Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4842
CASS
Sentenza 29 marzo 2003

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In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al retratto, senza che spieghino alcuna influenza ne' gli strumenti urbanistici adottati in epoca successiva ne', eventualmente, la circostanza che un certo strumento, già operativo al momento di esercizio del riscatto, abbia in epoca successiva per qualsiasi motivo perso la sua efficacia, con conseguente attribuzione al fondo di una nuova destinazione urbanistica.

Commentario1

  • 1Prelazione agraria e terreni edificabili
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 13 aprile 2023

    Il presente articolo vuole approfondire il tema dell'applicabilità della prelazione agraria ai dei terreni edificabili e non. I TERRENI AGRICOLI Iniziando l'analisi dall'art.8 della L. 590/1965, questo prevede la prelazione agraria per l'acquisto di un “fondo rustico”, senza fornire ulteriori specificazioni. Per “fondo agricolo”, o “fondo rustico”, si intende il terreno destinato all'attività agricola, con anche le sue eventuali pertinenze, cioè i manufatti o fabbricati posti al servizio dell'attività agricola. La destinazione agricola del fondo deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, nel quale i terreni agricoli sono normalmente indicati come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4842
Data del deposito : 29 marzo 2003

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