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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 406/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8882/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Elia (quale Parte_1 legale rappresentante della LEGALELIA STA SRL) e EL De TO ed elettivamente domiciliato in Roma Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Maria Pia Teti, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 3.3.2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite. Si è costituito l che ha chiesto di “respingere”. CP_2
Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dato atto del pagamento della provvidenza richiesta, dichiarava cessata la materia del contendere e statuiva sul“la questione delle spese” la compensazione delle medesime ”in considerazione di quanto esposto dall in sede di costituzione”. CP_1
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale Parte_1 di Roma e deduce che “Il pagamento della somma di cui il ricorrente aveva diritto, a titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/71, è avvenuta in data 03.06.2024, dopo i seguenti eventi: - Originario rigetto della domanda amministrativa del 2021 con provvedimento di omologa positivo notificato in data 11.10.2023; - in data 19.10.2023 veniva inoltrato il modello AP70 per il pagamento (doc. 3 ricorso di prime cure); - Decorso il termine di gg. 120, stante il perdurante inadempimento e silenzio di controparte, in data 21.02.2024 veniva depositato il ricorso di prime cure per conseguire la liquidazione della prestazione assistenziale, con notifica avvenuta in data 05.03.2024; - Il pagamento è avvenuto solo tre mesi dopo, ossia il 03.06.2024; Per l'effetto, risulta erronea la compensazione integrale delle spese di lite statuita dal Magistrato di prime cure, motivato per relationem ossia richiamando integralmente la memoria di costituzione di controparte, in violazione di legge (artt. 91 e 92 cpc), per le seguenti ragioni: - la sussistenza di diritto di credito relativamente inferiore rispetto a quello oggetto di azione giudiziaria (riduzione di euro 2500 circa rispetto a circa 10000,00 richiesti, con euro 7521,78 bonificati) non giustifica ex sé la compensazione delle spese di lite, non configurandosi in ogni caso soccombenza reciproca;
- il pagamento della somma arretrata è avvenuta ben oltre i gg. 45 previsti dal regolamento sopra citato;
- il pagamento della somma arretrata è avvenuta successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso di prime cure, ponendosi l'azione giudiziaria quale causa del conseguimento del bene della vita;
- il pagamento afferisce a somme aventi natura alimentare, essenziali per la vita dell'invalido privo di reddito. Segue che la corretta applicazione del principio di soccombenza avrebbe determinato il riconoscimento delle spese di lite in favore di parte ricorrente”. Chiedeva, pertanto, di “condannare controparte alla rifusione, anche parziale, di onorari, diritti e spese di lite del giudizio di prime cure, a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per il presente grado di giudizio”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierno appellante circa la erogazione del dovuto dopo il deposito del ricorso senza che possa incidere sulla controversia de qua in alcun modo il recupero dell'indebito nr. 17169628 di € 1.511,55 a carico del Sig.
, per aver già percepito i ratei pensionistici relativi da Maggio 2022 a Pt_1
Settembre 2022.
Inoltre, tenuto conto del valore della controversia (€ 7.521,78) e dello svolgimento della stessa (non può escludersi la remunerazione della fase istruttoria, pure espletata perché in primo grado all'udienza del 17.5.2024 vi è stata richiesta dell'odierno appellante di “rinvio per accertare quanto dedotto e per la verifica dell'accredito della liquidazione stante il prospetto del 13 maggio depositato dall'Istituto”., così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1011,00 fase decisionale + € 832,00 fase istruttoria), con conseguente debenza della somma complessiva di € 2.697,00. Il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta, ma, nel caso di specie, come sopra evidenziato, essa risulta svolta (sono da ritenersi rientranti nella fase istruttoria “le istanze al giudice in qualsiasi forma”), perché, in primo grado, all'udienza del 17.5.2024, vi è stata richiesta di “rinvio per accertare quanto dedotto e per la verifica dell'accredito della liquidazione stante il prospetto del 13 maggio depositato dall ”. CP_1
Stante la soccombenza, l appellato è tenuto al pagamento CP_1 anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2 grado che liquida in € 2.697,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, CP_2 che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 406/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8882/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Elia (quale Parte_1 legale rappresentante della LEGALELIA STA SRL) e EL De TO ed elettivamente domiciliato in Roma Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Maria Pia Teti, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 3.3.2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite. Si è costituito l che ha chiesto di “respingere”. CP_2
Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dato atto del pagamento della provvidenza richiesta, dichiarava cessata la materia del contendere e statuiva sul“la questione delle spese” la compensazione delle medesime ”in considerazione di quanto esposto dall in sede di costituzione”. CP_1
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale Parte_1 di Roma e deduce che “Il pagamento della somma di cui il ricorrente aveva diritto, a titolo di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/71, è avvenuta in data 03.06.2024, dopo i seguenti eventi: - Originario rigetto della domanda amministrativa del 2021 con provvedimento di omologa positivo notificato in data 11.10.2023; - in data 19.10.2023 veniva inoltrato il modello AP70 per il pagamento (doc. 3 ricorso di prime cure); - Decorso il termine di gg. 120, stante il perdurante inadempimento e silenzio di controparte, in data 21.02.2024 veniva depositato il ricorso di prime cure per conseguire la liquidazione della prestazione assistenziale, con notifica avvenuta in data 05.03.2024; - Il pagamento è avvenuto solo tre mesi dopo, ossia il 03.06.2024; Per l'effetto, risulta erronea la compensazione integrale delle spese di lite statuita dal Magistrato di prime cure, motivato per relationem ossia richiamando integralmente la memoria di costituzione di controparte, in violazione di legge (artt. 91 e 92 cpc), per le seguenti ragioni: - la sussistenza di diritto di credito relativamente inferiore rispetto a quello oggetto di azione giudiziaria (riduzione di euro 2500 circa rispetto a circa 10000,00 richiesti, con euro 7521,78 bonificati) non giustifica ex sé la compensazione delle spese di lite, non configurandosi in ogni caso soccombenza reciproca;
- il pagamento della somma arretrata è avvenuta ben oltre i gg. 45 previsti dal regolamento sopra citato;
- il pagamento della somma arretrata è avvenuta successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso di prime cure, ponendosi l'azione giudiziaria quale causa del conseguimento del bene della vita;
- il pagamento afferisce a somme aventi natura alimentare, essenziali per la vita dell'invalido privo di reddito. Segue che la corretta applicazione del principio di soccombenza avrebbe determinato il riconoscimento delle spese di lite in favore di parte ricorrente”. Chiedeva, pertanto, di “condannare controparte alla rifusione, anche parziale, di onorari, diritti e spese di lite del giudizio di prime cure, a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per il presente grado di giudizio”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierno appellante circa la erogazione del dovuto dopo il deposito del ricorso senza che possa incidere sulla controversia de qua in alcun modo il recupero dell'indebito nr. 17169628 di € 1.511,55 a carico del Sig.
, per aver già percepito i ratei pensionistici relativi da Maggio 2022 a Pt_1
Settembre 2022.
Inoltre, tenuto conto del valore della controversia (€ 7.521,78) e dello svolgimento della stessa (non può escludersi la remunerazione della fase istruttoria, pure espletata perché in primo grado all'udienza del 17.5.2024 vi è stata richiesta dell'odierno appellante di “rinvio per accertare quanto dedotto e per la verifica dell'accredito della liquidazione stante il prospetto del 13 maggio depositato dall'Istituto”., così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1011,00 fase decisionale + € 832,00 fase istruttoria), con conseguente debenza della somma complessiva di € 2.697,00. Il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta, ma, nel caso di specie, come sopra evidenziato, essa risulta svolta (sono da ritenersi rientranti nella fase istruttoria “le istanze al giudice in qualsiasi forma”), perché, in primo grado, all'udienza del 17.5.2024, vi è stata richiesta di “rinvio per accertare quanto dedotto e per la verifica dell'accredito della liquidazione stante il prospetto del 13 maggio depositato dall ”. CP_1
Stante la soccombenza, l appellato è tenuto al pagamento CP_1 anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2 grado che liquida in € 2.697,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, CP_2 che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste