Sentenza 11 maggio 2023
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente, con la conseguenza che il giudizio rescissorio può svolgersi con rito camerale anche nel caso in cui la sentenza della Corte di cassazione annullata sia stata pronunciata previa pubblica udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2023, n. 35131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35131 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. KA DR, tramite il difensore, ha proposto ricorso ex art. 625-bis, cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Quarta Sezione, pronunciata in data 13/12/2022 (n. 97/2023), con cui: era stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 07/10/21, limitatamente all'espulsione dell'imputato, era stato rigettato nel resto il ricorso e, ai sensi Penale Sent. Sez. 3 Num. 35131 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 11/05/2023 dell'art. 624, cod. proc. pen., era stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente sostiene che la sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione della Corte di cassazione, nel dichiarare infondato il primo motivo di ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, contiene un errore di fatto, poiché afferma che la difesa ha lamentato la mancata considerazione di un diverso significato della testimonianza degli operanti di polizia giudiziaria sull'identificazione dell'imputato KA in tale "LO". Tale circostanza sarebbe errata perché la doglianza difensiva contenuta nel primo motivo di ricorso atterrebbe alla totale mancanza della testimonianza di un operante di polizia giudiziaria che avesse riferito sull'identificazione del KA. La sentenza risulterebbe viziata da inesatta percezione delle risultanze processuali che avrebbero portato ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza tale vizio. Infatti, nel corso del dibattimento sarebbero stati sentiti tutti i testi dell'accusa e nessuno di essi avrebbe riferito nulla sull'identificazione dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni, né tanto mano nessuno di essi avrebbe riferito sull'attribuibilità dello pseudonimo "LO" al KA. Dunque, differentemente da quanto affermato nella sentenza di cassazione, in sede di ricorso non sarebbe stata lamentata una non corretta interpretazione degli atti del processo, non ricorribile in sede di legittimità, ma la totale assenza della prova dell'identificazione dell'imputato perché non oggetto di deposizione da parte dei testi di polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al giudizio rescindente richiesto. Dalla lettura del motivo di ricorso per cassazione originariamente proposto emerge, effettivamente, che la censura del ricorrente riguardava la mancata identificazione dello stesso nella persona di "LO" da parte degli operatori della polizia giudiziaria. Si era lamentato, infatti, che, nessuno dei testimoni aveva riferito quanto all'identificazione delle persone intercettate nella conversazione a pag. 119 della perizia trascritta. La sentenza della Corte di cassazione afferma, invece, che la doglianza del ricorrente aveva per oggetto una non corretta interpretazione degli atti del processo quanto all'identificazione dell'imputato da parte degli operanti, dando per presupposto che tale identificazione fosse comunque avvenuta da parte degli stessi. A.3\ 2 Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere parzialmente revocata nei confronti del ricorrente, facendo evidentemente salva la statuizione di annullamento con rinvio, limitatamente alla disposta espulsione;
statuizione non oggetto del presente giudizio. 2. Venendo alla fase rescissoria, avente ad oggetto l'esame del motivo di ricorso originariamente avverso la sentenza della Corte di appello, va premesso che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, in quanto può adottarsi un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (ex plurimis, Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 03/05/2023, Rv. 284541; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Rv. 279754; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Rv. 263444; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221282). Ne consegue che, secondo quanto previsto dal richiamato art. 625-bis, il giudizio rescissorio può svolgersi con il rito camerale anche qualora si apra in conseguenza dell'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione pronunciata previa udienza pubblica. Il motivo di ricorso è inammissibile. L'identificazione dell'imputato con il diminutivo "LO" non è stata adeguatamente messa in discussione rispetto a quanto affermato nella motivazione della sentenza di appello, ove si da atto che nella conversazione riportata a pag. 119 della perizia trascritta, l'imputato è in compagnia di un complice, il Lleshi, che, ricevuta la telefonata di un terzo, scherza sul fatto di trovarsi in compagnia di un'altra persona - LO appunto - offrendosi di passargli proprio quest'ultimo, ossia il ricorrente che si trovava alla sua presenza e partecipava all'ambientale intercettata. Inoltre, la Corte territoriale spiega che, essendo stati sentiti i testi di polizia giudiziaria, non risulta che nel corso dei relativi esami sia stata posta alcuna questione sul punto, per cui l'identificazione deve ritenersi processualmente provata. I rilievi difensivi che il ricorrente ha sollevato non sono in grado di elidere le statuizioni contenute nella sentenza di appello, non avendo la difesa sottoposto a puntuale critica la sopra citata pag. 119 della perizia trascritta, rendendo il ricorso carente di specificità quanto alla verifica del contenuto di tale documento. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018, trova applicazione il principio di 3 autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419). Pertanto, deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex plurimis, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). 3. In conclusione, la sentenza deve essere parzialmente revocata nei confronti dell'imputato, mentre, decidendo sul motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, essendovi soccombenza integrale quanto alla fase rescissoria, ma non anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, essendo stata accolta la doglianza proposta nella fase rescindente.
P.Q.M.
Revoca parzialmente la sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione in data 13/12/2022 nei confronti di KA DR e, decidendo sul motivo di ricorso dello stesso DR avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 07/10/2021, lo dichiara inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2023.