TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 669
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata pubblicazione graduatoria finale e punteggi

    Il motivo è infondato poiché la determinazione dirigenziale con i vincitori è stata pubblicata sull'Albo Pretorio e sulla rete intranet. Non sussiste obbligo di pubblicazione degli esiti delle prove intermedie o dei dati dei candidati non vincitori. La mancata indicazione dei punteggi nella determinazione non inficia la procedura, dato che la ricorrente ha potuto accedere alla documentazione successivamente.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2 e 3 L. 241/1990 per mancata conoscenza dei criteri di scelta

    La Corte ha ritenuto che la successiva ostensione documentale ha permesso alla ricorrente di ottenere la piena cognizione delle schede di valutazione e di attivare compiutamente le forme di tutela giurisdizionale, come dimostrato dalla proposizione dei motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per ostacolo all'accesso ai titoli e schede di valutazione

    La Corte ha ritenuto che la successiva ostensione documentale ha permesso alla ricorrente di ottenere la piena cognizione delle schede di valutazione e di attivare compiutamente le forme di tutela giurisdizionale, come dimostrato dalla proposizione dei motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione art. 6 Avviso per riclassificazione immediata delle vincitrici

    La censura è priva di attualità e rilevanza poiché l'amministrazione ha concluso la verifica delle autocertificazioni. La riclassificazione 'con riserva di accertamento' è una modalità operativa legittima per contemperare celerità e controllo dei titoli.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento punti per incarico di responsabile Ufficio Usi Civici

    La disposizione richiamata assegna alla ricorrente la sola 'responsabilità del procedimento', non equiparabile alla 'responsabilità di ufficio'. Non risultano agli atti determinazioni di liquidazione per 'responsabilità di ufficio'.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione punti per incarichi di Presidente CUG e Tutor Aziendale

    Le suddette attività non sono previste nell'elenco tassativo dei titoli valutabili dall'Avviso. La presidenza del CUG non è riconducibile a 'responsabilità di ufficio'. L'attività di tutoraggio non è prevista e non può costituire prova presuntiva di altre responsabilità.

  • Accolto
    Mancata attribuzione punti per certificazioni linguistiche e informatiche

    Le dichiarazioni rese hanno valore di dichiarazione sostitutiva e l'amministrazione ha l'onere di verificarne la veridicità. L'Avviso non chiariva univocamente l'obbligo di allegare l'attestazione per comprovare la durata oraria. L'omessa allegazione non poteva giustificare un diniego automatico, dovendo essere attivato il soccorso istruttorio. L'omessa valutazione integra un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

  • Altro
    Illegittima doppia valutazione del titolo di laurea delle controinteressate

    La scelta della commissione di applicare un 'principio di maggiore favore' attribuendo il punteggio più vantaggioso non travalica la lex specialis né i limiti di ragionevolezza. Per la controinteressata La OS, la laurea è stata correttamente valutata come titolo 'ulteriore'. Per la controinteressata DO, l'attribuzione dell'intero punteggio di 25 punti appare irragionevole, dovendo essere valutata solo la 'quota eccedente' rispetto al requisito di accesso. L'attribuzione del punteggio massimo integrale configura un eccesso di potere.

  • Rigettato
    Inesistenza degli incarichi di responsabilità per candidata DO

    Il criterio adottato dalla commissione di individuare gli incarichi di responsabilità tramite il riscontro dell'attribuzione annuale dell'indennità, formalmente riconosciuta con determinazione dirigenziale, è immune da vizi. Le determine di liquidazione prodotte attestano lo svolgimento di funzioni di responsabile d'ufficio e di procedimento.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione di punti per incarichi di responsabilità a candidata La OS

    Le determine di liquidazione confermano l'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile d'ufficio e la distinta natura degli incarichi ricoperti. Non sussiste identità tra i due incarichi, riguardando contesti gestionali diversi e formalizzati con autonomi provvedimenti. La contemporaneità dello svolgimento non muta la natura di incarichi distinti.

  • Rigettato
    Erroneo computo dell'anzianità di servizio delle controinteressate

    La commissione ha fatto corretta applicazione dell'art. 7, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999, che prevede l'inquadramento con decorrenza giuridica retroattiva al 1° gennaio 1998 per il personale di vigilanza ex V qualifica funzionale nella ex VI qualifica (ora categoria C). La censura relativa all'attribuzione di 4,5 punti per il servizio prestato dalla controinteressata La OS è infondata, poiché l'errore di calcolo della commissione ha operato in danno della controinteressata e una corretta applicazione avrebbe comportato un incremento del suo punteggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 669
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 669
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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