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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5660/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5660/2024, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Luciacristina Arquilla
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in intestazione si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nello Stato Città del Vaticano in data 25
ottobre 1969 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli
a vivere separati;
- Dichiarare che i coniugi, considerate le modeste condizioni
economiche di entrambi, provvedano ciascuno ai propri bisogni.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di esse sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è del tutto venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può Parte_1 Parte_2
che rivelarsi intollerabile. Pertanto, deve essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 29 Parte_1
gennaio 1952 a Roma, e nato il [...] a [...] Parte_2
(RI), i quali hanno celebrato matrimonio nello Stato della Città del Vaticano in data 25 ottobre 1969; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 9, Parte 2, Serie C5, Anno 1970;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5660/2024, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Luciacristina Arquilla
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in intestazione si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nello Stato Città del Vaticano in data 25
ottobre 1969 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli
a vivere separati;
- Dichiarare che i coniugi, considerate le modeste condizioni
economiche di entrambi, provvedano ciascuno ai propri bisogni.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di esse sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è del tutto venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può Parte_1 Parte_2
che rivelarsi intollerabile. Pertanto, deve essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 29 Parte_1
gennaio 1952 a Roma, e nato il [...] a [...] Parte_2
(RI), i quali hanno celebrato matrimonio nello Stato della Città del Vaticano in data 25 ottobre 1969; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 9, Parte 2, Serie C5, Anno 1970;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
3