Art. 2.
All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.