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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/08/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 686 /2014 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Parte_1
Brienza e Daniela Brienza in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E in persona del rappresentante legale, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ester Stefania Borea in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti.
MOIVI DELLA DECISIONE ha agito n giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo CP_1
immobile sito in Potenza alla C.da San Nicola snc, riportato in catasto al foglio 3 particella 1421, come descritti nell'allegata relazione tecnica di parte, a causa delle infiltrazioni d'acqua che si erano verificate sin dal 2009 dovute al cedimento di un tratto di condotta gestita da che era Controparte_1
interrata e localizzata al di sopra del fabbricato.
L'attore ha dedotto che aveva prontamente segnalato l'evento alla società convenuta;
che quest'ultima, tuttavia, è intervenuta soltanto nel 2011 ed ha pagina 1 di 10 effettuato una riparazione senza risolvere il problema e le infiltrazioni dell'acqua sono peggiorate;
che soltanto a seguito di un ulteriore intervento eseguito nel 2013 le stesse sono cessate;
che in conseguenza del ritardato intervento di riparazione le infiltrazioni hanno provocato danni all'immobile come descritti nella perizia di parte a firma dell'ing. . Persona_1
Sulla base di tali premesse l'attore ha chiesto la condanna dell'
[...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 10.294,18 o di CP_1
altra maggiore o minore, oltre rivalutazione e interessi a far data dal 2009. si è costituita in giudizio eccependo: a) la carenza di Controparte_1 legittimazione dell'attore per mancanza o difetto del titolo;
b) la mancanza di nesso eziologico tra l'evento e la causa atteso che la causa principale dei danni lamentali risiedeva nelle insufficienti caratteristiche strutturali dell'immobile e dell'ubicazione dello stesso;
c) l'insussistenza del quantum debeatur circa la mancanza di prova dei danni.
Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità di per il ritardato intervento di Controparte_1
riparazione della rete idrica e per i danni all'immobile provocati dalle infiltrazioni.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051
c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (Cass n.
2477 del 2018; n. 11526 del 2017 e n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere -
pagina 2 di 10 conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e Corte di cassazione n.
11264 del 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 del 2004).
L'articolo 2697 c.c. - chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda - disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa.
Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno pagina 3 di 10 provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (ex plurimis Cass n.
27724/ 2018; n. 25214/ 2014; n. 1971/ 2000; n. 12161 del 2000).
Ciò posto in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
debba essere accolta per le seguenti ragioni. Controparte_1
In primo luogo deve essere esaminata la questione preliminare sollevata dalla convenuta che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, sostenendo che quest'ultimo non abbia titolo per richiedere il risarcimento del danno relativo ad un bene di cui non è proprietario atteso che l'immobile per cui è causa è gravato da usi civici, appartiene al patrimonio indisponibile e/o al demanio del Comune di Potenza e, come risulta dalle visure catastali, l'attore è il “livellario”.
In proposito occorre procedere ad una precisazione che attiene al corretto inquadramento dell'eccezione sollevata dall'opponente.
Nonostante la società convenuta abbia definito la carenza lamentata come difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore, in realtà l'allegazione del difetto di un titolo di proprietà in capo a quest'ultimo si sostanzia nella deduzione di un difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso.
Infatti, la legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del pagina 4 di 10 rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda proposta dall'attore emerge che, in relazione alla domanda formulata con l'atto di citazione c'è corrispondenza fra il soggetto che ha assunto la veste di attore, proponendo la domanda giudiziale, ed il soggetto che è individuato nella stessa domanda come titolare del diritto reale di cui con quella domanda si chiede la tutela.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in capo all'attore, la specifica contestazione sollevata sul punto dalla società convenuta deve essere inquadrata in una questione che attiene al merito e, in particolare, alla titolarità dal lato attivo in capo al del rapporto dedotto in giudizio. Parte_1
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia priva di pregio.
Il diritto al risarcimento del danno, infatti, spetta anche a colui il quale esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e, dal danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass n. 15233/2007).
Anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in pagina 5 di 10 giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa (Cass n. 8554/2012; n.534/2011; n.4003/2006).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta acclarato che l'attore detiene in via esclusiva il fabbricato in forza di un diritto di godimento, tale essendo il livello. Inoltre, la pretesa azionata in giudizio dall'attore costituisce un'azione risarcitoria da illecito extracontrattuale, di talché non rileva il fatto che l'attore non sia diretto proprietario dell'immobile in cui è avvenuto il danno.
Per quanto riguarda il danno lamentato dall'attore dagli accertamenti espletati dal ctu è emerso che i fenomeni di degrado non legati alla caratteristiche tecnico- costruttive dell'immobile sono stati causati da un'infiltrazione anomala di acqua nel terreno. La loro manifestazione è molto probabilmente legata all'evento di rottura della condotta dell'acqua posta a monte dell'abitazione avvenuta intorno al 2009. In attesa della tardiva riparazione parte dell'acqua dispersa si è infiltrata nel terreno, seguendo il canale naturale creato dal percorso della rete fognaria o passando attraverso altri percorsi sotterranei non visibili ad occhio nudo. Questo sversamento prolungato nel tempo ha certamente alterato l'equilibrio dell'edificio e del terreno di posa causando danni sensibili che oggi sono tutt'ora visibili quali il deterioramento della finitura interna del muro nord-est del piano seminterrato;
il degrado al piano superiore;
la lesione nella muratura esterna posta ad est del piano terra.
Quindi il ctu ha accertato i danni all'immobile provocati dalle infiltrazioni che non sono legati alle caratteristiche tecnico costruttive dello stesso ed ha inoltre proceduto a quantificarne l'ammontare indicando il costo e i criteri di determinazione nonché a descrivere le opere necessarie per ripristinare i luoghi nello stato quo ante e ad eliminare anche per il futuro le cause.
Sulla base della Tariffa Unificata di Riferimento dei Prezzi per l'Esecuzione di
Opere Pubbliche del 2015 della Regione Basilicata, il ctu ha stimato il danno nella somma complessiva di euro 20.800,00 di cui euro 8.300,00 dovuti per i pagina 6 di 10 lavori di ripristino delle parti danneggiate dalle infiltrazioni ed euro 12.500,00 per la verifica preliminare sulle fondazioni.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, si rivela chiara ed esaustiva e, poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie
Pertanto, ritenuto assolto in attuazione del principio di acquisizione della prova l'onus probandi gravante sulla danneggiata, occorre verificare se l'Ente proprietario abbia o meno fornito la prova liberatoria. ha negato la propria responsabilità nella causazione Controparte_1
del fatto dannoso, deducendo che durante il corso delle operazioni peritali è stato constatato che il punto di rottura della tubazione idrica non rientra nella sua competenza gestionale avendo anche il CTU nella sua relazione affermato: “ Il punto di rottura della tubazione dichiarato dalle parti, evidente per la traccia di ripristino dell'asfalto, potrebbe non essere di competenza dell'Ente”.
Tale ultima circostanza, quale fatto impeditivo addotto dalla società convenuta per paralizzare l'azione proposta dal e per escludere la propria Parte_1
responsabilità, è stata meramente affermata dalla parte la quale ha omesso al riguardo di fornire un riscontro probatorio. Ed invero, risulta dalla relazione peritale che a seguito di richiesta da parte del Ctu di planimetria georeferenziata delle linee idrico fognarie, con nota prot. Controparte_1
n. 4271 del 28/01/2016 ha dichiarato che “… al momento non si dispone di cartografia S.I.T. la cui redazione, dovuta anche al mancato trasferimento di cartografia da parte del vecchio gestore, è ancora in fase di implementazione, per cui non possiamo fornire copie cartacee delle reti idriche e fognarie”.
Come evidenziato anche dal ctu, quindi, non possiede per Controparte_1
alcune aree territoriali, tra cui quella di interesse, i tracciati planimetrici delle pagina 7 di 10 proprie reti. Per sopperire a questa mancanza sono intervenuti i tecnici dell'ente che hanno individuato il tracciato delle condotte fino al punto che “si ipotizza” di innesto tra la rete pubblica e quella privata.
Anche il perito ha dunque dato atto che l'individuazione del punto di innesto della rete privata è solo ipotizzato e comunque è rimasto privo di riscontro documentale non avendo fornito risposta al ctu che Controparte_1
aveva nuovamente richiesto di certificare per iscritto ciò che è stato rilevato sul posto ( v. pagg 2 e 3 relazione tecnica) .
A ciò occorre aggiungere che proprio sulla medesima condotta la società convenuta ha eseguito due interventi di riparazione rispettivamente nel 2011 e nel 2013, circostanza questa che corrobora l'assunto dell'attore e cioè che il tratto interessato dal guasto rienti nella sfera di competenza dell'ente.
Premesso che il caso fortuito, inteso come causa esterna idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e il danno - la cui prova deve essere fornita dal custode in ragione degli obblighi di vigilanza e di controllo che gli impongono di adottare tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni e in considerazione dell'operatività del principio della vicinanza della prova
(Cass n. 8811 del 2020; n. 11802 del 2016; n. 13222 del 2016) - può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto efficienza causale esclusiva (Cass n. 27724 del 2018; n.
9315 del 2019), nel regime di responsabilità oggettiva disciplinato dall'articolo 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di dimostrare soltanto il rapporto di custodia e il rapporto di causalità fra la cosa e il danno, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, che in base al principio della regolarità o adeguatezza causale esclude il nesso eziologico fra la cosa e il danno: pertanto, una volta fornita dal danneggiato la prova del rapporto di causalità fra la rottura della condotta idrica e le infiltrazioni di acqua nell'immobile, gravava su
[...]
l'onere di fornire la prova liberatoria della allegata CP_1
riconducibilità dell'evento dannoso alla rottura di un tratto della condotta pagina 8 di 10 idrica non di sua competenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, avendo l'attore assolto all'onere della prova su di lui gravante e non avendo l'Ente convenuto fornito la prova liberatoria del caso fortuito né la dimostrazione di un contributo causale della condotta del danneggiato o di terzi nel verificarsi dell'evento dannoso ex articolo 1127 primo comma c.c., la domanda risarcitoria proposta da deve essere accolta con la Parte_1
conseguente condanna di al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 20.800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, sulla indicata somma saranno dovuti sia la rivalutazione monetaria, il cui calcolo è aggiornato alla data del deposito della relazione peritale e cioè al 24 febbraio 2016, sia gli interessi legali dalla data del fatto dannoso e cioè dal 2009 ( precisamente dall'1.1.2009 non essendo specificata la data della prima manifestazione del fenomeno infiltrativo) sulla somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle della ctu, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta, esono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, del valore della causa ( scaglione compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00), sulla base dei parametri disciplinati dal D.M. n.
55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, pronunciando definitivamente sulla domanda ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale che liquida in complessivi euro
20.800,00, oltre rivalutazione dal 24.2.2016 e agli interessi legali sulla somma pagina 9 di 10 devalutata e via via rivalutata di anno in anno dall'1.1.2009 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1
spese del giudizio che liquida in 270,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Daniela Brienza per dichiarato anticipo;
- pone le spese di ctu a carico della parte convenuta.
Potenza, 26 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 686 /2014 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Parte_1
Brienza e Daniela Brienza in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E in persona del rappresentante legale, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ester Stefania Borea in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti.
MOIVI DELLA DECISIONE ha agito n giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo CP_1
immobile sito in Potenza alla C.da San Nicola snc, riportato in catasto al foglio 3 particella 1421, come descritti nell'allegata relazione tecnica di parte, a causa delle infiltrazioni d'acqua che si erano verificate sin dal 2009 dovute al cedimento di un tratto di condotta gestita da che era Controparte_1
interrata e localizzata al di sopra del fabbricato.
L'attore ha dedotto che aveva prontamente segnalato l'evento alla società convenuta;
che quest'ultima, tuttavia, è intervenuta soltanto nel 2011 ed ha pagina 1 di 10 effettuato una riparazione senza risolvere il problema e le infiltrazioni dell'acqua sono peggiorate;
che soltanto a seguito di un ulteriore intervento eseguito nel 2013 le stesse sono cessate;
che in conseguenza del ritardato intervento di riparazione le infiltrazioni hanno provocato danni all'immobile come descritti nella perizia di parte a firma dell'ing. . Persona_1
Sulla base di tali premesse l'attore ha chiesto la condanna dell'
[...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 10.294,18 o di CP_1
altra maggiore o minore, oltre rivalutazione e interessi a far data dal 2009. si è costituita in giudizio eccependo: a) la carenza di Controparte_1 legittimazione dell'attore per mancanza o difetto del titolo;
b) la mancanza di nesso eziologico tra l'evento e la causa atteso che la causa principale dei danni lamentali risiedeva nelle insufficienti caratteristiche strutturali dell'immobile e dell'ubicazione dello stesso;
c) l'insussistenza del quantum debeatur circa la mancanza di prova dei danni.
Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità di per il ritardato intervento di Controparte_1
riparazione della rete idrica e per i danni all'immobile provocati dalle infiltrazioni.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2051
c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (Cass n.
2477 del 2018; n. 11526 del 2017 e n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere -
pagina 2 di 10 conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e Corte di cassazione n.
11264 del 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 del 2004).
L'articolo 2697 c.c. - chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda - disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa.
Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno pagina 3 di 10 provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (ex plurimis Cass n.
27724/ 2018; n. 25214/ 2014; n. 1971/ 2000; n. 12161 del 2000).
Ciò posto in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
debba essere accolta per le seguenti ragioni. Controparte_1
In primo luogo deve essere esaminata la questione preliminare sollevata dalla convenuta che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, sostenendo che quest'ultimo non abbia titolo per richiedere il risarcimento del danno relativo ad un bene di cui non è proprietario atteso che l'immobile per cui è causa è gravato da usi civici, appartiene al patrimonio indisponibile e/o al demanio del Comune di Potenza e, come risulta dalle visure catastali, l'attore è il “livellario”.
In proposito occorre procedere ad una precisazione che attiene al corretto inquadramento dell'eccezione sollevata dall'opponente.
Nonostante la società convenuta abbia definito la carenza lamentata come difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore, in realtà l'allegazione del difetto di un titolo di proprietà in capo a quest'ultimo si sostanzia nella deduzione di un difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso.
Infatti, la legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del pagina 4 di 10 rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nella domanda proposta dall'attore emerge che, in relazione alla domanda formulata con l'atto di citazione c'è corrispondenza fra il soggetto che ha assunto la veste di attore, proponendo la domanda giudiziale, ed il soggetto che è individuato nella stessa domanda come titolare del diritto reale di cui con quella domanda si chiede la tutela.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in capo all'attore, la specifica contestazione sollevata sul punto dalla società convenuta deve essere inquadrata in una questione che attiene al merito e, in particolare, alla titolarità dal lato attivo in capo al del rapporto dedotto in giudizio. Parte_1
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia priva di pregio.
Il diritto al risarcimento del danno, infatti, spetta anche a colui il quale esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e, dal danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass n. 15233/2007).
Anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in pagina 5 di 10 giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa (Cass n. 8554/2012; n.534/2011; n.4003/2006).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta acclarato che l'attore detiene in via esclusiva il fabbricato in forza di un diritto di godimento, tale essendo il livello. Inoltre, la pretesa azionata in giudizio dall'attore costituisce un'azione risarcitoria da illecito extracontrattuale, di talché non rileva il fatto che l'attore non sia diretto proprietario dell'immobile in cui è avvenuto il danno.
Per quanto riguarda il danno lamentato dall'attore dagli accertamenti espletati dal ctu è emerso che i fenomeni di degrado non legati alla caratteristiche tecnico- costruttive dell'immobile sono stati causati da un'infiltrazione anomala di acqua nel terreno. La loro manifestazione è molto probabilmente legata all'evento di rottura della condotta dell'acqua posta a monte dell'abitazione avvenuta intorno al 2009. In attesa della tardiva riparazione parte dell'acqua dispersa si è infiltrata nel terreno, seguendo il canale naturale creato dal percorso della rete fognaria o passando attraverso altri percorsi sotterranei non visibili ad occhio nudo. Questo sversamento prolungato nel tempo ha certamente alterato l'equilibrio dell'edificio e del terreno di posa causando danni sensibili che oggi sono tutt'ora visibili quali il deterioramento della finitura interna del muro nord-est del piano seminterrato;
il degrado al piano superiore;
la lesione nella muratura esterna posta ad est del piano terra.
Quindi il ctu ha accertato i danni all'immobile provocati dalle infiltrazioni che non sono legati alle caratteristiche tecnico costruttive dello stesso ed ha inoltre proceduto a quantificarne l'ammontare indicando il costo e i criteri di determinazione nonché a descrivere le opere necessarie per ripristinare i luoghi nello stato quo ante e ad eliminare anche per il futuro le cause.
Sulla base della Tariffa Unificata di Riferimento dei Prezzi per l'Esecuzione di
Opere Pubbliche del 2015 della Regione Basilicata, il ctu ha stimato il danno nella somma complessiva di euro 20.800,00 di cui euro 8.300,00 dovuti per i pagina 6 di 10 lavori di ripristino delle parti danneggiate dalle infiltrazioni ed euro 12.500,00 per la verifica preliminare sulle fondazioni.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, si rivela chiara ed esaustiva e, poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie
Pertanto, ritenuto assolto in attuazione del principio di acquisizione della prova l'onus probandi gravante sulla danneggiata, occorre verificare se l'Ente proprietario abbia o meno fornito la prova liberatoria. ha negato la propria responsabilità nella causazione Controparte_1
del fatto dannoso, deducendo che durante il corso delle operazioni peritali è stato constatato che il punto di rottura della tubazione idrica non rientra nella sua competenza gestionale avendo anche il CTU nella sua relazione affermato: “ Il punto di rottura della tubazione dichiarato dalle parti, evidente per la traccia di ripristino dell'asfalto, potrebbe non essere di competenza dell'Ente”.
Tale ultima circostanza, quale fatto impeditivo addotto dalla società convenuta per paralizzare l'azione proposta dal e per escludere la propria Parte_1
responsabilità, è stata meramente affermata dalla parte la quale ha omesso al riguardo di fornire un riscontro probatorio. Ed invero, risulta dalla relazione peritale che a seguito di richiesta da parte del Ctu di planimetria georeferenziata delle linee idrico fognarie, con nota prot. Controparte_1
n. 4271 del 28/01/2016 ha dichiarato che “… al momento non si dispone di cartografia S.I.T. la cui redazione, dovuta anche al mancato trasferimento di cartografia da parte del vecchio gestore, è ancora in fase di implementazione, per cui non possiamo fornire copie cartacee delle reti idriche e fognarie”.
Come evidenziato anche dal ctu, quindi, non possiede per Controparte_1
alcune aree territoriali, tra cui quella di interesse, i tracciati planimetrici delle pagina 7 di 10 proprie reti. Per sopperire a questa mancanza sono intervenuti i tecnici dell'ente che hanno individuato il tracciato delle condotte fino al punto che “si ipotizza” di innesto tra la rete pubblica e quella privata.
Anche il perito ha dunque dato atto che l'individuazione del punto di innesto della rete privata è solo ipotizzato e comunque è rimasto privo di riscontro documentale non avendo fornito risposta al ctu che Controparte_1
aveva nuovamente richiesto di certificare per iscritto ciò che è stato rilevato sul posto ( v. pagg 2 e 3 relazione tecnica) .
A ciò occorre aggiungere che proprio sulla medesima condotta la società convenuta ha eseguito due interventi di riparazione rispettivamente nel 2011 e nel 2013, circostanza questa che corrobora l'assunto dell'attore e cioè che il tratto interessato dal guasto rienti nella sfera di competenza dell'ente.
Premesso che il caso fortuito, inteso come causa esterna idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e il danno - la cui prova deve essere fornita dal custode in ragione degli obblighi di vigilanza e di controllo che gli impongono di adottare tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni e in considerazione dell'operatività del principio della vicinanza della prova
(Cass n. 8811 del 2020; n. 11802 del 2016; n. 13222 del 2016) - può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto efficienza causale esclusiva (Cass n. 27724 del 2018; n.
9315 del 2019), nel regime di responsabilità oggettiva disciplinato dall'articolo 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di dimostrare soltanto il rapporto di custodia e il rapporto di causalità fra la cosa e il danno, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, che in base al principio della regolarità o adeguatezza causale esclude il nesso eziologico fra la cosa e il danno: pertanto, una volta fornita dal danneggiato la prova del rapporto di causalità fra la rottura della condotta idrica e le infiltrazioni di acqua nell'immobile, gravava su
[...]
l'onere di fornire la prova liberatoria della allegata CP_1
riconducibilità dell'evento dannoso alla rottura di un tratto della condotta pagina 8 di 10 idrica non di sua competenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, avendo l'attore assolto all'onere della prova su di lui gravante e non avendo l'Ente convenuto fornito la prova liberatoria del caso fortuito né la dimostrazione di un contributo causale della condotta del danneggiato o di terzi nel verificarsi dell'evento dannoso ex articolo 1127 primo comma c.c., la domanda risarcitoria proposta da deve essere accolta con la Parte_1
conseguente condanna di al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 20.800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, sulla indicata somma saranno dovuti sia la rivalutazione monetaria, il cui calcolo è aggiornato alla data del deposito della relazione peritale e cioè al 24 febbraio 2016, sia gli interessi legali dalla data del fatto dannoso e cioè dal 2009 ( precisamente dall'1.1.2009 non essendo specificata la data della prima manifestazione del fenomeno infiltrativo) sulla somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle della ctu, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta, esono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, del valore della causa ( scaglione compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00), sulla base dei parametri disciplinati dal D.M. n.
55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, pronunciando definitivamente sulla domanda ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale che liquida in complessivi euro
20.800,00, oltre rivalutazione dal 24.2.2016 e agli interessi legali sulla somma pagina 9 di 10 devalutata e via via rivalutata di anno in anno dall'1.1.2009 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1
spese del giudizio che liquida in 270,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Daniela Brienza per dichiarato anticipo;
- pone le spese di ctu a carico della parte convenuta.
Potenza, 26 agosto 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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