Sentenza 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2025, proposto dal signor EL IA Tibaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Marrapodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.250/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Marrapodi Ivan;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal comune appellato;
Rilevato che, ferma l’inammissibilità dei nuovi documenti prodotti solo in sede di appello, l’istanza cautelare non meriti accoglimento poiché, per un verso, le opere realizzate in assenza e in difformità di titolo edilizio hanno condotto alla realizzazione di un piano (il settimo) totalmente abusivo e, per altro verso, non risulta che all’attività economica posta in essere nell’immobile sia, allo stato, inibita;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere respinto con conseguente condanna dell’appellante soccombente alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'appello (Ricorso numero: 1365/2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO