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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1103 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
58 – C.F.: –, elettivamente domiciliato in Cremona – Piazza CodiceFiscale_1
Stradivari n. 12 - presso e nello studio dell'Avv. Monica Sgargi (C.F.: C.F._2
- PEC: - fax: 037236689), che lo rappresenta e difende per
[...] Email_1 procura in atti ( pec: Email_2
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gorizia n. 7/A – C.F.: –, elettivamente domiciliata in Civitavecchia CodiceFiscale_3
-via Alessandro Cialdi n. 3/d - presso e nello studio dell'Avv. Claudio Arcadi (C.F.:
[...]
– PEC: – fax 0766/24986), che C.F._4 Email_3 la rappresenta e difende per procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.7.25 i signori e chiedevano al Tribunale Pt_1 Parte_2 di prendere atto degli accordi inter partes per la regolamentazione della potestà genitoriale rispetto al figlio minore nato a [...] in data [...] Persona_1
( ). C.F._5
Premettevano che con decreto del 27.4.2022 (R.G. 22/2022) il Tribunale di Civitavecchia aveva recepito le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto conformi agli interessi della prole prevedendo quanto segue:
1) il minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali prenderanno insieme le Persona_1 decisioni di maggiore importanza e interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
2) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare nel rapporto Parte_1 Parte_2 educativo , una reciproca tempestiva consultazione relativamente alle scelte da assumere nell'interesse del minore in tema di salute, istruzione, nonché attività ludiche, ricreative e sportive, garantendo che dette scelte tengano conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) Il minore sarà collocato e risiederà in via prevalente presso la madre a Civitavecchia. Il padre potrà 2 vedere il figlio nel luogo di residenza di quest'ultimo in Civitavecchia previo appuntamento con la sig.ra tenendo comunque conto delle esigenze di quest'ultima e del minore stesso, Parte_2 ed inoltre terrà con sé a Cremona il figlio: a) dieci giorni al mese (dal terzo venerdì alla quarta domenica del mese), in modo che rimanga Per_1 assente dal nido e dalla scuola materna non più di cinque giorni consecutivi per andare a Cremona dal padre. Il sig. preleverà il minore dall'abitazione della madre in Parte_1 Per_1
Civitavecchia il venerdì alle ore 14,00 e lo riconsegnerà alla madre a Civitavecchia la domenica entro e non oltre le 19,30. Tale disciplina sarà in vigore fino all'inizio della prima elementare che sarà frequentata dal minore e a quel punto i sigg.ri e si impegnano a Parte_1 Parte_2 stabilire tempestivamente tra loro una nuova disciplina delle frequentazioni che tenga in debito conto i maggiori impegni scolastici del minore;
b) durante le festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze scolastiche (21-29/12 o 30/12-6/1), in modo che, ad anni alterni, lo stesso trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro. La disciplina del periodo delle festività natalizie (21-29/12 ovvero 30/12-6/1, si sostituisce, e non già si aggiunge, al periodo di permanenza di presso il padre di cui al precedente punto a) (dal terzo venerdì Per_1 alla quarta domenica del me mbre. Resta inteso che il sig. terrà in ogni caso Pt_1 Per_1 dal terzo venerdì alla quarta domenica del mese di gennaio anche quando il minore, nel rispetto della disciplina dell'alternanza, starà con il padre nel periodo 30/12 – 6/01, come sopra disciplinato al presente punto a). In occasione delle festività natalizie il minore verrà prelevato dal padre a Civitavecchia alle ore 14,00 del 21 dicembre ovvero del 30 dicembre (in base all'alternanza concordata) e riconsegnato dal padre alla madre entro e non oltre le ore 19,30 presso l'abitazione materna a Civitavecchia;
c) durante le festività pasquali il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze scolastiche (giovedì, venerdì, sabato ovvero domenica, lunedì, martedì); inizialmente, a partire dall'anno 2022, il minore trascorrerà i giorni di Pasqua e di Pasquetta nonché il martedì successivo con quello dei genitori con cui avrà trascorso il periodo dal Capodanno all'Epifania (30/12-6/1). Il minore verrà prelevato dal padre a Civitavecchia il mercoledì alle ore 15,30 ovvero alle ore 14,30 del sabato (in base all'alternanza concordata) e lo riconsegnerà a Civitavecchia presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 19,30 del sabato nel primo caso e del martedì nel secondo caso. d) le festività/ponti (1° maggio – 2 giugno – 1° novembre – 8 dicembre) verranno trascorse dal minore con la madre;
e) nel mese di luglio starà con il padre dal giorno 11 al giorno 31 (20 giorni) e nel mese di Per_1 agosto dal giorno 17 al giorno 31 (quattordici giorni). In entrambi i casi il minore verrà prelevato dal padre a Civitavecchia alle ore 14,30 e riconsegnato dal padre a Civitavecchia presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 19,30; f) i contatti telefonici tra ciascun genitore e il figlio quando questo sarà presso l'altro genitore dovranno essere giornalieri, di durata contenuta e ad orario stabilito e agevolato dall'altro genitore;
4) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il sig. si Per_1 Parte_1 impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a de di Parte_2 gennaio 2022, la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra ovvero secondo le diverse modalità Parte_2 che saranno da quest'ultima comunicate. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat rispetto alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
5) le spese medico sanitarie, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative afferenti il figlio minore saranno a carico del sig. nella misura del 50% ed a Per_1 Parte_1 carico della sig.ra nella restante misura del 50%. In particolare le parti precisano e Parte_2 si danno reciproc 3
a) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali non da banco prescritti dal medico curante e/o dal medico specialista;
b) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specifici in libera professione ed interventi chirurgici, spese per viaggi e soggiorni per visite e terapie presso strutture specialistiche anche fuori regione, terapie riabilitative e palestra, terapie logopediche, psicomotorie e psicoterapiche, spese mediche specialistiche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale;
le seguenti spese scolastiche (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, asilo nido pubblico e scuola materna pubblica nonché asilo nido privato e scuola materna privata, questi ultimi (asilo nido privato e scuola materna privata) da individuarsi tempestivamente di comune accordo tra le parti, nel caso in cui non risultasse possibile l'iscrizione del minore all'asilo nido pubblico ed alla scuola materna pubblica per mancato accoglimento della domanda d'iscrizione e/o per non soddisfacimento dei requisiti di ammissione ai posti messi a disposizione dal di CP_1
Civitavecchia; gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, materiali di corredo scolastico di inizio anno;
le seguenti spese scolastiche (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi e vacanze scolastiche senza genitori;
le seguenti spese parascolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività ludiche, attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori. Il genitore che non avrà anticipato le spese provvederà all'immediato rimborso delle spese relative alla sua quota all'altro genitore previa esibizione da parte di quest'ultimo dei giustificativi di spesa;
Sul presupposto del sopravvenire di circostanze che imponevano una diversa regolamentazione (frequentazione delle scuole elementari da parte del minore) le parti esponevano di avere raggiunto il seguente accordo: il minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali prenderanno Persona_1 insieme le decisioni di maggiore importanza e interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
2) i sigg.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare nel Parte_1 Parte_2 rapporto educativo del figlio garantendo, in particolare, una reciproca tempestiva consultazione relativamente alle scelte da assumere nell'interesse del minore in tema di salute, istruzione, nonché attività ludiche, ricreative e sportive, garantendo che dette scelte tengano conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3) il minore sarà collocato e risiederà in via prevalente presso la madre a Civitavecchia. Il padre potrà vedere il figlio nel luogo di residenza di quest'ultimo in Civitavecchia previo appuntamento con la sig.ra , tenendo comunque conto delle esigenze di Parte_2 quest'ultima e del minore stesso, ed inoltre terrà con sé a Cremona il figlio: a) tre giorni al mese (dal terzo venerdì del mese alla domenica successiva); consegna e riconsegna del minore avverranno, anche per i casi di cui alle successive lettere b), c) nell'atrio della stazione di Pisa alle ore 17. Qualora i genitori fossero impossibilitati per qualsiasi motivo ad accompagnare nel tragitto Civitavecchia/Pisa/Cremona Per_1 potranno avvalersi per l'incombente di una persona di loro fiducia;
4
b) durante le festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze scolastiche (22-30/12 o 30/12-6/1), in modo che, ad anni alterni, lo stesso trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro. La disciplina del periodo delle festività natalizie (22- 30/12 ovvero 30/12-6/1, si sostituisce, e non già si aggiunge, al periodo di permanenza di presso Per_1 il padre di cui al precedente punto a) (dal terzo venerdì alla successiva domenica del mese di dicembre). Resta comunque inteso che il sig. terrà in ogni caso dal terzo venerdì alla Pt_1 Per_1 successiva domenica del mese di gennaio quando il minore, nel rispetto della disciplina dell'alternanza, starà con il padre nel periodo 30/12 – 6/01, come sopra disciplinato al presente punto a); c) durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente coi Per_1 genitori tutto il periodo delle vacanze scolastiche (dal giovedì santo al martedì successivo). Nel 2026 trascorrerà la Pasqua con la madre come inizio dell'alternanza. Le Per_1 festività pasquali presso il padre nel mese si sostituiscono, e non già si aggiungono, al periodo di permanenza di cui al precedente punto a) (dal terzo venerdì alla successiva domenica del mese). Resta comunque inteso che il sig. terrà in ogni caso dal terzo venerdì alla Pt_1 Per_1 successiva domenica del mese di aprile quando il minore, nel rispetto della disciplina dell'alternanza, starà con il padre nel periodo pasquale a cavallo tra i mesi di marzo e aprile. Se la domenica di Pasqua in cui deve stare con la madre coincide con quella Per_1 successiva al terzo venerdì del mese di cui al punto a), il padre terrà con sé il figlio dal secondo venerdì alla domenica successiva;
d) tutte le altre festività/ponti (1 maggio – 2 giugno – 1 novembre – 8 dicembre) verranno trascorse con la madre;
e) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre starà col padre 73 (settantatre Per_1 giorni complessivi così ripartiti:
25 giorni a giugno (dal 06 al 30/06)
20 giorni a luglio (dal 06. al 25/07)
15 giorni a agosto (dal 06 al 20/08)
13 giorni a settembre (dal 01 al 13/09) Consegna e riconsegna del minore avverranno, anche durante le vacanze estive nell'atrio della stazione di Pisa alle ore 17, ad eccezione di 4 volte all'anno (somma di prelievi o riconsegne distintamente considerati) che verrà prelevato o consegnato dal padre Per_1
a Civitavecchia, presso l'abitazione della madre, in base a come riuscirà ad organizzarsi il signor , che dovrà comunicarlo alla signora almeno tre giorni prima. In tali Pt_1 Parte_2 casi, il cui computo avrà inizio dal 1.1.2026, il prelievo e la riconsegna del minore avverranno rispettivamente alle ore 14.30 e alle 18.30. Nell'eventualità che il bambino trascorra parte delle vacanze estive nelle vicinanze di Civitavecchia, la madre potrà vedere il figlio, previo appuntamento con il sig. , tenendo comunque conto delle esigenze di Pt_1 quest'ultimo e del minore stesso;
f) i contatti telefonici tra ciascun genitore e il figlio quando questo sarà presso l'altro genitore dovranno essere giornalieri, di durata contenuta e ad orario stabilito e agevolati dall'altro genitore;
4) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il sig. Per_1 Parte_1 si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra , a decorrere Parte_2 dal mese di settembre 2025 la somma di euro 250 (duecentocinquanta) da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2 ovvero secondo le diverse modalità che saranno da quest'ultima comunicate. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat rispetto alla variazione dei prezzi al 5 consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
l'assegno unico universale verrà diviso al 50% tra i genitori. L'indennità di accompagnamento continuerà ad essere incassata dalla madre che provvederà mensilmente a riconoscerne un terzo al padre sul conto corrente a lui intestato;
5) le spese medico sanitarie, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative afferenti il figlio minore saranno a carico del sig. nella Per_1 Parte_1 misura del 50% ed a carico della sig.ra nella restante misura del 50%. In Parte_2 particolare, le parti precisano e si danno reciprocamente atto che: a) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali non da banco prescritti dal medico curante e/o dal medico specialista;
b) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specifici in libera professione ed interventi chirurgici, spese per viaggi e soggiorni per visite e terapie presso strutture specialistiche anche fuori regione, terapie riabilitative e palestra, terapie logopediche, psicomotorie e psicoterapiche, spese mediche specialistiche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) le seguenti spese scolastiche (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, asilo nido pubblico e scuola materna pubblica nonché asilo nido privato e scuola materna privata, questi ultimi (asilo nido privato e scuola materna privata) da individuarsi tempestivamente di comune accordo tra le parti, nel caso in cui non risultasse possibile l'iscrizione del minore all'asilo nido pubblico ed alla scuola materna pubblica per mancato accoglimento della domanda d'iscrizione e/o per non soddisfacimento dei requisiti di ammissione ai posti messi a disposizione dal Comune di Civitavecchia;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, materiali di corredo scolastico di inizio anno;
d) le seguenti spese scolastiche (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi e vacanze scolastiche senza genitori;
e) le seguenti spese parascolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività ludiche, attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori. Il genitore che non avrà anticipato le spese provvederà all'immediato rimborso delle spese relative alla sua quota all'altro genitore previa esibizione da parte di quest'ultimo dei giustificativi di spesa;
6) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
7) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. Esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
6
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1103/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia del 27.4.2022 (R.G. 22/2022) nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1103 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
58 – C.F.: –, elettivamente domiciliato in Cremona – Piazza CodiceFiscale_1
Stradivari n. 12 - presso e nello studio dell'Avv. Monica Sgargi (C.F.: C.F._2
- PEC: - fax: 037236689), che lo rappresenta e difende per
[...] Email_1 procura in atti ( pec: Email_2
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gorizia n. 7/A – C.F.: –, elettivamente domiciliata in Civitavecchia CodiceFiscale_3
-via Alessandro Cialdi n. 3/d - presso e nello studio dell'Avv. Claudio Arcadi (C.F.:
[...]
– PEC: – fax 0766/24986), che C.F._4 Email_3 la rappresenta e difende per procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.7.25 i signori e chiedevano al Tribunale Pt_1 Parte_2 di prendere atto degli accordi inter partes per la regolamentazione della potestà genitoriale rispetto al figlio minore nato a [...] in data [...] Persona_1
( ). C.F._5
Premettevano che con decreto del 27.4.2022 (R.G. 22/2022) il Tribunale di Civitavecchia aveva recepito le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto conformi agli interessi della prole prevedendo quanto segue:
1) il minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali prenderanno insieme le Persona_1 decisioni di maggiore importanza e interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
2) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare nel rapporto Parte_1 Parte_2 educativo , una reciproca tempestiva consultazione relativamente alle scelte da assumere nell'interesse del minore in tema di salute, istruzione, nonché attività ludiche, ricreative e sportive, garantendo che dette scelte tengano conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) Il minore sarà collocato e risiederà in via prevalente presso la madre a Civitavecchia. Il padre potrà 2 vedere il figlio nel luogo di residenza di quest'ultimo in Civitavecchia previo appuntamento con la sig.ra tenendo comunque conto delle esigenze di quest'ultima e del minore stesso, Parte_2 ed inoltre terrà con sé a Cremona il figlio: a) dieci giorni al mese (dal terzo venerdì alla quarta domenica del mese), in modo che rimanga Per_1 assente dal nido e dalla scuola materna non più di cinque giorni consecutivi per andare a Cremona dal padre. Il sig. preleverà il minore dall'abitazione della madre in Parte_1 Per_1
Civitavecchia il venerdì alle ore 14,00 e lo riconsegnerà alla madre a Civitavecchia la domenica entro e non oltre le 19,30. Tale disciplina sarà in vigore fino all'inizio della prima elementare che sarà frequentata dal minore e a quel punto i sigg.ri e si impegnano a Parte_1 Parte_2 stabilire tempestivamente tra loro una nuova disciplina delle frequentazioni che tenga in debito conto i maggiori impegni scolastici del minore;
b) durante le festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze scolastiche (21-29/12 o 30/12-6/1), in modo che, ad anni alterni, lo stesso trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro. La disciplina del periodo delle festività natalizie (21-29/12 ovvero 30/12-6/1, si sostituisce, e non già si aggiunge, al periodo di permanenza di presso il padre di cui al precedente punto a) (dal terzo venerdì Per_1 alla quarta domenica del me mbre. Resta inteso che il sig. terrà in ogni caso Pt_1 Per_1 dal terzo venerdì alla quarta domenica del mese di gennaio anche quando il minore, nel rispetto della disciplina dell'alternanza, starà con il padre nel periodo 30/12 – 6/01, come sopra disciplinato al presente punto a). In occasione delle festività natalizie il minore verrà prelevato dal padre a Civitavecchia alle ore 14,00 del 21 dicembre ovvero del 30 dicembre (in base all'alternanza concordata) e riconsegnato dal padre alla madre entro e non oltre le ore 19,30 presso l'abitazione materna a Civitavecchia;
c) durante le festività pasquali il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze scolastiche (giovedì, venerdì, sabato ovvero domenica, lunedì, martedì); inizialmente, a partire dall'anno 2022, il minore trascorrerà i giorni di Pasqua e di Pasquetta nonché il martedì successivo con quello dei genitori con cui avrà trascorso il periodo dal Capodanno all'Epifania (30/12-6/1). Il minore verrà prelevato dal padre a Civitavecchia il mercoledì alle ore 15,30 ovvero alle ore 14,30 del sabato (in base all'alternanza concordata) e lo riconsegnerà a Civitavecchia presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 19,30 del sabato nel primo caso e del martedì nel secondo caso. d) le festività/ponti (1° maggio – 2 giugno – 1° novembre – 8 dicembre) verranno trascorse dal minore con la madre;
e) nel mese di luglio starà con il padre dal giorno 11 al giorno 31 (20 giorni) e nel mese di Per_1 agosto dal giorno 17 al giorno 31 (quattordici giorni). In entrambi i casi il minore verrà prelevato dal padre a Civitavecchia alle ore 14,30 e riconsegnato dal padre a Civitavecchia presso l'abitazione della madre entro e non oltre le ore 19,30; f) i contatti telefonici tra ciascun genitore e il figlio quando questo sarà presso l'altro genitore dovranno essere giornalieri, di durata contenuta e ad orario stabilito e agevolato dall'altro genitore;
4) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il sig. si Per_1 Parte_1 impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a de di Parte_2 gennaio 2022, la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra ovvero secondo le diverse modalità Parte_2 che saranno da quest'ultima comunicate. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat rispetto alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
5) le spese medico sanitarie, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative afferenti il figlio minore saranno a carico del sig. nella misura del 50% ed a Per_1 Parte_1 carico della sig.ra nella restante misura del 50%. In particolare le parti precisano e Parte_2 si danno reciproc 3
a) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali non da banco prescritti dal medico curante e/o dal medico specialista;
b) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specifici in libera professione ed interventi chirurgici, spese per viaggi e soggiorni per visite e terapie presso strutture specialistiche anche fuori regione, terapie riabilitative e palestra, terapie logopediche, psicomotorie e psicoterapiche, spese mediche specialistiche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale;
le seguenti spese scolastiche (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, asilo nido pubblico e scuola materna pubblica nonché asilo nido privato e scuola materna privata, questi ultimi (asilo nido privato e scuola materna privata) da individuarsi tempestivamente di comune accordo tra le parti, nel caso in cui non risultasse possibile l'iscrizione del minore all'asilo nido pubblico ed alla scuola materna pubblica per mancato accoglimento della domanda d'iscrizione e/o per non soddisfacimento dei requisiti di ammissione ai posti messi a disposizione dal di CP_1
Civitavecchia; gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, materiali di corredo scolastico di inizio anno;
le seguenti spese scolastiche (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi e vacanze scolastiche senza genitori;
le seguenti spese parascolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività ludiche, attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori. Il genitore che non avrà anticipato le spese provvederà all'immediato rimborso delle spese relative alla sua quota all'altro genitore previa esibizione da parte di quest'ultimo dei giustificativi di spesa;
Sul presupposto del sopravvenire di circostanze che imponevano una diversa regolamentazione (frequentazione delle scuole elementari da parte del minore) le parti esponevano di avere raggiunto il seguente accordo: il minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali prenderanno Persona_1 insieme le decisioni di maggiore importanza e interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
2) i sigg.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare nel Parte_1 Parte_2 rapporto educativo del figlio garantendo, in particolare, una reciproca tempestiva consultazione relativamente alle scelte da assumere nell'interesse del minore in tema di salute, istruzione, nonché attività ludiche, ricreative e sportive, garantendo che dette scelte tengano conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3) il minore sarà collocato e risiederà in via prevalente presso la madre a Civitavecchia. Il padre potrà vedere il figlio nel luogo di residenza di quest'ultimo in Civitavecchia previo appuntamento con la sig.ra , tenendo comunque conto delle esigenze di Parte_2 quest'ultima e del minore stesso, ed inoltre terrà con sé a Cremona il figlio: a) tre giorni al mese (dal terzo venerdì del mese alla domenica successiva); consegna e riconsegna del minore avverranno, anche per i casi di cui alle successive lettere b), c) nell'atrio della stazione di Pisa alle ore 17. Qualora i genitori fossero impossibilitati per qualsiasi motivo ad accompagnare nel tragitto Civitavecchia/Pisa/Cremona Per_1 potranno avvalersi per l'incombente di una persona di loro fiducia;
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b) durante le festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze scolastiche (22-30/12 o 30/12-6/1), in modo che, ad anni alterni, lo stesso trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro. La disciplina del periodo delle festività natalizie (22- 30/12 ovvero 30/12-6/1, si sostituisce, e non già si aggiunge, al periodo di permanenza di presso Per_1 il padre di cui al precedente punto a) (dal terzo venerdì alla successiva domenica del mese di dicembre). Resta comunque inteso che il sig. terrà in ogni caso dal terzo venerdì alla Pt_1 Per_1 successiva domenica del mese di gennaio quando il minore, nel rispetto della disciplina dell'alternanza, starà con il padre nel periodo 30/12 – 6/01, come sopra disciplinato al presente punto a); c) durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente coi Per_1 genitori tutto il periodo delle vacanze scolastiche (dal giovedì santo al martedì successivo). Nel 2026 trascorrerà la Pasqua con la madre come inizio dell'alternanza. Le Per_1 festività pasquali presso il padre nel mese si sostituiscono, e non già si aggiungono, al periodo di permanenza di cui al precedente punto a) (dal terzo venerdì alla successiva domenica del mese). Resta comunque inteso che il sig. terrà in ogni caso dal terzo venerdì alla Pt_1 Per_1 successiva domenica del mese di aprile quando il minore, nel rispetto della disciplina dell'alternanza, starà con il padre nel periodo pasquale a cavallo tra i mesi di marzo e aprile. Se la domenica di Pasqua in cui deve stare con la madre coincide con quella Per_1 successiva al terzo venerdì del mese di cui al punto a), il padre terrà con sé il figlio dal secondo venerdì alla domenica successiva;
d) tutte le altre festività/ponti (1 maggio – 2 giugno – 1 novembre – 8 dicembre) verranno trascorse con la madre;
e) nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre starà col padre 73 (settantatre Per_1 giorni complessivi così ripartiti:
25 giorni a giugno (dal 06 al 30/06)
20 giorni a luglio (dal 06. al 25/07)
15 giorni a agosto (dal 06 al 20/08)
13 giorni a settembre (dal 01 al 13/09) Consegna e riconsegna del minore avverranno, anche durante le vacanze estive nell'atrio della stazione di Pisa alle ore 17, ad eccezione di 4 volte all'anno (somma di prelievi o riconsegne distintamente considerati) che verrà prelevato o consegnato dal padre Per_1
a Civitavecchia, presso l'abitazione della madre, in base a come riuscirà ad organizzarsi il signor , che dovrà comunicarlo alla signora almeno tre giorni prima. In tali Pt_1 Parte_2 casi, il cui computo avrà inizio dal 1.1.2026, il prelievo e la riconsegna del minore avverranno rispettivamente alle ore 14.30 e alle 18.30. Nell'eventualità che il bambino trascorra parte delle vacanze estive nelle vicinanze di Civitavecchia, la madre potrà vedere il figlio, previo appuntamento con il sig. , tenendo comunque conto delle esigenze di Pt_1 quest'ultimo e del minore stesso;
f) i contatti telefonici tra ciascun genitore e il figlio quando questo sarà presso l'altro genitore dovranno essere giornalieri, di durata contenuta e ad orario stabilito e agevolati dall'altro genitore;
4) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il sig. Per_1 Parte_1 si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra , a decorrere Parte_2 dal mese di settembre 2025 la somma di euro 250 (duecentocinquanta) da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2 ovvero secondo le diverse modalità che saranno da quest'ultima comunicate. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat rispetto alla variazione dei prezzi al 5 consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
l'assegno unico universale verrà diviso al 50% tra i genitori. L'indennità di accompagnamento continuerà ad essere incassata dalla madre che provvederà mensilmente a riconoscerne un terzo al padre sul conto corrente a lui intestato;
5) le spese medico sanitarie, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative afferenti il figlio minore saranno a carico del sig. nella Per_1 Parte_1 misura del 50% ed a carico della sig.ra nella restante misura del 50%. In Parte_2 particolare, le parti precisano e si danno reciprocamente atto che: a) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali non da banco prescritti dal medico curante e/o dal medico specialista;
b) le seguenti spese medico sanitarie (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specifici in libera professione ed interventi chirurgici, spese per viaggi e soggiorni per visite e terapie presso strutture specialistiche anche fuori regione, terapie riabilitative e palestra, terapie logopediche, psicomotorie e psicoterapiche, spese mediche specialistiche non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) le seguenti spese scolastiche (da documentare) non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo, asilo nido pubblico e scuola materna pubblica nonché asilo nido privato e scuola materna privata, questi ultimi (asilo nido privato e scuola materna privata) da individuarsi tempestivamente di comune accordo tra le parti, nel caso in cui non risultasse possibile l'iscrizione del minore all'asilo nido pubblico ed alla scuola materna pubblica per mancato accoglimento della domanda d'iscrizione e/o per non soddisfacimento dei requisiti di ammissione ai posti messi a disposizione dal Comune di Civitavecchia;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, materiali di corredo scolastico di inizio anno;
d) le seguenti spese scolastiche (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi e vacanze scolastiche senza genitori;
e) le seguenti spese parascolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative (da documentare) richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività ludiche, attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori. Il genitore che non avrà anticipato le spese provvederà all'immediato rimborso delle spese relative alla sua quota all'altro genitore previa esibizione da parte di quest'ultimo dei giustificativi di spesa;
6) le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
7) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. Esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
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Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1103/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia del 27.4.2022 (R.G. 22/2022) nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone