Sentenza 3 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2019, n. 18592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18592 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da EL NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 26 gennaio 2018 anche nei confronti di De FR SI (parte civile) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.. Laura Formichini.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 26 gennaio 2018, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 15 ottobre 2015, con cui l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., perché, nella qualità di legale rappresentante della società Rotelli Metalli s.r.I., in casi non consentiti dalla legge, provocava emissioni di gas e fumo maleodoranti atte a molestare persone e, precisamente sul piazzale della ditta, collocava un grosso contenitore di metallo dove inseriva pezzi di legno Cattato - spezzoni di pannelli di compensato - cui appiccava il fuoco, provocando emissioni di fumo che si propagavano nei condomini adiacenti al piazzale della società (nel marzo 2013). 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta l'inosservanza dell'art.674 cod. pen., nella misura in cui la violazione sarebbe stata ritenuta sussistente esclusivamente per la percezione della fastidiosa acredine del fumo prodotto dallo stabilimento da parte dei testi sentiti nella fase dibattimentale;
dunque l'emissione olfattiva sarebbe stata valutata da soggetti diversi in modi diversi, mancando l'oggettività richiesta dalla giurisprudenza. A parere della difesa, inoltre, l'inciso contenuto nella disposizione di cui all'art. 674 cod. pen., «nei casi non consentiti dalla legge» dovrebbe essere interpretato come discrimine tra la condotta ex art. 844 cod. civ. e quella penalmente rilevante ai sensi dello stesso art. 674 cod. pen. Quindi gli agenti della polizia provincia'e intervenuti avrebbero dovuto individuare se si fosse integrata la violazione di norme .rr perative, quantificando l'emissione in termini tecnici. 2.2. - Con un secondo motivo, la difesa censura la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, diretta conseguenza dell'erronea applicazione della norma penale lamentata nel primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze attinenti a valutazioni di fatto, di per sé non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Preliminarmente, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte in relazione alla mancanza di specifici valori-limite per le immissioni olfattive, che non rientrano nell'ambito della disciplina dell'inquinamento atmosferico e che determinano il configu-arsi del reato di cui all'art. 674 cod. pen. al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ.; limite che funge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dello stesso art. 674 cod. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011; Sez. 3, n. 15592 del 24/03/2011, Rv. 250868; Sez. 3 n. 19206 del 27/03/2008, Rv. 239874; Sez. 1, n. 16693 del 27/03/2008, Rv. 240117; Sez. 3, n. 2475 del 09/10/2007, Rv. 238447). Orbene, è pacifico che «se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggetti va mente percepito dagli stessi dichiaranti» (Sez. 3, n. 37037 del 26/09/12). Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la Corte d'appello e il Tribunale hanno correttamente evidenziato che le testimonianze delle persone offese sono circostanziate, tra loro sostanzialmente sovrapponibili e suffragate, nella loro oggettività, dalle segnalazioni che sono state inviate alle autorità competenti;
mentre la diversità di quantificazione dell'acredine del fumo provocato dall'imputato - certamente al di fuori dei casi consentiti dalla legge - nelle testimonianze delle persone offese e del personale di polizia intervenuto non è di per sé sufficiente ad escludere l'attitudine alla molestia. Deve poi richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata, dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti in toto inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U. n. 32/2000; Sez. U. n. 23428/2005). Nel caso di;
Ipecie, dal momento che la sentenza di appello è stata pronunciata in data 26/01/2018 e che la prescrizione del reato - commesso nel marzo 2013 - sarebbe matura:a nel marzo, a fronte di un ricorso inammissibile, deve ritenersi precluso il rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declara:oria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle am