Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 37/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 30.07.2024 al n. 37/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 29.07.2024
DA
(C.F. - P. IVA , in persona del legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv. Marta Odorizzi (C.F.: E
– PEC – fax n. 0461 C.F._1 Email_1
886885) e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli (C.F.: - PEC C.F._2
t) ed elettivamente domiciliato presso Email_3
l'Ufficio Legale dell' sito a Trento (TN), Via delle Orfane n. 8, giusta mandato telematico Pt_1 in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giovanni Guarini (C.F.: – PEC: del Foro di C.F._4 Email_4
Rovereto (TN) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto
(TN), Piazza Damiano Chiea 16, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Ripetizione di indebito
1
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Trento n. 45 del 26.3.2024 e, per l'effetto, nel merito respingere il ricorso del signor in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare Controparte_1 tutte le domande formulate dalla parte ricorrente, odierna parte appellata, nei confronti dell' Spese di causa rifuse. Pt_1
DI PARTE APPELLATA:
All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. In subordine rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, che si solleva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 dell'art. dell'art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 22/2015, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1 tribunale di Trento, sezione Lavoro, e premesso: Pt_1
-che, con decorrenza dall'8.10.2019, l' li ha attribuito il diritto di ricevere l'indennità Pt_1 disoccupazione NASpI, per un periodo di 287 giornate (doc. 1 fasc. ric.);
-che, con decorrenza dall'1.8.2020, l' in accoglimento della domanda proposta dal Pt_1 ricorrente in data 13.7.2020 (doc. 3 fasc.ric.), gli ha attribuito il diritto di ricevere la pensione anticipata ex art. 24 co. 3, lett. b), 6 e 7 D. L. 6.12.2011, n. 201 conv. in L. 22.12.2011, n. 214
VOART sub n. 3036991;
-che l' ha omesso di corrispondergli l'indennità disoccupazione NASpI relativa al Pt_1 mese di luglio 2020;
-che, con comunicazione del 29.7.2022 (doc. 4 fasc.ric.), l' gli ha chiesto in Pt_1 ripetizione la somma di € 1.086,39, corrispondente alla indennità disoccupazione NASpI da lui ricevuta in relazione al mese di giugno 2020 proponeva le seguenti domande
1)domanda volta ad accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità disoccupazione NASpI relativa al mese di luglio 2020, con conseguente condanna dell' , al pagamento della relativa somma (domanda rinunciata); Pt_1
2 2)domanda volta ad accertare l'insussistenza, in capo all' del diritto alla ripetizione Pt_1 della somma di € 1.086,39, corrispondente all' indennità disoccupazione NASpI ricevuta in relazione al mese di giugno 2020.
A fondamento della propria pretesa l' poneva: Pt_1
-in punto di fatto, la circostanza che “il ricorrente risulta aver raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata in data 29/02/2020, e considerata, la finestra di 3 mesi prevista dall'articolo 15 comma 1 del DL 4/2019, la prima decorrenza utile era 01/06/2020”;
-in punto di diritto, il disposto ex art. 11 lett. d) d.lgs. 22/2015, secondo cui “…il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Rilevava il tribunale che “La questione sottesa alla spettanza dell'indennità disoccupazione
NASpI nel mese di giugno 2020 consiste nello stabilire se, ai fini dell'applicazione della decadenza ex art. 11, lett. d) d.lgs. 22/2015, la presentazione della domanda da parte dell'avente diritto rientra tra “i requisiti per il pensionamento… anticipato”.
All'esito di una serie articolata di verifiche normative il tribunale accoglieva il ricorso.
Nella fase conclusiva della motivazione riteneva il tribunale “che la trasformazione di un diritto soggettivo (il cui esercizio è essenzialmente libero) in un onere (il cui assolvimento
è necessario per conseguire un vantaggio o evitare una perdita) dovrebbe essere prevista da una norma espressa e non già dedotta in via interpretativa mediante un'operazione ermeneutica quanto meno opinabile, non essendo sorretta dalla littera legis (che, anzi, depone per una soluzione diversa, come ha acutamente evidenziato Corte Appello Roma
6.4.2021, n. 1127, rilevando che l'art. 11, lett. d) d.lgs. 22/2015 utilizza la locuzione
“raggiungimento dei requisiti del pensionamento”, da intendersi come concreta acquisizione della pensione, e non già quella di “raggiungimento dei requisiti della pensione”, da intendersi quali requisiti per l'accesso teorico alla pensione). La necessità di una norma espressa (che in ordine alla questione in esame non sussiste) era ancora più impellente se si considera che la trasformazione in onere riguarderebbe un diritto, quale quello avente ad oggetto la pensione di anzianità, che non ha soltanto natura patrimoniale, incidendo sulla vita lavorativa e, quindi, attenendo anche a quei beni della personalità (la dignità, la professionalità in senso soggettivo, l'immagine, la reputazione) che trovano realizzazione e soddisfacimento nel lavoro.
L'assoggettamento del lavoratore disoccupato all'onere di presentare la domanda di pensione di anzianità (che, invece, non sussiste per il lavoratore occupato, il quale è libero di esercitare o meno il diritto alla pensione anticipata) non trova una sufficiente giustificazione nel fatto che il lavoratore fruisce dell'indennità disoccupazione NASpI, atteso che, stante la pacifica incompatibilità tra quest'ultima prestazione e quella
3 pensionistica, comporta che il costo per l'erogazione dell' indennità disoccupazione NASpI si accompagna necessariamente realizzato dall'ente previdenziale grazie alla mancata corresponsione del rateo di pensione. In definitiva, merita accoglimento la domanda di parte ricorrente”.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di integrale/parziale riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte che l'appello è fondato.
A fronte del recente orientamento giurisprudenziale della SC riportato in appello a nulla giovano le argomentazioni di parte appellata, che fanno perno su pronunce di merito e sulle argomentazioni sviluppate in sentenza di primo grado.
La sentenza di cui a pg. 7 dell'appello non consente, a parere della Corte, pur a fronte degli argomenti dettagliatamente illustrati dal primo giudice ed ora dalla difesa dell'appellato, la condivisione della soluzione colà adottata e ciò proprio per quel riferimento in parallelismo alla NASPI che è contenuto nella sentenza, specificamente riferita alla ASPI.
L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.
Cass. 11965/2024, nella cui parte motiva è dato leggere, per quanto qui rileva:
Si tratta di dirimere se il diritto alla prestazione di disoccupazione, sia essa ASpI o Mini
ASpI, venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità
4 oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'assicurato (nella specie intervenuta nel 2016);
10.invero, l'art. 2, comma 40, legge 28.6.2012 n. 9………..
3.l'erronea interpretazione dei Giudici del gravame ha attribuito rilievo centrale alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità da parte dell'assicurato rimettendo, in tal guisa, la nascita del diritto alla pensione e/o la perdita del diritto alla prestazione di sostegno al reddito, all'iniziativa dell'assicurato pretermettendo il requisito costitutivo, rinveniente dal dettato normativo, dell'avvenuta maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per accedere alla predetta pensione di anzianità;……………… controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
17.né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato; ………..
9.l'impianto interpretativo qui illustrato è ulteriormente confortato dalla inequivoca disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 41, della legge n. 92 del 2012 (che recita:
«La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire») applicabile anche con riferimento alla NASpI in virtù del rinvio di cui all'art. 14 del d.lgs n. 22 del 2015 cit. secondo il quale «alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di
ASpI in quanto compatibili».
Analogamente Cass. 11659/2024: La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità
e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.
La quale in motivazione così si esprime:
Se il lavoratore, pur avvalendosi dell'ausilio di un patronato, non si è avveduto della facoltà di reclamare, sin dal primo settembre 2019, la pensione di vecchiaia anticipata, e ha richiesto la NASpI, «prestazione assistenziale […] meno vantaggiosa» (pagina 6 della sentenza), l' è incorso in un errore ancor più grave, in quanto ha concesso la NASpI, Pt_1 pur disponendo di un estratto conto che già attestava la presenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico……………..
5 La Corte di merito muove dal presupposto che, nel caso di specie, sia applicabile la disciplina speciale sull'indebito assistenziale, «assoggettato ad una disciplina settoriale eccentrica rispetto alla […] regola privatistica dell'art. 2033 c.c.» (pagina 5 della pronuncia d'appello). 3.– Tale presupposto è contestato dall' che inquadra la NASpI Pt_1 tra le prestazioni previdenziali non pensionistiche, assoggettate, quanto alla ripetizione, alla disciplina comune dell'art. 2033 cod. civ………………….
Il presente giudizio verte sulla fondatezza della pretesa dell' che agisce in ripetizione Pt_1 per l'importo della NASpI (Euro 2.275,50) che sostiene di avere indebitamente corrisposto dopo il maturare dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (settembre
2019). L' assume che la NASpI spetti soltanto fino alla maturazione del diritto di CP_2 conseguire la pensione di vecchiaia anticipata e invoca, a tale riguardo, i principi enunciati da questa Corte nella fattispecie affine dell'indennità di mobilità (Cass., sez. lav., 5 febbraio
2018, n. 2697), secondo una giurisprudenza consolidata nell'annettere rilievo alla maturazione del diritto e nel reputare ininfluenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico. 6.– La Corte d'appello di Genova, nel confermare le statui…………
«a fronte di una domanda di NASpI ed in assenza di una domanda di pensione, l' non Pt_1 aveva ragione di approfondire la situazione pensionistica dell'assicurato più di quanta ne avesse di cercare di erogargli tempestivamente la prestazione di disoccupazione».
E' ben vero che in detta sentenza si richiama anche il principio dell'affidamento incolpevole del richiedente, secondo una disamina che va effettuata tenendo conto di elementi rilevanti quali: il perdurare dell'attribuzione nel tempo ( nella specie un solo mese); l'importo delle somme richieste ( modesto nel caso in esame). Per cui nessun impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita si può ritener verificato.
Orientamento ribadito da Cass. 22877/2024.
Come si vede non si tratta di una pronuncia isolata, molte altre essendo intervenute con il medesimo orientamento.
E si è anche considerato il profilo del legittimo affidamento.
La riforma sarà parziale, nel senso che nulla viene modificato in relazione al capo del dispositivo che ha dato atto della rinuncia ad una parte della domande del ricorrente.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere interamente compensate, vertendosi in fattispecie che si è venuta definendo sotto il profilo interpretativo nelle more del giudizio d'appello.
p.q.m.
6 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 37/2024 RG LAV, così provvede:
1)in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n. 45/2024
(pubblicata in data 26.03.2024) respinge la domanda di , formulata nel Controparte_1 ricorso introduttivo di primo grado e relativa alla ritenuta insussistenza del diritto di Pt_1 alla ripetizione della somma di € 1.086,39, corrispondente all'indennità di disoccupazione
NASPI ricevuta in relazione al mese di giugno 2020;
2)compensa interamente tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Trento 13.03.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
7