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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
EL LUCIANO, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Longobardi Snc 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Societa' Cooperativ - 00138580477
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01784202500000877001 VARIE 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Longobardi Snc 82100 Benevento BN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200003525351000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200004469709000
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200006980911000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001761061000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001761162000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210002215347000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004363748000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220003680379000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220004579954000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220005355086000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220005724763000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220006468763000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000391402000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001827036000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230003992421000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004976605000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 01784202500000877/1, notificato in data 29 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava alla Soc. ricorrente_1 – Unipersonale, con sede in Sant'Agata dé Goti di aver proceduto al pignoramento di tutte le somme ad essa appartenenti tenute dalla Banca_1
, a seguito dei rapporti finanziari risultanti dalla esistenza di un conto corrente, relativamente all'importo di € 216.466,95, derivante da numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito. Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1 , nei confronti della Concessionaria e nei confronti della Banca_1, quale terzo pignorato, rilevando la competenza della Corte di Giustizia Tributaria, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
A motivi della impugnazione ha dedotto:
- l'ammissibilità della proposizione della impugnazione del pignoramento presso terzi dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria nel caso di contestazione in ordine alla omessa notifica degli atti presupposti;
- la omessa notifica dell'avviso di intimazione ai sensi dell'art.50, comma 2, del DPR n. 602/73, obbligatoria nel caso in cui la cartella di pagamento risulti notificata da oltre un anno. Rileva che per la cartella di pagamento asseritamente notificata il 17.7.2024 e l'avviso di addebito asseritamente notificato l'11.7.2024 alcuna intimazione risulta emessa;
- la violazione del giusto processo ed abuso del diritto;
- il mancato adempimento agli obblighi relativi alla notifica ed alla iscrizione a ruolo, con conseguente nullità assoluta dell'azione esecutiva intrapresa;
- il totale difetto di motivazione, stante l'assenza nell'atto delle ragioni di fatto e di diritto giustificative dell'attività intrapresa, con conseguente compromissione del diritto di difesa del contribuente;
- la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti posti alla base dell'azione esecutiva;
- la illegittimità dell'aggio applicato sulle somme oggetto di pignoramento, senza alcuna indicazione chiara circa le modalità di calcolo, della base imponibile, con violazione delle norme in tema di motivazione degli atti amministrativi;
- la incongruenza dei conteggi in riferimento ad un precedente pignoramento, basati sugli stessi titoli, riportante importi diversi.
In data 30.1.2026 la ricorrente deposita memorie illustrative con le quali evidenzia la mancata partecipazione al giudizio sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Banca_1, rimaste contumaci.
Ribadisce che la prova in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento e della intimazione di pagamento posta a base del pignoramente, che competeva ad essa Concessionaria, non risulta fornita.
Non si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene risulti in atti l'avvenuta tempestiva notifica del ricorso a mezzo PEC eeffettuata in data 4.5.2025, come da documentazione prodotta in atti, in formato .eml.
All'udienza di discussione pubblica del 3 febbraio 2026 la rappresentante della ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Avverso l'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la società ricorrente_1 ricorrente_1 – unipersonale ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento.
Come motivo di impugnazione ha eccepito, tra gli altri, la mancata notificazione degli atti presupposti e la omessa notifica della intimazione di pagamento.
Premette la Corte di declinare la giurisdizione in ordine agli avvisi di addebito, trattandosi di recupero di mancato pagamento di contributi previdenziali, di competenza esclusiva del Giudice Ordinario.
Relativamente alle cartelle di pagamento ed alla intimazione afferma la propria competenza, trattandosi di tributi, avendo la ricorrente contestata la omessa notifica di tali atti, così come da ultimo affermato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9498/2024 che ha disposto che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella o della intimazione fino all'atto esecutivo.
Orbene, venendo al merito della impugnazione, risultano accoglibili entrambe le contestazioni non essendoci in atti alcuna prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e della intimazione richiamate nel pignoramento, stante la mancata partecipazione nel giudizio della Concessionaria, sebbene regolarmente evocata.
Le ulteriori domande proposte restano assorbite dall'accoglimento di tale motivo di impugnazione.
Pertanto, va accolto il ricorso proposto dalla società, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) declina la propria giurisdizione in riferimento alla impugnazione degli avvisi di addebito aventi ad oggetto recupero contributi previdenziali, per essere competente il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
2) accoglie il ricorso con conseguente annullamento dell'atto in riferimento alla impugnazione delle cartelle di pagamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese e competenze del giudizio in favore della ricorrente che vengono liquidate in €.4.000,00 di cui €.1.500,00 per CUT ed €. 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione alla Dott.ssa Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
EL LUCIANO, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Longobardi Snc 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Societa' Cooperativ - 00138580477
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01784202500000877001 VARIE 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Longobardi Snc 82100 Benevento BN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200003525351000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200004469709000
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200006980911000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001761061000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001761162000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210002215347000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004363748000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220003680379000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220004579954000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220005355086000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220005724763000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220006468763000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000391402000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001827036000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230003992421000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004976605000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 01784202500000877/1, notificato in data 29 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava alla Soc. ricorrente_1 – Unipersonale, con sede in Sant'Agata dé Goti di aver proceduto al pignoramento di tutte le somme ad essa appartenenti tenute dalla Banca_1
, a seguito dei rapporti finanziari risultanti dalla esistenza di un conto corrente, relativamente all'importo di € 216.466,95, derivante da numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito. Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1 , nei confronti della Concessionaria e nei confronti della Banca_1, quale terzo pignorato, rilevando la competenza della Corte di Giustizia Tributaria, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
A motivi della impugnazione ha dedotto:
- l'ammissibilità della proposizione della impugnazione del pignoramento presso terzi dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria nel caso di contestazione in ordine alla omessa notifica degli atti presupposti;
- la omessa notifica dell'avviso di intimazione ai sensi dell'art.50, comma 2, del DPR n. 602/73, obbligatoria nel caso in cui la cartella di pagamento risulti notificata da oltre un anno. Rileva che per la cartella di pagamento asseritamente notificata il 17.7.2024 e l'avviso di addebito asseritamente notificato l'11.7.2024 alcuna intimazione risulta emessa;
- la violazione del giusto processo ed abuso del diritto;
- il mancato adempimento agli obblighi relativi alla notifica ed alla iscrizione a ruolo, con conseguente nullità assoluta dell'azione esecutiva intrapresa;
- il totale difetto di motivazione, stante l'assenza nell'atto delle ragioni di fatto e di diritto giustificative dell'attività intrapresa, con conseguente compromissione del diritto di difesa del contribuente;
- la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti posti alla base dell'azione esecutiva;
- la illegittimità dell'aggio applicato sulle somme oggetto di pignoramento, senza alcuna indicazione chiara circa le modalità di calcolo, della base imponibile, con violazione delle norme in tema di motivazione degli atti amministrativi;
- la incongruenza dei conteggi in riferimento ad un precedente pignoramento, basati sugli stessi titoli, riportante importi diversi.
In data 30.1.2026 la ricorrente deposita memorie illustrative con le quali evidenzia la mancata partecipazione al giudizio sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Banca_1, rimaste contumaci.
Ribadisce che la prova in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento e della intimazione di pagamento posta a base del pignoramente, che competeva ad essa Concessionaria, non risulta fornita.
Non si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene risulti in atti l'avvenuta tempestiva notifica del ricorso a mezzo PEC eeffettuata in data 4.5.2025, come da documentazione prodotta in atti, in formato .eml.
All'udienza di discussione pubblica del 3 febbraio 2026 la rappresentante della ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Avverso l'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la società ricorrente_1 ricorrente_1 – unipersonale ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento.
Come motivo di impugnazione ha eccepito, tra gli altri, la mancata notificazione degli atti presupposti e la omessa notifica della intimazione di pagamento.
Premette la Corte di declinare la giurisdizione in ordine agli avvisi di addebito, trattandosi di recupero di mancato pagamento di contributi previdenziali, di competenza esclusiva del Giudice Ordinario.
Relativamente alle cartelle di pagamento ed alla intimazione afferma la propria competenza, trattandosi di tributi, avendo la ricorrente contestata la omessa notifica di tali atti, così come da ultimo affermato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9498/2024 che ha disposto che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella o della intimazione fino all'atto esecutivo.
Orbene, venendo al merito della impugnazione, risultano accoglibili entrambe le contestazioni non essendoci in atti alcuna prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e della intimazione richiamate nel pignoramento, stante la mancata partecipazione nel giudizio della Concessionaria, sebbene regolarmente evocata.
Le ulteriori domande proposte restano assorbite dall'accoglimento di tale motivo di impugnazione.
Pertanto, va accolto il ricorso proposto dalla società, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) declina la propria giurisdizione in riferimento alla impugnazione degli avvisi di addebito aventi ad oggetto recupero contributi previdenziali, per essere competente il Giudice Ordinario ove il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
2) accoglie il ricorso con conseguente annullamento dell'atto in riferimento alla impugnazione delle cartelle di pagamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese e competenze del giudizio in favore della ricorrente che vengono liquidate in €.4.000,00 di cui €.1.500,00 per CUT ed €. 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione alla Dott.ssa Difensore_1, dichiaratasi antistataria.