Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di spese giudiziali civili il principio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte tenuta al rimborso delle spese sostenute dal chiamato in garanzia pure nel caso in cui nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o non sia stata emessa alcuna pronuncia. Ne deriva che le spese sostenute dal chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato ne' nei confronti della controparte.
Commentario • 1
- 1. Assemblea nulla: l’amministratore è responsabile?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2003, n. 11743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11743 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO DI DR SE & C SNC, in persona del legale rappresentante SE DR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO GRILLO, che lo difende unitamente agli avvocati MARIO GIANNOLA, LAURA BRICCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI PI GI DITTA, in persona del legale rappresentante RI PI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO PACI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
OL GINI AT & C DITTA, in persona del legale rappresentante AT GINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIGNORELLI 8, presso lo studio dell'avvocato EMILIO GATTA, che lo difende unitamente all'avvocato ENZO VAMPA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
GEOEDILPALI DI DO BO & C SNC, in persona del legale rappresentante;
- intimato -
avverso la sentenza n. 225/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 19/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato GRILLO CAMILLO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato GATTA Emilio, difensore della Ditta GINI, che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.4.1989 la S.n.c. ON di RO PE e C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la ditta SC NI HO chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 17.450.000 a titolo di corrispettivo dell'esecuzione di trivellazioni sul terreno di proprietà della convenuta al fine della edificazione di un capannone industriale;
la società attrice chiariva che inizialmente era stata incaricata dei lavori la S.n.c. IL, che peraltro non era stata in grado di eseguirli per carenza di attrezzature idonee.
Costituitasi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda assumendo di non aver avuto alcun rapporto con la ON, ma di aver affidato l'intero appalto per la costruzione alla ditta HI RO NI, di cui chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa.
La ditta HI, costituitasi in giudizio, chiedeva di essere estromessa e, comunque, nel contestare la domanda contro di essa proposta, sosteneva di aver affidato in subappalto i lavori alla S.n.c. IL che, a sua volta, li aveva commissionati alla ON;
chiedeva comunque ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della IL che restava contumace. Con sentenza del 9.7.1996 il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda attrice nei confronti della S.n.c. SC NI, condannava inoltre la ditta HI a manlevare quest'ultima e la IL a manlevare la ditta HI.
Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte della IL cui resistevano la ON, la ditta HI e la società SC NI, le ultime due proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Ancona con sentenza dell'11.6.1999 respingeva la domanda proposta dalla ON nei confronti della società SC NI e, conseguentemente, dichiarava l'inesistenza di obbligazioni di garanzia in capo alla ditta HI nei confronti della società SC NI ed a carico della IL nei confronti della ditta HI, condannava inoltre la ON a restituire alla società SC NI, e quest'ultima a restituire alla ditta HI, quanto pagato in esecuzione della impugnata sentenza, e condannava infine la ON al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della società NI e della ditta HI.
La Corte territoriale, procedendo alla ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio sulla base delle risultanze istruttorie, riteneva che la società SC NI aveva appaltato l'esecuzione delle opere di fondazione di uno stabilimento industriale nel quale svolgeva la propria attività produttiva alla ditta HI, che aveva a sua volta affidato in subappalto l'esecuzione della trivellazione dei pali di fondazione alla IL pagando regolarmente il corrispettivo pattuito. Il giudice di appello, rilevato come elemento pacifico che le trivellazioni erano state eseguite materialmente dalla ON, escludeva la fondatezza dell'assunto di quest'ultima di aver ricevuto l'incarico di eseguire i suddetti lavori direttamente dalla società SC NI e non invece dalla IL;
in proposito richiamava anzitutto l'estratto conto inviato dalla ON alla NI nel dicembre 1988, dal quale poteva evincersi che la quantità del lavoro corrispondeva alla massima parte di quello fatturato dalla IL alla HI, ovvero ml. 1545 di pali rispetto a ml. 1786; d'altra parte tali risultanze non erano contraddette dalle deposizioni testimoniali, considerato che nessuno dei testi aveva riferito di accordi diretti tra la ON e la società SC NI, e che inoltre la serie dei subappalti era stata affermata anche dai testi indotti da quest'ultima, i quali avevano anche confermato il pagamento del corrispettivo di tutte le opere appaltate alla ditta HI. Avverso tale sentenza la società ON ha proposto un ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi seguiti successivamente dal deposito di una memoria;
hanno resistito con controricorso la S.r.l. SC NI e la ditta HI;
la S.n.c. IL non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli articoli 99 - 100 - 112 - 345 c.p.c. e 2907 c.c., assume che la società IL, rimasta contumace nel primo grado di giudizio, con l'appello proposto aveva chiesto dichiararsi l'insussistenza di qualsiasi obbligo nei confronti della ON per aver pagato quanto dovuto, e dichiararsi altresì che l'appellante non era tenuta a manlevare ne' la ditta HI ne' la ditta SC NI da eventuali obbligazioni di pagamento dalle stesse assunte verso la ON per sua totale estraneità ad ulteriori rapporti con quest'ultima; la ricorrente rileva l'inammissibilità di tali domande in quanto nuove ed estranee all'oggetto della controversia, dove la sola domanda proposta nei confronti della IL era quella di manleva formulata dalla ditta HI;
pertanto la IL avrebbe potuto legittimamente chiedere soltanto il rigetto di tale domanda di manleva, che erroneamente il giudice di appello aveva accolto nonostante in effetti non fosse stata formulata.
La censura è infondata.
Invero la IL ha chiesto preliminarmente l'accertamento della insussistenza di qualsiasi suo obbligo verso la ON per aver già pagato quanto dovuto proprio al fine di ottenere il rigetto della domanda di manleva proposta nei propri confronti dalla Ditta HI, considerato che quest'ultima domanda presupponeva che soltanto la IL avesse intrattenuto rapporti contrattuali con la ON.
Pertanto l'accertamento in ordine alla insussistenza di qualsiasi obbligazione residua nei confronti della ON, lungi dal configurare una domanda nuova, si poneva come presupposto logico- giuridico della richiesta della IL di rigetto della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti dalla ditta HI, richiesta che invero è stata espressamente avanzata, come risulta dalle conclusioni assunte dall'appellante principale. La doglianza della ricorrente poi in ordine alla inammissibilità della domanda della IL con la quale quest'ultima chiedeva accertarsi l'insussistenza di un suo obbligo di manleva verso la ditta SC NI è superata dal rilievo che il giudice di appello non ha accolto tale domanda, limitandosi a dichiarare l'inesistenza di obbligazioni di garanzia della IL nei confronti della ditta HI.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli articoli 100 - 324 e 345 c.p.c, assume che le domande formulate con l'appello incidentale dalla ditta HI in ordine all'accertamento della insussistenza di propria responsabilità e dell'aver tenuto un comportamento doveroso, nonché quella di condanna della IL al pagamento delle somme dovute alla ON erano inammissibili in quanto nuove;
erroneamente il giudice di appello aveva quindi accolto il suddetto appello incidentale invece di dichiararlo inammissibile;
la ricorrente rileva inoltre che la sentenza di primo grado in ordine alla statuizione dell'obbligo di manleva della ditta HI nei confronti dello SC NI e della società IL nei confronti della ditta HI, non essendo stata oggetto di impugnazione, era coperta da giudicato, come avrebbe dovuto rilevare il giudice di appello.
La censura è infondata.
La ditta HI, condannata all'esito del giudizio di primo grado a manlevare lo SC NI, con l'appello incidentale, con riferimento a tale statuizione, chiedeva accertarsi l'inesistenza di qualsiasi sua responsabilità al riguardo e quindi di alcun obbligo verso lo SC NI;
il fatto poi che la ditta HI aveva chiesto anche la condanna della IL al pagamento delle somme dovute alla ON è superato dal rilievo che tale domanda non è stata accolta.
Pertanto deve ritenersi che, contrariamente all'assunto della ricorrente, la ditta HI con l'appello incidentale aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, così come analogamente la IL, come si è già osservato in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso, aveva richiesto il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla ditta HI.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c, omessa e contraddittoria motivazione, nonché travisamento dei fatti, censura la sentenza impugnata per aver ravvisato nella fattispecie una catena di rapporti di appalto e subappalto e per aver escluso la sussistenza di un rapporto diretto tra la S.n.c. SC NI e la società ON in ordine alla esecuzione dei lavori di trivellazione eseguiti sul terreno di proprietà della prima. Al riguardo la ricorrente assume che l'esame delle deposizioni testimoniali ed in particolare le dichiarazioni del teste OC, dipendente della ON, avrebbe dovuto condurre al diverso convincimento in ordine al fatto che il legale rappresentante della società SC NI aveva incaricato il RO, legale rappresentante della ON, della diretta esecuzione dei suddetti lavori e che, ultimati questi ultimi, era stato concordemente determinato il corrispettivo dovuto nella misura di lire 10.000 al metro.
Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione degli articoli 2697 c.c., 115 - 214 e seguenti c.p.c, nonché travisamento di fatti, censura la sentenza impugnata per aver accolto l'appello principale della IL che, a fondamento dell'impugnazione proposta, aveva prodotto una dichiarazione scritta con la quale PE RO, legale rappresentante della ON, avrebbe dato atto di aver riscosso il 9.12.1988 la somma di lire 5.000.000 dalla IL a tacitazione di ogni sua pretesa per lavori eseguiti per conto della stessa;
la ricorrente rileva che tale documento era stato impugnato con denuncia di falso dal RO in ordine sia al contenuto sia alla sottoscrizione, e che comunque era stato effettuato il disconoscimento formale di tale scrittura. Le censure sollevate con il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto parzialmente connesse, sono infondate. Il giudice di appello, all'esito di una esauriente disamina delle risultanze istruttorie, di natura sia documentale che testimoniale, ha escluso l'esistenza di un incarico diretto da parte della società NI alla ON per l'esecuzione dei lavori per cui è causa, ritenendo che quest'ultimo aveva agito nell'ambito di un rapporto di subappalto intervenuto con la IL;
si è quindi in presenza di un accertamento di fatto congruamente motivato anche con riferimento alla valutazione della deposizione del teste CC OC, come tale incensurabile in questa sede. Invero la ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda che ha luogo alla presente controversia, trascurando l'inammissibilità in questa sede di censure che riguardino la valutazione degli elementi probatori, suscettibili di una lettura diversa da quella operata dal giudice di merito, o comunque un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;
invero tali aspetti del giudizio, essendo interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'"iter" formativo di tale convincimento, cosicché non possono costituire oggetto di motivo di ricorso per Cassazione, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito.
Deve poi osservarsi che, avendo il giudice di appello escluso la fondatezza della domanda formulata dalla ON nei confronti della società SC NI sulla base della ritenuta insussistenza di un contratto di appalto tra le suddette società, il riferimento della ricorrente alla inutilizzabilità ai fini del decidere della scrittura del 9.12.1988 attribuita al RO in quanto impugnata di falso e comunque disconosciuta è irrilevante, atteso che tale documento non è stato assolutamente preso in considerazione nella sentenza impugnata al fine di giustificare il convincimento espresso.
Infine deve rilevarsi l'inammissibilità di quella parte delle censure sollevate attinenti ad un preteso travisamento dei fatti, essendo al riguardo esperibile il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato la ON al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio anche nei confronti della ditta HI, nonostante che quest'ultima non fosse stata evocata in giudizio dall'esponente.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha condannato la ON al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio anche nei confronti della Ditta HI in quanto quest'ultima era stata chiamata in giudizio in garanzia dalla società SC NI in seguito alla domanda proposta nei confronti di quest'ultima dalla ON rivelatasi poi infondata;
tale statuizione è corretta in quanto conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte (Cass. 26.4.1994 n. 3956). Alla luce delle suddette argomentazioni il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della società SC NI e della ditta HI.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 136,50 per spese e di euro 2000,00 per onorari di avvocato in favore della società SC NI e di euro 45,50 per spese e di euro 1500,00 per onorari di avvocato in favore della ditta HI oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003