Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT OD, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Durante e Saverio Molica, con domicilio eletto presso lo studio Santa Durante in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
nei confronti
PA DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO La OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Demetrio Verbaro e Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 1731 del 9 gennaio 2025, recante comunicazione dell’esito della partecipazione della ricorrente alla “ Procedura speciale di progressione tra le aree di n. 2 unità di personale da collocare nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex Categoria D) – Profilo professionale Specialista in Attività Amministrative e Contabili, ai sensi dell’art. 52 co. 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 co. 6 del CCNL 16.11.2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2911 del 16.10.2024 ”;
- della scheda n. 11 relativa alla valutazione della ricorrente a firma dei componenti della Commissione esaminatrice, ivi allegata;
- della determinazione n. 31 del 7 gennaio 2025, pubblicata ma non comunicata alla ricorrente, di approvazione dei lavori conclusivi della Commissione esaminatrice;
- della graduatoria di comparazione relativa alla suddetta procedura, non pubblicata e non conosciuta, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al terzo posto, in posizione non utile per la riclassificazione nell’area professionale superiore;
- nonché di tutti i verbali e atti della procedura comparativa, non conosciuti, ivi inclusa la nomina della Commissione esaminatrice; ove occorrer possa, della nota prot. n. 19869 del 21 febbraio 2025 e di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Con ogni onere ed effetto conseguente, ivi inclusa la declaratoria di nullità e/o inefficacia dei contratti eventualmente nelle more stipulati per l’assunzione nell’area professionale superiore, e stipula del contratto individuale di lavoro con la ricorrente. Con condanna alle spese di lite;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT OD il 31 marzo 2025:
- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla suddetta procedura, n. 1 del 20 novembre 2024, n. 2 del 12 dicembre 2024 e n. 3 del 30 dicembre 2024 e delle schede di valutazione allegate ed in particolare di quelle riferibili alla prima graduata PA DO ed alla seconda graduata RO La OS, atti conosciuti – sebbene coperti da omissis – in seguito ad istanza di accesso agli atti, esitata mediante estrazione di copia in data 7 marzo 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA DO, di RO La OS e del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IT ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra IT OD, inquadrata nell'Area Istruttori del Comune di Catanzaro, ha partecipato alla “ procedura comparativa per la progressione tra le aree di n. 2 unità di personale da collocare nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni (ex categoria D) nel profilo professionale specialista in attività amministrative e contabili ”, indetta dal Settore Personale e Organizzazione del Comune di Catanzaro con Avviso interno del 13 settembre 2024.
2. All’esito della procedura, l’amministrazione ha pubblicato sull’Albo Pretorio e sull’intranet aziendale la determinazione n. 31 del 7 gennaio 2025, con la quale sono stati dichiarati vincitrici le controinteressate PA DO e RO La OS (rispettivamente, prima classificata, con 90 punti, e seconda classificata, con 76,5 punti).
3. Collocatasi al terzo posto con 70 punti, la sig.ra IT OD, con il ricorso specificato in epigrafe, ha impugnato gli esiti della procedura, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce:
- la violazione dell’art. 8 del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali, in quanto il Comune non avrebbe pubblicato la graduatoria finale e i relativi punteggi sul sito istituzionale o sull’Albo Pretorio;
- la violazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto la ricorrente ricevendo solo il proprio risultato non ha potuto conoscere i punteggi e l’ordine dei vincitori, circostanza che le avrebbe impedito di comprendere i criteri della scelta comparativa;
- l’eccesso di potere dell’amministrazione, la quale avrebbe ostacolato l’accesso ai titoli e alle schede di valutazione delle prime due classificate con finalità dilatorie e precludendo, così, alla ricorrente la possibilità di verificare la correttezza della procedura;
- lo sviamento di potere e la violazione dell'art. 6 dell’Avviso, poiché l’amministrazione ha proceduto alla riclassificazione delle controinteressate con decorrenza immediata, riservando solo a un momento successivo la verifica sulla veridicità dei titoli dichiarati.
3.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta:
- il mancato riconoscimento di “ ulteriori 10 punti per il formale conferimento di incarico di responsabile dell’Ufficio Usi Civici ”, per il quale la Commissione ha attribuito solo 5 punti (come “responsabile di procedimento”) anziché i 10 punti previsti per la responsabilità di ufficio;
- la mancata attribuzione di complessivi 5 punti totali per le certificazioni di lingua inglese e informatica;
- il mancato conteggio dei titoli di presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) e di tutor aziendale;
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che, di fronte all'incompletezza o all'incertezza sui titoli prodotti, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
4. Si sono costituite le controinteressate PA DO e RO La OS, resistendo al ricorso.
5. A seguito dell’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo i seguenti profili di illegittimità (oltre a ribadire i precedenti già esposti con il ricorso introduttivo).
5.1. Con il primo motivo aggiunto, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 dell'Avviso, secondo il quale potevano essere valutati solo i titoli ulteriori rispetto a quelli usati come requisito di accesso: sostiene, al riguardo, che la commissione avrebbe illegittimamente attribuito alla sig.ra DO e alla sig.ra La OS rispettivamente 25 e 20 punti per lo stesso titolo di laurea già utilizzato per poter partecipare alla procedura.
5.2. Con il secondo motivo aggiunto, si deduce:
- l’inesistenza degli incarichi di responsabilità per i quali la commissione ha attribuito alla candidata DO complessivamente 35 punti (di cui 15 per responsabile di procedimento e 20 per responsabile di ufficio): infatti, la documentazione prodotta dalla candidata consisterebbe solo in determine di liquidazione di indennità per “istruttoria di procedimenti complessi”, che attesterebbero un’attività meramente istruttoria e non di responsabilità; né risulterebbero atti formali di conferimento di incarichi di responsabilità, come richiesto dall'art. 4 dell’Avviso;
- l’erronea attribuzione alla candidata La OS di 10 punti per effetto di una doppia valutazione della medesima attività.
Inoltre, per entrambe le candidate vincitrici, si contestano le modalità di calcolo del punteggio per il servizio prestato: la commissione avrebbe erroneamente individuato la data di decorrenza dell’inquadramento nella categoria C a partire dal 1° gennaio 1998; oltre all’errore sulla data di decorrenza, per la candidata La OS, risulterebbe che la commissione avrebbe valutato una frazione di anno di 6 mesi con 0,5 punti, mentre l’Avviso prevedeva l'attribuzione di un punto solo per frazioni superiori a sei mesi.
6. Si è costituito il Comune di Catanzaro, eccependo, preliminarmente:
- l’inammissibilità del ricorso e di motivi aggiunti, per mancato superamento della cd. “prova di resistenza”;
- la tardività dei motivi aggiunti, poiché i documenti posti a fondamento delle nuove censure erano già nella disponibilità della ricorrente antecedentemente alla scadenza dei termini per l’impugnativa principale.
Nel merito, il Comune ha dedotto l'infondatezza delle doglianze contenute nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti.
7. Con ordinanza n. 270 del 29 maggio 2025, il Collegio ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 4 marzo 2026 per la discussione della causa.
8. In vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., approfondendo ulteriormente le rispettive tesi difensive e replicando alle eccezioni sollevate dalle controparti.
9. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della cd. “prova di resistenza”, sollevata dal Comune di Catanzaro.
La prova di resistenza, infatti, non richiede la certezza del bene della vita (l’aggiudicazione del posto), essendo sufficiente la dimostrazione che la corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe, in astratto, potuto determinare una collocazione utile in graduatoria.
Orbene, il Collegio, ritiene che, nel caso di specie, le censure, ove accolte, siano potenzialmente idonee a colmare il divario che separa la ricorrente dalle vincitrici.
Parimenti infondata è l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti: il termine per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi, ossia, nel caso di specie, solo dall’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, che ha consentito alla ricorrente di acquisire conoscenza delle schede di valutazione delle vincitrici.
11. Nel merito, il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dall’esame dei motivi di censura articolati nel ricorso introduttivo.
11.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata pubblicazione della graduatoria finale e dei relativi punteggi.
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che seguono.
L’art. 8 del Regolamento comunale “ per la disciplina delle progressioni verticali ” (“ PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE ”) prevede che “[l] a determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale della procedura di progressione verticale interna viene resa nota mediante pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente, sull’Albo Pretorio on line e nella apposita sezione Amministrazione Trasparente nonché nella rete intranet aziendale per almeno 15 giorni ”.
Orbene, nel caso di specie, risulta documentato (e, comunque, non specificamente contestato) che la determinazione dirigenziale n. 31 del 7 gennaio 2025 contenente i nominativi dei vincitori sia stata pubblicata sull'Albo Pretorio e sulla rete intranet aziendale.
Come più volte affermato del Garante della Privacy, la normativa vigente (art. 15, DPR n. 487/1994 e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013) impone la pubblicazione delle sole graduatorie definitive dei vincitori (cfr. FAQ pubblicate dal Garante della Privacy “ in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza alla luce delle recenti disposizioni normative ”).
Non sussiste, dunque, alcun obbligo di pubblicazione degli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei candidati non vincitori.
Sotto altro profilo, il Collegio ritiene che, sebbene la determinazione dirigenziale n. 31 del 7 gennaio 2025 non riporti i punteggi delle vincitrici, tale circostanza non sia idonea a determinare l’illegittimità della procedura e il suo annullamento, poiché la successiva ostensione documentale ha permesso alla ricorrente di ottenere la piena cognizione delle schede di valutazione delle controinteressate e di attivare compiutamente le forme di tutela giurisdizionale consentite, come dimostrato dalla tempestiva proposizione dei motivi aggiunti.
Risulta, altresì, priva di pregio la doglianza con la quale si deduce lo sviamento di potere e la violazione dell’art. 6 dell’Avviso, in ragione della riclassificazione delle vincitrici con decorrenza 13 gennaio 2025 e riserva di verifica postuma sui titoli dichiarati.
In primo luogo, la censura è priva di attualità e rilevanza: l’amministrazione ha dimostrato di aver già concluso positivamente la verifica della veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle controinteressate nel periodo intercorso tra la nomina e la notifica del ricorso.
In secondo luogo, la scelta di procedere alla riclassificazione “con riserva di accertamento” non integra un vizio di legittimità, configurandosi come una modalità operativa legittima volta a contemperare l'esigenza di celerità della procedura di progressione con l’obbligo di controllo dei titoli dichiarati.
12. Con il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei titoli presentati e la mancata attivazione del soccorso istruttorio in relazione ai titoli informatici e linguistici.
In particolare, si sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla sig.ra OD ulteriori 25 punti, di cui:
- 10 punti per “ l’incarico di responsabile dell’Ufficio Usi Civici, conferito formalmente nell’anno 2015, ma di fatto sempre espletato ”;
- 10 punti per “ gli incarichi di Presidente CUG e Tutor Aziendale ”;
- 5 punti per “ i titoli linguistico ed informatico posseduti e dichiarati in conformità al modello di domanda di partecipazione ”.
12.1. Il Collegio ritiene, innanzitutto, infondata la pretesa di vedersi attribuiti 10 punti per la responsabilità dell'Ufficio Usi Civici, in quanto:
- la disposizione dirigenziale n. 658 del 7 gennaio 2015 richiamata da parte ricorrente è chiara nell’assegnare alla ricorrente la sola “responsabilità del procedimento”, titolo che l’art. 4 dell'Avviso non equipara alla “responsabilità di ufficio” ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio;
- né risultano agli atti determinazioni di liquidazione di indennità per “responsabilità di ufficio”, sicché la commissione si è correttamente attenuta al quadro documentale prodotto.
12.2. Risultano parimenti infondate le censure con le quali si deduce la mancata valutazione degli incarichi di presidente del CUG e di tutor aziendale, in quanto:
- l’art. 4 dell’Avviso elenca tassativamente i titoli valutabili, tra i quali non figurano le suddette attività;
- la commissione non può procedere a integrazioni analogiche dei titoli valutabili;
- la presidenza del Comitato Unico di Garanzia (CUG), in quanto organismo paritetico con funzioni consultive, non è riconducibile alla "responsabilità di ufficio" o di gestione amministrativa in senso tecnico-organizzativo, attenendo piuttosto a un ambito di rappresentanza e garanzia;
- l’attività di tutoraggio, oltre a non essere prevista dall’Avviso, non può costituire prova presuntiva di altre responsabilità, trattandosi di mansione di supporto formativo, non valutabile in assenza di una specifica previsione della lex specialis .
12.3. Il Collegio ritiene, invece, di dover accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, la censura relativa alla mancata attribuzione di 5 punti per le certificazioni informatiche e linguistiche dichiarate in domanda:
- ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso e del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di dichiarazione sostitutiva, sicché l’amministrazione non può disconoscere il possesso di un titolo per la sola mancanza dell’allegato fisico, avendo l’onere di verificarne d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato;
- il tenore letterale dell’art. 4 dell'Avviso non chiariva in modo univoco l'obbligo di allegare l’attestazione per comprovare la durata oraria del corso (50 ore), ingenerando nella candidata il legittimo affidamento che la mera dichiarazione del possesso del titolo fosse sufficiente;
- trattandosi di titoli già indicati nella domanda di partecipazione alla procedura, l'omessa allegazione non poteva giustificare un diniego automatico del punteggio: la Commissione, ove avesse nutrito dubbi sulla durata o sulla validità dei corsi, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio (ai sensi dell’art. 6, della legge n. 241/1990); tale istituto è finalizzato proprio a regolarizzare mancanze documentali di titoli già dichiarati, evitando che un eccesso di formalismo pregiudichi il principio di buon andamento;
- l’omessa valutazione integra, pertanto, un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, con conseguente obbligo per l'amministrazione di riesaminare i titoli prodotti, eventualmente attivando il soccorso istruttorio laddove permangano dubbi sull’idoneità dei titoli.
13. Definite le questioni poste con il ricorso introduttivo, il Collegio deve ora procedere all'esame delle ulteriori doglianze prospettate dalla ricorrente mediante la proposizione dei motivi aggiunti, con i quali si contesta in sostanza la legittimità dei punteggi attribuiti alle controinteressate DO e La OS.
14. Con il primo motivo aggiunto, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 dell'Avviso, lamentando una illegittima “doppia valutazione” del titolo di laurea delle controinteressate, sia come requisito di accesso che come titolo “ulteriore”.
Il motivo è parzialmente fondato rispetto alla posizione della controinteressate DO nei termini che seguono.
14.1. In via preliminare, occorre richiamare il quadro regolamentare della procedura.
L'art. 1 dell’Avviso prevede requisiti di accesso alternativi:
- laurea triennale e almeno 5 anni di esperienza;
- diploma di scuola secondaria e almeno 10 anni di esperienza.
Il successivo art. 4 prevede che siano valorizzati esclusivamente i titoli di studio " ulteriori rispetto a quelli utilizzati per l’accesso ".
In sede di insediamento, la commissione ha stabilito di applicare un “principio di maggiore favore” nella valutazione delle domande presentate, attribuendo a ciascun candidato il punteggio risultante dalla combinazione più vantaggiosa tra percorso lavorativo e titoli dichiarati (verbale n. 1 del 20 novembre 2024).
Il Collegio ritiene che tale scelta non travalichi né i limiti posti dalla lex spocialis , né quelli di ragionevolezza dell’attività valutativa, rispondendo all'esigenza di massimizzare la valorizzazione del merito professionale dei candidati.
Come noto, la giurisprudenza riconosce “ all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione [...] con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782).
Nel caso di specie, l'amministrazione ha operato definendo ex ante i criteri per ricostruire la posizione del concorrente nel modo più favorevole consentito dal quadro dei titoli posseduti.
Nei criteri adottati non si ravvisano profili di irragionevolezza o errore di fatto, né elementi che configurino uno sviamento logico o una sproporzione nel trattamento dei candidati, essendo la finalità dei criteri, come detto, quella di garantire la massima valorizzazione del merito professionale.
14.2. Quanto alla posizione della controinteressata La OS l’operato della commissione è immune dal vizio dedotto, in quanto:
- risulta documentalmente che la candidata fosse in possesso sia del diploma che della laurea triennale, oltre a un'anzianità di servizio ultratrentennale;
- sulla base dei criteri riportati nel verbale n. 1 del 20 novembre 2024, il diploma è stato correttamente valutato come requisito d'accesso (unitamente ai 10 anni di servizio), rendendo la laurea triennale un titolo autonomo e "ulteriore", valutabile con 20 punti senza alcuna duplicazione.
14.3. Diversamente deve concludersi per la sig.ra DO, in quanto:
- sebbene la laurea “vecchio ordinamento” sia culturalmente superiore alla triennale e non valorizzarne l'eccedenza creerebbe un'illogica disparità di trattamento (cfr. TAR Roma, sez. IV, 7 gennaio 2023, n. 239), l’attribuzione dell'intero punteggio di 25 punti (previsto per la laurea magistrale e “vecchio ordinamento”) appare irragionevole;
- infatti, poiché una parte del percorso accademico è stata necessariamente “consumata” per soddisfare il requisito minimo di accesso, solo la “quota eccedente” (il valore differenziale tra il titolo superiore e quello d'accesso) può dar luogo a punteggio aggiuntivo;
- in applicazione dei principi di proporzionalità e par condicio , non è, dunque, ammissibile che il medesimo titolo venga valutato nel suo pieno valore premiante quando una sua quota parte è già stata “consumata” come requisito di accesso;
- l'attribuzione del punteggio massimo integrale configura, dunque, un eccesso di potere, comportando una parziale e indebita doppia valutazione della frazione di titolo coincidente con il percorso triennale necessario per l’ammissione alla procedura.
15. Quanto al secondo motivo aggiunto, il Collegio ritiene infondate le censure con cui la ricorrente contesta la valutazione degli incarichi e le modalità di calcolo degli anni di servizio.
15.1. In via preliminare, si osserva che la commissione giudicatrice, nel già citato verbale n. 1 del 20 novembre 2024, ha stabilito di individuare gli incarichi di responsabilità (sia procedimentale che di ufficio) mediante il riscontro dell’attribuzione annuale della relativa indennità, formalmente riconosciuta con determinazione dirigenziale.
Il Collegio ritiene tale criterio immune da vizi, poiché ancora la valutazione a un dato economico e giuridico oggettivo, fondato sulle previsioni dell’art. 17 del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Catanzaro.
Tale disposizione riconosce, infatti, un’indennità economica differenziata (pari a euro 400 per la responsabilità di procedimenti complessi e a euro 750 per la responsabilità di ufficio) solo a fronte di funzioni effettivamente esercitate e formalmente attribuite con atto del dirigente di settore.
Poiché l’indennità viene liquidata al termine del periodo annuale di riferimento previa verifica del dirigente sulla titolarità e sull'effettivo svolgimento dell'incarico, le determinazioni di liquidazione prodotte dalle controinteressate costituiscono prova idonea dell'avvenuto conferimento.
15.2. Orbene, le determine di liquidazione prodotte attestano lo svolgimento di funzioni di responsabile d’ufficio e di procedimento da parte delle vincitrici, confermando quanto già rilevato in sede di valutazione dalla commissione.
15.3. Risulta parimenti infondata la censura con la quale si sostiene l’erronea doppia valutazione degli incarichi di “Responsabile dell’Area Educativa Pedagogica” e di “Coordinamento Ufficio Area Infanzia” assegnati alla controinteressata La OS.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ribadire che il verbale n. 1 del 20 novembre 2024 ha stabilito di individuare gli incarichi di responsabilità (procedimentale e d'ufficio) mediante il riscontro dell’indennità annuale formalmente riconosciuta con determinazione dirigenziale. In applicazione di tale criterio, le determine di liquidazione n. 2706 e n. 2707 del 25 settembre 2023, prodotte in giudizio, confermano l’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile d’ufficio e la distinta natura degli incarichi ricoperti.
Peraltro, il Collegio ritiene che non sussista neanche la dedotta identità tra i due incarichi, riguardando contesti gestionali diversi e formalizzati con autonomi provvedimenti (ordini di servizio n. 85602/2019 e n. 112462/2019). Nello specifico, l’incarico di cui alla disposizione n. 85602/2019 attiene alla gestione operativa e didattica della Scuola dell’Infanzia “G. Pepe”, mentre quello di cui alla disposizione n. 112462/2019 riguarda la responsabilità dell’Area Educativa-Pedagogica nell’ambito del Piano di Zona (Settore Politiche Sociali).
Né rileva la contemporaneità dello svolgimento delle due funzioni: la coincidenza temporale non ne muta la natura di incarichi distinti, in quanto originati da titoli giuridici differenti e relativi ad ambiti d’intervento non sovrapponibili.
L’operato della commissione appare, pertanto, esente dai vizi dedotti, avendo fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione alla luce della documentazione agli atti.
15.4. È infondata, infine, la censura con la quale si deduce l'erroneo computo dell'anzianità di servizio delle controinteressate.
La commissione, infatti, ha fatto corretta applicazione dell'art. 7, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999. Tale disposizione prevede l’inquadramento del personale di vigilanza ex V qualifica funzionale nella ex VI qualifica (ora categoria C) con decorrenza giuridica retroattiva al 1° gennaio 1998. La commissione si è, dunque, limitata a recepire un effetto giuridico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, applicandolo uniformemente a tutti i candidati provenienti dal medesimo profilo professionale.
15.5. È parimenti infondata la censura con la quale parte ricorrente lamenta l’attribuzione di 4,5 punti per il servizio prestato dalla controinteressata La OS in qualità di istruttore, nonostante, a suo dire, l’Avviso consenta esclusivamente l’attribuzione di punti interi per anno o frazione superiore ai sei mesi.
Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che la lex specialis non contiene un espresso divieto di attribuire frazioni di punto proporzionali ai mesi di servizio. In ogni caso, l’esame della documentazione evidenzia che il punteggio contestato deriva da un errore di calcolo della commissione che ha operato in danno della controinteressata.
Risulta, infatti, che la candidata ha maturato complessivamente 16 anni e 9 mesi di servizio in profili diversi da quello di destinazione (nello specifico: 4 anni e 6 mesi come istruttore di vigilanza e 12 anni e 3 mesi come istruttore educativo). Ai sensi dell’art. 4, lett. a dell’Avviso, tale servizio dà diritto a 1 punto per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi.
La commissione, frazionando i due periodi invece di considerarli unitariamente, ha attribuito 12 punti per il secondo periodo e 4,5 per il primo, per un totale di 16,5 punti. Tuttavia, l’applicazione corretta dell’Avviso all’intero periodo di 16 anni e 9 mesi avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di 17 punti (essendo la frazione di 9 mesi superiore al semestre).
La censura è, dunque, priva di utilità pratica, poiché l’eventuale rettifica dell’errore determinerebbe un incremento del punteggio della controinteressata anziché una sua riduzione, confermando l'irrilevanza del motivo ai fini della graduatoria.
16. Alla luce delle complessive risultanze istruttorie, il Collegio ritiene che:
- il ricorso introduttivo sia fondato limitatamente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio sui titoli informatici e linguistici;
- i motivi aggiunti siano parzialmente fondati con riferimento all’illegittima valutazione integrale (punti 25) della laurea vecchio ordinamento in favore della sig.ra DO, dovendo tale titolo essere valutato esclusivamente per la quota differenziale rispetto al requisito di accesso;
- tutte le restanti doglianze siano infondate.
Il contestuale accoglimento delle suddette censure risulta idoneo a determinare un potenziale ribaltamento dell'esito della selezione. Risultando così superata la prova di resistenza, ne consegue l'annullamento in parte qua degli atti impugnati.
Il Comune di Catanzaro è, pertanto, tenuto alla ridetermina della graduatoria, previa rivalutazione dei titoli della ricorrente e della controinteressata DO secondo i principi sopra esposti."
17. La reciproca soccombenza parziale e la complessità tecnica delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie parzialmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei limiti e per le ragioni indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati;
- respinge per il resto il ricorso e i motivi aggiunti;
- ordina al Comune di Catanzaro di rideterminare la graduatoria finale, procedendo alla rivalutazione dei titoli della ricorrente e della controinteressata DO secondo i criteri espressi in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT ED | IV EA |
IL SEGRETARIO