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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 437/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 437/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
1. nato a [...] il [...] C.F: Controparte_1 C.F._1
e residente in [...]2 Ardea Roma (RM) - cap: 00040, pec:
Email_1
[...
nato a [...] il [...] C.F: e residente Parte_1 C.F._2 in Via Miglioramento 107 Anzio Roma (RM) – cap: 00042, pec: Email_2
[...
nato a [...] il [...] C.F: ultima Parte_2 C.F._3 residenza in Italia in Viale Spagna 99 Pomezia Roma – cap: 00071
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. ) del Foro di C.F._4
Firenze,, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrenti -
CONTRO
(C.F. ) - in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
21; rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Ruperto (C.F. , in C.F._5 forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_1
n 37875/7313 del 22/03/2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 23/1/2025, , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 chiedevano all'intestato Tribunale di: “-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno
2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n.
197/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-
2026”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della
Costituzione;
2 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell' convenuto alla CP_2 corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/11/2025 per chiedere al Tribunale CP_2 adito di: “In via preliminare di rito: dichiarare la domanda del Sig. improponibile CP_1 ex art 443 cpc, e improcedibili sempre ex art 443 c.p.c.le domande dei tre ricorrenti;
in subordine in via di principale nel merito, dichiarare le domande inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale rispetto alle domande proposte (rivalutazione per il futuro 2026-
2027) e infondate per tutto quanto sovraesposto e perché carenti di qualsiasi conteggio idoneo a dimostrare il concreto pregiudizio subito e l'incostituzionalità rispetto ai principi ribaditi da ultimo da Corte Costituzionale n. 19/25 e n. 167/25; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 2/12/2025.
Preliminarmente si osserva che la memoria di costituzione dell' è tardiva poiché CP_2
l' si è costituito oltre i dieci giorni prima della prima udienza di trattazione, ciò CP_2 significa che sono inammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e i documenti prodotti;
ammissibili sono tuttavia le mere difese spiegate nell'atto. All'esito della prima udienza di trattazione veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.I ricorrenti sono tutti in quiescenza e beneficiano di trattamenti pensionistici di importo lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo e sono destinatari delle previsioni CP_2
3 di cui ai commi 309 dell'art. 1 L. n. 197/2022 e 135 dell'art. 1 L. n. 213/2023 che prevedono la riduzione per il periodo 2023-2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4-quattro-volte il minimo;
per tali ragioni, hanno il diritto alla CP_2 integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente -per l'anno
2023- dall'01.01.2026 e per l'anno 2024- dall'01.01.2027, con condanna dell' alla CP_2 corresponsione delle somme eventualmente maturate e non percepite, maggiorate dagli interessi e rivalutazione. In subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, chiedono la rimessione degli atti di giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38,
53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione. Concludono chiedendo di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al versamento delle quote di pensione, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, CP_ comma 135, L. n. 213/2023 e con condanna dell' ad erogare le differenze dovute di pensione senza le decurtazioni.
5. L' si è costituito in giudizio per chiedere in primis l'improcedibilità del ricorso per CP_2 omessa presentazione della domanda amministrativa ex art 443 cpc;
in subordine nel merito chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto dell'interesse ad agire concreto ed attuale atteso che i ricorrenti chiedono la rivalutazione futura per l'anno 2023 dal 1/1/2026 e per l'anno 2024 dal 1/1/2027; in ogni caso chiedeva dichiararsi infondato il ricorso per legittimità costituzionale dell'art 1 comma 309 L 197/2022 e dell'art. 1 comma 135 L
213/2023 dichiarata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 19/2025 e n. 167/2025 (che hanno dichiarato la legittimità costituzionale del blocco della perequazione stabilito dall'art 1 co 309 L 197/2022).
6. L'eccezione di improcedibilità sollevata dall' è una eccezione rilevabile d'ufficio e CP_2 quindi è ammissibile. Dagli allegati sub n 1 del ricorso emerge che la domanda amministrativa è stata fatta da il 22/12/2023 e da il 5/3/2024 per entrambi la CP_1 Pt_1 domanda è stata presentata e, al momento dell'introduzione del presente giudizio, era decorso
4 il termine di 120 giorni, mentre per non vi è prova dell'esito della notifica all' ; Pt_2 CP_2 dunque per la domanda è improcedibile. Pt_2
7. Nel merito il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire poiché tutti i ricorrenti hanno agito in giudizio per un interesse futuro e dunque non concreto ed attuale in violazione dell'art. 100 cpc.
8. Sempre nel merito, il blocco della perequazione per gli anni 2023-2024 con decorrenza dal
1/1/2026 e dal 1/1/2027 stabilito dall'art. 1 comma 309 L 197/2022 e dall'art. 1 co. 135 L n
213/2023 è stato dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con le sentenza nn. 19/2025 e 167/2025 (sia pur entrambe con riferimento all'art. 1 comma 309 L
197/2022). Ciò posto stante la legittimità costituzionale delle norme anzidette che hanno imposto il blocco della perequazione, il ricorso proposto deve essere rigettato perché infondato nel merito.
4. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida - in applicazione della CP_2 tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel
III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna, dunque, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese CP_2 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_2 che liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 2/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 437/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
1. nato a [...] il [...] C.F: Controparte_1 C.F._1
e residente in [...]2 Ardea Roma (RM) - cap: 00040, pec:
Email_1
[...
nato a [...] il [...] C.F: e residente Parte_1 C.F._2 in Via Miglioramento 107 Anzio Roma (RM) – cap: 00042, pec: Email_2
[...
nato a [...] il [...] C.F: ultima Parte_2 C.F._3 residenza in Italia in Viale Spagna 99 Pomezia Roma – cap: 00071
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. ) del Foro di C.F._4
Firenze,, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrenti -
CONTRO
(C.F. ) - in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
21; rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Ruperto (C.F. , in C.F._5 forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_1
n 37875/7313 del 22/03/2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 23/1/2025, , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 chiedevano all'intestato Tribunale di: “-accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno
2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n.
197/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-
2026”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della
Costituzione;
2 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell' convenuto alla CP_2 corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 27/11/2025 per chiedere al Tribunale CP_2 adito di: “In via preliminare di rito: dichiarare la domanda del Sig. improponibile CP_1 ex art 443 cpc, e improcedibili sempre ex art 443 c.p.c.le domande dei tre ricorrenti;
in subordine in via di principale nel merito, dichiarare le domande inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale rispetto alle domande proposte (rivalutazione per il futuro 2026-
2027) e infondate per tutto quanto sovraesposto e perché carenti di qualsiasi conteggio idoneo a dimostrare il concreto pregiudizio subito e l'incostituzionalità rispetto ai principi ribaditi da ultimo da Corte Costituzionale n. 19/25 e n. 167/25; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 2/12/2025.
Preliminarmente si osserva che la memoria di costituzione dell' è tardiva poiché CP_2
l' si è costituito oltre i dieci giorni prima della prima udienza di trattazione, ciò CP_2 significa che sono inammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e i documenti prodotti;
ammissibili sono tuttavia le mere difese spiegate nell'atto. All'esito della prima udienza di trattazione veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.I ricorrenti sono tutti in quiescenza e beneficiano di trattamenti pensionistici di importo lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo e sono destinatari delle previsioni CP_2
3 di cui ai commi 309 dell'art. 1 L. n. 197/2022 e 135 dell'art. 1 L. n. 213/2023 che prevedono la riduzione per il periodo 2023-2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4-quattro-volte il minimo;
per tali ragioni, hanno il diritto alla CP_2 integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente -per l'anno
2023- dall'01.01.2026 e per l'anno 2024- dall'01.01.2027, con condanna dell' alla CP_2 corresponsione delle somme eventualmente maturate e non percepite, maggiorate dagli interessi e rivalutazione. In subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, chiedono la rimessione degli atti di giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38,
53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione. Concludono chiedendo di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al versamento delle quote di pensione, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, CP_ comma 135, L. n. 213/2023 e con condanna dell' ad erogare le differenze dovute di pensione senza le decurtazioni.
5. L' si è costituito in giudizio per chiedere in primis l'improcedibilità del ricorso per CP_2 omessa presentazione della domanda amministrativa ex art 443 cpc;
in subordine nel merito chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto dell'interesse ad agire concreto ed attuale atteso che i ricorrenti chiedono la rivalutazione futura per l'anno 2023 dal 1/1/2026 e per l'anno 2024 dal 1/1/2027; in ogni caso chiedeva dichiararsi infondato il ricorso per legittimità costituzionale dell'art 1 comma 309 L 197/2022 e dell'art. 1 comma 135 L
213/2023 dichiarata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 19/2025 e n. 167/2025 (che hanno dichiarato la legittimità costituzionale del blocco della perequazione stabilito dall'art 1 co 309 L 197/2022).
6. L'eccezione di improcedibilità sollevata dall' è una eccezione rilevabile d'ufficio e CP_2 quindi è ammissibile. Dagli allegati sub n 1 del ricorso emerge che la domanda amministrativa è stata fatta da il 22/12/2023 e da il 5/3/2024 per entrambi la CP_1 Pt_1 domanda è stata presentata e, al momento dell'introduzione del presente giudizio, era decorso
4 il termine di 120 giorni, mentre per non vi è prova dell'esito della notifica all' ; Pt_2 CP_2 dunque per la domanda è improcedibile. Pt_2
7. Nel merito il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire poiché tutti i ricorrenti hanno agito in giudizio per un interesse futuro e dunque non concreto ed attuale in violazione dell'art. 100 cpc.
8. Sempre nel merito, il blocco della perequazione per gli anni 2023-2024 con decorrenza dal
1/1/2026 e dal 1/1/2027 stabilito dall'art. 1 comma 309 L 197/2022 e dall'art. 1 co. 135 L n
213/2023 è stato dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con le sentenza nn. 19/2025 e 167/2025 (sia pur entrambe con riferimento all'art. 1 comma 309 L
197/2022). Ciò posto stante la legittimità costituzionale delle norme anzidette che hanno imposto il blocco della perequazione, il ricorso proposto deve essere rigettato perché infondato nel merito.
4. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida - in applicazione della CP_2 tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel
III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna, dunque, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese CP_2 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_2 che liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 2/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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