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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/11/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA OV
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2043/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FERLAZZO NENZY, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA e dall'Avv. NIEDDU
MARIA ADELAIDE, per procura in atti,
e resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/10/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo l'annullamento del Controparte_2 provvedimento datato 6 agosto 2024 con cui l'Ente ha disposto il recupero di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di integrazione dell'assegno unico per i figli, per euro 4.943,92, connessa al beneficio del reddito di cittadinanza, per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 maggio 2023. Il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato e l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito per intervenuta prescrizione del diritto dell' alla CP_1 ripetizione. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa restitutoria, sostenendo di non aver mai versato in condizioni di incompatibilità con la percezione del beneficio,
e ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, chiedendo la declaratoria di non debenza delle somme richieste. Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il CP_1 provvedimento impugnato è stato adottato in esecuzione di un'attività vincolata, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019, a seguito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza. In particolare, l'Ente ha evidenziato che il ricorrente, nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate per l'accesso al reddito di cittadinanza, ha omesso di indicare una frazione di patrimonio netto riconducibile alla società
Immobilfin S.r.l., di cui risultava titolare al 100%, per un valore complessivo pari a euro
35.815,00. Tale omissione ha determinato la decadenza dal beneficio e la conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
L' ha inoltre contestato la dedotta carenza di motivazione, rilevando che l'atto CP_2 impugnato ha raggiunto il suo scopo informativo e che, trattandosi di provvedimento vincolato, la violazione di eventuali norme procedimentali non ne determina l'illegittimità, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Ha altresì precisato che, in materia di prestazioni assistenziali, l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti di legge grava sul beneficiario, e che il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Quanto all'integrazione dell'assegno unico, l' ha chiarito che essa viene corrisposta CP_1
d'ufficio ai nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla circolare n. 53 del 28 aprile 2022. Ha CP_1 quindi sostenuto che, nel caso di specie, l'omessa dichiarazione patrimoniale ha comportato l'ingiustificata percezione di somme non spettanti, con conseguente legittimità della richiesta restitutoria.
Infine, l'Ente ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, rilevando che il termine applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito, e che, essendo le somme state percepite tra dicembre 2021 e maggio 2023, alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda cautelare, osservando che la nota impugnata non ha efficacia esecutiva e non produce effetti immediati sul patrimonio del ricorrente.
2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3- Come è noto nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò in ragione della garanzia costituzionale apprestata dall'art. 38 Cost. alle esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che sarebbe vanificata dal principio di indiscriminata ripetizione di prestazioni destinate ad esigenze alimentari proprie e della famiglia.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 30 Giugno 2020, Controparte_3
n. 13223).
Ed ancora la Corte di Cassazione ha statuito che “la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004) (Cass. n. 13916/2021).
La Corte ha quindi richiamato la sentenza n. 12406 del 2003, la quale ha affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma
1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Secondo tale orientamento, “una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale
(Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ne consegue che in materia di indebito assistenziale non possa trovare applicazione né
l'art. 2033 c.c. né la disciplina eccezionale prevista della l. n. 88/89, art. 52 per l'indebito pensionistico.
Come statuito dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sent. n. 90/2023)
“il principio che deve orientare l'interprete è quello di salvaguardare, in via generale il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate, ma solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, mentre per il periodo precedente debbano prevalere le esigenze di tutela dell'accipiens a condizione che egli si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di buona fede e di legittimo affidamento circa il diritto soggettivo a percepire le somme”.
Tanto esposto, alla luce degli atti di causa e della documentazione versata in giudizio, deve ritenersi fondata la domanda proposta dal ricorrente, volta a ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l'Ente ha disposto il recupero di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di integrazione dell'assegno unico per i figli, connessa al beneficio del reddito di cittadinanza, per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 maggio 2023.
Le contestazioni mosse dall'Istituto previdenziale si fondano sull'omessa dichiarazione, nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), della partecipazione societaria detenuta dalla ricorrente nella società “Immobilfin s.r.l.”, pari al 100% del capitale sociale, per un valore complessivo di € 35.815,00.
Tale omissione è stata oggetto di procedimento penale (N. 1859/2024 R.G. notizie di reato N. 221/2025 R.G. GIP) conclusosi con sentenza di assoluzione pronunciata dal
Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 22 maggio 2025, allegata alle note d'udienza depositate il 04.11.2025.
La motivazione della sentenza penale evidenzia come l'omessa dichiarazione non possa essere qualificata come condotta dolosa o fraudolenta.
Il Giudice penale ha rilevato, come in effetti emerge dalla documentazione allegata, che l'ultimo bilancio della società risaliva al 31 dicembre 2019 ed è stato approvato il 29 aprile 2020 e che, dalla lettura del predetto documento contabile emerge un utile netto pari ad euro 5.840,00, importo inferiore al limite previsto dalla legge per quello che riguarda il patrimonio mobiliare (cfr. art. 2, comma 1, lettera b, numero 3, del decreto legge n. 4/2019).
È stato altresì osservato come, da quanto emerge dalla lettura del quadro FC2 delle
D.S.U. versate in atti, il modello predisposto a livello ministeriale non menziona chiaramente la partecipazione in società non azionarie (quale è la s.r.l.) e che, nel rappresentare la necessità di indicare il valore del rapporto finanziario al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della D.S.U., non fa alcun riferimento al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, così da trarre in inganno chi non sia esperto della materia previdenziale e assistenziale.
Si tratta di dati che possono in effetti aver indotto il ricorrente a ritenere che non vi fosse obbligo di dichiarazione del valore della quota azionaria posseduta, e che consente di ritenere sussistente la sua buona fede.
Il Giudice penale ha osservato come “Pertanto, non può escludersi che l'omessa dichiarazione per cui si procede sia derivata da un'assenza di riflessione, controllo e consequenziale verifica, con il conseguente erroneo convincimento che non vi fosse null'altro da dichiarare o che non si trattasse di vere e proprie componenti di reddito”.
Quest'ultima considerazione è indubbiamente rilevante anche nella vicenda in esame, dal momento che la buona fede dell'accipiens assume decisiva importanza nella valutazione dell'irripetibilità delle somme percepite precedentemente all'accertamento CP_ dell'indebito da parte dell'
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il ricorrente abbia percepito in buona fede le somme a titolo di integrazione dell'assegno unico per i figli, connessa al beneficio del reddito di cittadinanza, per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 maggio 2023. CP_
4- Le spese di lite, in ragione della peculiarità della fattispecie e della condotta dell' conseguente, comunque, all'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2043/2024 RG, così provvede:
1) dichiara irripetibili le somme erogate ad a titolo di Parte_1 integrazione dell'assegno unico per i figli, connessa al beneficio del reddito di cittadinanza, per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 maggio 2023.
2) Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/11/2025
Il Giudice
IA OV GN