TAR Roma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 431
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per carenza di requisito di partecipazione

    Il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente non possiede il requisito di essere in servizio alla data di presentazione della domanda, come richiesto dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017. Inoltre, il ricorrente è cessato dal servizio per non aver presentato domanda di conferma per un secondo mandato.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    Il Collegio ritiene il ricorso infondato nel merito, escludendo vizi di incompetenza della commissione e ritenendo irrilevante la circolare invocata dal ricorrente. L'incompatibilità può essere accertata anche prima della nomina formale, per esigenze di economia amministrativa. La facoltà di chiedere il trasferimento per sanare l'incompatibilità doveva essere esercitata prima della procedura di valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 431
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 431
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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