_2 Parte_1
Tribunale costoro e le società , Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 [...]
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, al fine di sentir accertare l'inadempimento delle Controparte_11 imprese assicuratrici tenute e, per l'effetto, condannare queste per quanto di ragione al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo dovuto alle pro quota, nonché al risarcimento di tutti i conseguenti danni, subiti e subendi, oltre interessi legali sulle somme liquidate a titolo di maggiori danni di valutate di anno in anno dalla denuncia di sinistro alla sentenza e interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. Sulle somme liquidate dalla domanda al soddisfo nella misura determinata e ritenuta congrua ed equa dal giudice.
A tal fine premetteva che: aveva acquistato l'imbarcazione da diporto denominata unità
REEF modello My Fiart 40 Genius/Fiart Mare S.P.A.; il panfilo veniva assicurato con la polizza “Corpi Yacht imbarcazione” N. 121722410-11 – Controparte_12 cliente MEU379199, contratta con in rappresentanza dei coassicuratori Controparte_3 convenuti, in corso di validità al momento del sinistro;
in data 9-10-2021 alle ore 17,50 circa, durante la navigazione, procedendo da Sorrento in direzione di Torre del Greco,
l'imbarcazione subiva un sinistro a causa del mancato funzionamento della trasmissione del piede sinistro e la presenza di olio in superficie intorno al piede destro;
nei giorni pag. 2 successivi, il comandante dell'imbarcazione, , denunciava i fatti alla Parte_3
Capitaneria di Porto di Torre del Greco e la proprietaria ed assicurata, , Parte_1 informava del sinistro;
in data 12-10-2021, procedeva all'alesaggio ed al Controparte_3 trasporto dell'imbarcazione presso il cantiere Tava Yacht Service s.r.l. di Torre Annunziata, sostenendo un costo complessivo di euro 7.991,00, al fine di procedere all'accertamento dei danni subiti ed alla stima delle riparazioni necessarie per fruire nuovamente dell'imbarcazione; i danni riscontrati all'imbarcazione sono consistiti nella rottura dei piedi poppieri sx e dx e delle relative eliche nonché del gruppo trasmissione, danni per la cui riparazione veniva preventivato il costo di euro 12.697,15 per il motore lato sx e di euro
8.841,26 per il motore lato dx;
l'imbarcazione era messa a disposizione di CP_3
che rubricava il sinistro con n. 12-2021-000349 ed in data 28-10-2021 procedeva
[...] all'ispezione della stessa con il suo perito, presso il cantiere Tava Yachts di Torre
Annunziata; formulava la sua offerta transattiva di euro 6.383,91; Controparte_3
l'attrice contestava l'incongruità dell'offerta transattiva e promuoveva istanza di mediazione presso l'organismo il cui costo complessivo era stato di Controparte_13 euro 1.984,58, che si concludeva con verbale negativo per mancata adesione delle convenute;
le spese sostenute per le riparazioni dei danni subiti dallo yacht erano state di euro 23.200,84 cui devono aggiungersi le spese per il trasporto dell'imbarcazione di euro
7.991,00, per complessivi euro 31.191,84; aveva subito l'ulteriore danno costituito dalla perdita di valore commerciale dell'imbarcazione incidentata, di euro 48.919,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita e la somma del prezzo di acquisto e delle spese di refitting;
pertanto, i danni complessivamente subiti dall'attrice, per il sinistro, per il mancato indennizzo e per l'inutile espletamento della mediazione obbligatoria, ammontavano alla complessiva somma di euro 82.095,42.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale eccepiva Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione ex art 164, comma 4, c.c., l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Contestava, poi, la domanda nel merito, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di contenere la domanda nel limite di quanto provato, riducendo gli importi da eventualmente pagarsi in base alla c.d. clausola di vetustà stipulata, oltre che applicando la franchigia prevista.
pag. 3 Si costituiva in giudizio anche Controparte_2
, che eccepiva l'inesistenza della notifica per assenza di collegamento tra
[...] ricevente e destinatario dell'atto, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Inoltre, contestava nel merito la domanda, chiedendone il rigetto;
in via gradata, chiedeva la riduzione degli importi eventualmente liquidati in applicazione delle clausole contrattuali e della franchigia prevista.
Con ordinanza del 7-2-2025, in ragione della nullità della citazione originaria nonché di quella rinnovata per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c., è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio, ex art. 307 comma 3 c.p.c., relativamente alla domanda proposta nei confronti dei convenuti , Controparte_14 [...]
, , Controparte_15 Controparte_16 [...]
, Controparte_17 Controparte_18
, Controparte_6 Controparte_19
, .
[...] Controparte_20
Con tale ordinanza si dava atto anche che non era stata evocata in giudizio
[...]
, avendo l'attrice depositato solo la prova della spedizione del plico postale Controparte_5
e alcuna prova del perfezionamento del relativo procedimento notificatorio.
2. La presente controversia deve essere decisa applicando il principio processuale della
“ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016;
Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014).
pag. 4 A tal fine, occorre esaminare le eccezioni relative al difetto di legittimazione, rectius, di carenza di titolarità passiva sollevate da entrambe le parti convenute.
2.1. In particolare, ha eccepito di aver svolto il ruolo di mero broker Controparte_3 assicurativo, partecipando alla stipulazione del contratto azionato in solo in qualità di intermediario finanziario.
A tal uopo occorre osservare, in primo luogo, che la società risulta iscritta CP_3 nell'albo degli intermediari come “agente assicurativo”.
In secondo luogo, nell'ambito del documento informativo precontrattuale (depositato il
29-4-2024 da ), che l'assicurata ha dichiarato di conoscere Controparte_2
(pag. 8 polizza), si legge “La presente sezione elenca gli assicuratori che sottoscrivono le polizze intermediate da e nella nota informativa allegata alla polizza è CP_3 contenuto l'elenco degli assicuratori partecipanti al contratto n°: 121722410, tra i quali non è menzionata la società la quale svolge il ruolo di mero intermediario (pag. CP_3
43 polizza prodotta dall'attrice).
È evidente, dunque, che il contratto stipulato da parte dell'attrice si configuri come un contratto di Co-assicurazione Comunitaria, alla quale si applica la normativa di cui alla legge 772/1986 e successive modifiche, nell'ambito del quale ha svolto il ruolo CP_3 di “broker”, cioè di mediatore che mette in relazione assicurato e assicurazione, assistendoli nella determinazione dei relativo contratto (che, pure, come detto, è da ricomprendere tra gli affari conclusi direttamente dalla compagnia), senza alcuna assunzione di rischio in proprio nei confronti del cliente che ha stipulato il contratto.
Di conseguenza, posto che l'indennizzo è esigibile dall'assicurata esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati come assicuratori, come previsto dal paragrafo 14 delle condizioni contrattuali (pag. 16 polizza) secondo cui “ciascun co-assicuratore sarà responsabile unicamente della propria quota individuale e non vi sarà alcuna responsabilità solidale”, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione – sostanziale - passiva è fondata e merita accoglimento, non essendo la società convenuta titolare del rapporto CP_3 assicurativo.
2.2. Va altresì respinta, per difetto di titolarità passiva, la domanda formulata nei confronti della , posto Controparte_2 che il contratto di assicurazione oggetto di causa è stato stipulato in regime di libera prestazione di servizi e quindi concluso direttamente dallo stabilimento della capogruppo pag. 5 situato in Germania, come si evince dall'elenco degli assicuratori delegatari (pag. 2 CP_2 doc. 4) e con la quale la non ha Controparte_2 alcun collegamento in termini di rappresentanza.
Tale affermazione trova fondamento nella distinzione prevista in relazione all'attività delle società assicuratrici con sede in altri Stati europei, le quali possono operare in Italia alternativamente in regime di “libera prestazione di servizi” (art. 24 d.lgs. 209/2005) oppure in “regime di stabilimento” (art. 23 d.lgs. 209/2005). Solo nel caso dell'attività svolta in regime di stabilimento, cioè tramite una presenza permanente sul territorio italiano, l'assicuratore è tenuto a nominare un proprio rappresentante generale per l'Italia, munito di un mandato a rappresentarlo in giudizio ed a compiere tutti gli atti relativi alle attività esercitate nel nostro Paese.
Al contrario, il regime di libera prestazione di servizi non contempla, per definizione, la possibilità di esercitare l'attività tramite propri incaricati sul territorio nazionale (con l'eccezione del settore r.c.a., ai sensi dell'art. 25 cod. ass.).
Nel caso di specie, nel DIP aggiuntivo allegato al contratto di polizza (pag. 38, doc. 3, depositato il 29-4-2025) è previsto esplicitamente che “ , con Controparte_2 sede legale in 131 Place des Corolles, 92400, Courbevoie, Francia, sede secondaria in
Lurgiallee 10, 60439 Francoforte, Germania, operante in in regime di libera CP_2 prestazione di servizi ed iscritta nell'elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero II.01613”.
La convenuta, dunque, è soggetto estraneo al rapporto assicurativo, mancando qualsiasi collegamento tra quest'ultima e la polizza.
2.3. Per tali ragioni, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita inclusa la richiesta di riunione, formulata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, che non può essere accolta risultando la presente causa matura per la decisione, nulla essendo invece stato dedotto sullo stato dell'altro giudizio indicato dall'attrice.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art.
pag. 6 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_3
p.t., e di , in persona del legale Controparte_21 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida, in euro Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_21
p.t., che liquida, in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 7