Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2025, proposto da LV SA LL, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consiglio Superiore della Magistratura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento assunto nella seduta del 29 novembre 2024 dalla commissione di valutazione per la conferma nell’incarico di magistrati onorari istituita presso il Tribunale di Bari di esclusione del candidato LV LL dalla procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio, ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 13 luglio 2017, n.116, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IL RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa sono i seguenti.
Con decreto ministeriale del 15 maggio 2024, il Ministero della giustizia ha bandito il concorso finalizzato all'avvio della procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, avessero maturato meno di 12 anni di servizio, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n.116/2017, secondo il procedimento che intesta al CSM il potere di indire tre distinte prove valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2020-2024.
Il ricorrente ha inteso partecipare alla indicata procedura, assumendo di avere espletato funzioni di magistrato onorario (VPO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari), nominato con delibera del 17 luglio 2002, funzioni sempre confermate a seguito di domanda di rinnovo o conferma (in virtù di domande presentate fino all'anno 2020) oppure per effetto di proroga legale.
L’istante ha presentato la relativa istanza, in data 20 giugno 2024, tramite l'apposita piattaforma telematica, indirizzata al Presidente del Tribunale di Bari ed è comparso dinanzi alla competente Commissione di valutazione presso la Corte di Appello di Bari nella data indicata per lo svolgimento del colloquio orale.
Richiesto sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità sopravvenute rispetto alla presentazione della domanda, l’esponente ha dichiarato di svolgere attività forense nel distretto di Bari.
La Commissione di valutazione ha disposto dunque l'esclusione dell’istante dalla procedura, con provvedimento reso in data 29 novembre 2024.
Il ricorrente ha presentato istanza di riesame in autotutela e ha ricevuto risposta negativa dalla Commissione.
Ha dunque impugnato, con l’odierno ricorso, il ridetto provvedimento, deducendone l’illegittimità in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, come declinati in atti.
Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, deducendo l’irricevibilità, l'inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del gravame.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 12 novembre 2025.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva, in primis, l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente difetta invero di un requisito preliminare per poter partecipare alla procedura de qua, come richiesto dall’articolo 29 del decreto legislativo 116 del 2017, dato che possono partecipare solo i magistrati che siano ancora in servizio alla data della presentazione della domanda di partecipazione. Invero, l’articolo 1 del d.m. 15 maggio 2024, in linea con la presupposta delibera del CSM 24 aprile 2024, ha stabilito espressamente che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017/116 e non ancora cessati dall'incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
Ne deriva che alcuna utilità può ritrarre l’istante dalla presente impugnazione, posto che egli risulta comunque escluso di diritto dalla procedura essendo carente del primario requisito di partecipazione, come accertato anche dallo stesso Consiglio che, con delibera assunta nella seduta plenaria del 22 febbraio 2023, ha preso atto dell'avvenuta cessazione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell'articolo 2 della circolare 27 settembre 2019, non avendo l’esponente mai presentato la domanda di conferma nell'incarico per un secondo mandato di durata quadriennale.
3. Ciò posto il ricorso è comunque infondato nel merito.
Non si configura, in primis, il dedotto vizio di incompetenza della Commissione di valutazione, posto che l’organo ben può rilevare l'incompatibilità di un candidato.
Di là dal fatto che il rilievo dell'incompatibilità debba esser poi recepito da un atto del CSM, si osserva che nulla vieta alla Commissione di accertare, già in sede di colloquio di idoneità, eventuali situazioni di conflitto di interesse ovvero di incompatibilità in cui versi il candidato.
Sotto altro profilo, il Collegio neppure reputa conducente l'argomento tratto dal disposto della circolare n.14 del 15 novembre 2017, come dedotto in ricorso.
Il fatto che il divieto di esercizio delle funzioni, in caso di incompatibilità, si applichi a decorrere dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina sta a significare che il divieto vale formalmente nel momento della nomina, nel senso che al giudice onorario, pur nominato, è precluso l’esercizio delle funzioni.
Ma ciò non significa che, anche prima di tale momento, l'incompatibilità possa essere validamente accertata dall'amministrazione, tal che all'aspirante venga legittimamente precluso di sostenere la relativa prova di idoneità. Per un elementare esigenza di economia dell'attività amministrativa è infatti inutile scrutinare un candidato che comunque non possa poi esercitare le funzioni.
Quanto poi alla rappresentata possibilità del magistrato onorario di poter chiedere il trasferimento ad altro ufficio al fine di far venir meno la causa di incompatibilità rilevata, si tratta di facoltà che deve essere esercitata antecedentemente alla procedura di valutazione.
Ragionare diversamente significherebbe rallentare la procedura di conferma dei magistrati onorari e subordinarla agli esiti aleatori di eventuali domande di trasferimento; senza contare che i ridetti esiti neppure sono certi, a causa di possibili ostacoli legati alla capienza della pianta organica e alla organizzazione delle sedi.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto, sia perché inammissibile, sia perché infondato nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT PO, Presidente
IL RI AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RI AN | RT PO |
IL SEGRETARIO