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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10485/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10485/2025
Oggi 9 dicembre 2025, ore 14.35 innanzi al Giudice dott.ssa GD D'EL, sono comparsi: per l'avv. LAURA UGOCCIONI con il dott. Mirel VASILE ai Parte_1 fini della pratica forense;
per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Ugoccioni chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 4
N. R.G. 10485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GD D'EL ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 9 dicembre 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10485/2025 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AL FO e dall'avv. LAURA UGOCCIONI
PARTE ATTRICE contro
Controparte_2
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: rilascio immobile per cessazione contratto di comodato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondazione ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
chiedendo che il giudice la condannasse a rilasciare l'immobile sito in Torino, via
[...]
Groppello n. 6, stante l'intervenuta cessazione del contratto di comodato, e che la condannasse altresì al pagamento di un'indennità giornaliera equamente determinata fino all'esecuzione del provvedimento di rilascio.
A sostegno della sua pretesa ha allegato di aver concluso in data 8 novembre 2013 con l'
[...]
contratto di comodato a tempo indeterminato avente ad oggetto Controparte_1
pagina 2 di 4 l'unità immobiliare sita in Torino, via Gropello n. 6 e di aver esercitato il diritto di recesso contrattualmente pattuito in data 28 maggio 2024 ma che, nonostante ciò, la comodataria non aveva provveduto al rilascio dell'immobile nel termine previsto dalle condizioni contrattuali.
L'associazione , sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_1
costituita ed è stata dichiarata contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È stato prodotto il contratto di comodato il quale agli artt. 4 e 5 prevede che “il comodato in via eccezionale viene stabilito a tempo indeterminato a partire dal giorno 9 novembre 2013” (art. 4) e che
“il comodato potrà cessare in qualsiasi momento per volontà della comodante alla quale è Parte_1
concessa la insindacabile facoltà di recedere dal presente accordo. L'efficacia del recesso avrà decorrenza dal 60° giorno successivo alla comunicazione da spedirsi a mezzo di raccomandata a.r. da parte della comodante stessa al domicilio del comodatario indicato sopra” (art. 5).
È altresì in atti la lettera raccomandata ricevuta dall'associazione in data 3 giugno 2024 con la quale l'odierna parte attrice ha comunicato di voler recedere dal contratto di comodato.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 del contratto su menzionato, l'associazione convenuta avrebbe dovuto restituire l'immobile in data 2 agosto 2024.
A fronte di ciò sarebbe stato onere della convenuta provare di aver adempiuto la propria obbligazione di riconsegna ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi della stessa. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, l'associazione si è preclusa la possibilità di assolvere il Controparte_3
proprio onere probatorio.
In definitiva l deve essere condannata al rilascio Controparte_4
dell'immobile oggetto di giudizio;
stante il tempo trascorso dalla cessazione del contratto, viene disposto il rilascio immediato.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 614 bis c.p.c. atteso che, in assenza di qualsiasi elemento relativo al valore dell'immobile, non è possibile per il giudice quantificare l'indennità. In ogni caso, poi, si osserva che il comodante potrebbe esperire un'azione risarcitoria per il tempo dell'occupazione sine titulo e, dunque, qualora venisse accolta la domanda ex art. 614 bis vi sarebbe il concreto rischio che, cumulando l'indennità per l'occupazione senza titolo e la somma ex art. 614 bis c.p.c., la comodante conseguirebbe un arricchimento che, alla luce della complessiva situazione dedotta in atti, appare iniquo.
pagina 3 di 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'
[...]
. Esse sono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A Controparte_1
allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), valore € 1.100 -
€ 5.200 (sulla base della dichiarazione di valore fatta in ricorso), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio della controparte, nei seguenti importi:
• fase di studio € 213
• fase introduttiva € 213
• fase istruttoria € 426
• fase decisoria € 426
e, dunque, in totale € 1.278 per compenso professionale. Viene, inoltre, riconosciuto l'ulteriore importo di € 100 ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 atteso che nel ricorso sono stati inseriti i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti. Da ultimo deve essere riconosciuto il rimborso delle spese vive, pari ad € 125, nonché il 15% a titolo di rimborso spese generali, iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ accerta e dichiara l'avvenuta cessazione del contratto di comodato per effetto del recesso esercitato dalla Parte_1
▪ condanna l all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore della Parte_1
;
[...]
▪ rigetta la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c;
▪ condanna l all'integrale Controparte_1
rimborso delle spese del giudizio in favore della Parte_1 liquidandole in € 1.378 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 125 per spese vive, oltre successive occorrende.
Torino, 09/12/2025
Il Giudice
GD D'EL
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10485/2025
Oggi 9 dicembre 2025, ore 14.35 innanzi al Giudice dott.ssa GD D'EL, sono comparsi: per l'avv. LAURA UGOCCIONI con il dott. Mirel VASILE ai Parte_1 fini della pratica forense;
per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Ugoccioni chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 4
N. R.G. 10485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GD D'EL ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 9 dicembre 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10485/2025 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AL FO e dall'avv. LAURA UGOCCIONI
PARTE ATTRICE contro
Controparte_2
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: rilascio immobile per cessazione contratto di comodato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondazione ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
chiedendo che il giudice la condannasse a rilasciare l'immobile sito in Torino, via
[...]
Groppello n. 6, stante l'intervenuta cessazione del contratto di comodato, e che la condannasse altresì al pagamento di un'indennità giornaliera equamente determinata fino all'esecuzione del provvedimento di rilascio.
A sostegno della sua pretesa ha allegato di aver concluso in data 8 novembre 2013 con l'
[...]
contratto di comodato a tempo indeterminato avente ad oggetto Controparte_1
pagina 2 di 4 l'unità immobiliare sita in Torino, via Gropello n. 6 e di aver esercitato il diritto di recesso contrattualmente pattuito in data 28 maggio 2024 ma che, nonostante ciò, la comodataria non aveva provveduto al rilascio dell'immobile nel termine previsto dalle condizioni contrattuali.
L'associazione , sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_1
costituita ed è stata dichiarata contumace.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È stato prodotto il contratto di comodato il quale agli artt. 4 e 5 prevede che “il comodato in via eccezionale viene stabilito a tempo indeterminato a partire dal giorno 9 novembre 2013” (art. 4) e che
“il comodato potrà cessare in qualsiasi momento per volontà della comodante alla quale è Parte_1
concessa la insindacabile facoltà di recedere dal presente accordo. L'efficacia del recesso avrà decorrenza dal 60° giorno successivo alla comunicazione da spedirsi a mezzo di raccomandata a.r. da parte della comodante stessa al domicilio del comodatario indicato sopra” (art. 5).
È altresì in atti la lettera raccomandata ricevuta dall'associazione in data 3 giugno 2024 con la quale l'odierna parte attrice ha comunicato di voler recedere dal contratto di comodato.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 del contratto su menzionato, l'associazione convenuta avrebbe dovuto restituire l'immobile in data 2 agosto 2024.
A fronte di ciò sarebbe stato onere della convenuta provare di aver adempiuto la propria obbligazione di riconsegna ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi della stessa. Tuttavia, non costituendosi in giudizio, l'associazione si è preclusa la possibilità di assolvere il Controparte_3
proprio onere probatorio.
In definitiva l deve essere condannata al rilascio Controparte_4
dell'immobile oggetto di giudizio;
stante il tempo trascorso dalla cessazione del contratto, viene disposto il rilascio immediato.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 614 bis c.p.c. atteso che, in assenza di qualsiasi elemento relativo al valore dell'immobile, non è possibile per il giudice quantificare l'indennità. In ogni caso, poi, si osserva che il comodante potrebbe esperire un'azione risarcitoria per il tempo dell'occupazione sine titulo e, dunque, qualora venisse accolta la domanda ex art. 614 bis vi sarebbe il concreto rischio che, cumulando l'indennità per l'occupazione senza titolo e la somma ex art. 614 bis c.p.c., la comodante conseguirebbe un arricchimento che, alla luce della complessiva situazione dedotta in atti, appare iniquo.
pagina 3 di 4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'
[...]
. Esse sono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A Controparte_1
allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), valore € 1.100 -
€ 5.200 (sulla base della dichiarazione di valore fatta in ricorso), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio della controparte, nei seguenti importi:
• fase di studio € 213
• fase introduttiva € 213
• fase istruttoria € 426
• fase decisoria € 426
e, dunque, in totale € 1.278 per compenso professionale. Viene, inoltre, riconosciuto l'ulteriore importo di € 100 ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 atteso che nel ricorso sono stati inseriti i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti. Da ultimo deve essere riconosciuto il rimborso delle spese vive, pari ad € 125, nonché il 15% a titolo di rimborso spese generali, iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ accerta e dichiara l'avvenuta cessazione del contratto di comodato per effetto del recesso esercitato dalla Parte_1
▪ condanna l all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore della Parte_1
;
[...]
▪ rigetta la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c;
▪ condanna l all'integrale Controparte_1
rimborso delle spese del giudizio in favore della Parte_1 liquidandole in € 1.378 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 125 per spese vive, oltre successive occorrende.
Torino, 09/12/2025
Il Giudice
GD D'EL
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