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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8169/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110061633524000 TARES 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 23.9.2024 al comune di Catania ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia,
(AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 3.7.2024, (limitatamente alla somma di
€ 540,39 dovuta per tassa smaltimento rifiuti non versata nel 2010, di cui alla cartella presupposta identificata con numero finale 524, ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e della cartella presupposta;
2. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. per intervenuta prescrizione del credito azionato, maturata anche successivamente alla notifica asserita degli atti presupposti;
4. per incongrua motivazione dell'atto opposto;
in particolare per omessa indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi e delle sanzioni applicate;
5. per insussistenza in concreto del prescritto presupposto impositivo, poiché sin dal 1999 esso ricorrente
è residente nel comune di Adrano e non più in quello di Catania;
ed inoltre perché la tassa in questione relativa all'immobile di Indirizzo_1 di Catania è stata regolarmente pagata dai propri parenti che vi abitano.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
Il comune di Catania, costituitosi in persona del sindaco pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 9.1.2026 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, laddove si consideri che non è stata prodotta prova alcuna dell'avvenuta notifica della cartella presupposta al contribuente da parte di ADER che, sebbene all'uopo onerata, ha preferito restare contumace.
In base a consolidato assunto giurisprudenziale, la mancata notifica degli atti presupposti inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretese tributarie azionate, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Il credito tributario per cui si procede, relativo all'anno di imposta 2010, risulta inoltre prescritto in esito all'esame della documentazione in atti, atteso che, in difetto di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti o di altri atti interruttivi, l'intimazione opposta risulta notificata ben oltre il termine prescrizionale quinquennale di legge, ovverosia in data 3.7.2024.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, resta assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata identificata con numero finale 524, in tal modo riducendo l'intimazione opposta alla cartella non annullata;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in data 22.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8169/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110061633524000 TARES 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 23.9.2024 al comune di Catania ed all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia,
(AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 3.7.2024, (limitatamente alla somma di
€ 540,39 dovuta per tassa smaltimento rifiuti non versata nel 2010, di cui alla cartella presupposta identificata con numero finale 524, ivi indicata), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e della cartella presupposta;
2. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. per intervenuta prescrizione del credito azionato, maturata anche successivamente alla notifica asserita degli atti presupposti;
4. per incongrua motivazione dell'atto opposto;
in particolare per omessa indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi e delle sanzioni applicate;
5. per insussistenza in concreto del prescritto presupposto impositivo, poiché sin dal 1999 esso ricorrente
è residente nel comune di Adrano e non più in quello di Catania;
ed inoltre perché la tassa in questione relativa all'immobile di Indirizzo_1 di Catania è stata regolarmente pagata dai propri parenti che vi abitano.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
Il comune di Catania, costituitosi in persona del sindaco pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 9.1.2026 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, laddove si consideri che non è stata prodotta prova alcuna dell'avvenuta notifica della cartella presupposta al contribuente da parte di ADER che, sebbene all'uopo onerata, ha preferito restare contumace.
In base a consolidato assunto giurisprudenziale, la mancata notifica degli atti presupposti inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretese tributarie azionate, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Il credito tributario per cui si procede, relativo all'anno di imposta 2010, risulta inoltre prescritto in esito all'esame della documentazione in atti, atteso che, in difetto di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti o di altri atti interruttivi, l'intimazione opposta risulta notificata ben oltre il termine prescrizionale quinquennale di legge, ovverosia in data 3.7.2024.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, resta assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata identificata con numero finale 524, in tal modo riducendo l'intimazione opposta alla cartella non annullata;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in data 22.1.2026