Articolo 2 della Legge 18 luglio 1985, n. 379
Articolo 1
Versione
14 agosto 1985
Art. 2.
All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 14 agosto 1985