Art. 2.
L'assistenza di malattia e' limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.
Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane per le malattie in corso al momento della cessazione dell'occupazione medesima fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno.
L'assistenza di malattia e' limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.
Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane per le malattie in corso al momento della cessazione dell'occupazione medesima fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno.