Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
I permessi straordinari retribuiti, di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per il personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria), in quanto, sulla base di un'interpretazione della norma contrattuale fondata sugli art. 1362 e 1363 cod. civ., deve ritenersi che le parti abbiano inteso limitare l'istituto alle sole attività didattiche che si svolgano in orari incompatibili con il servizio. Ne consegue che è legittimo il provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata del dipendente assentatosi dal servizio per lo svolgimento di attività di studio preparatorie, propedeutiche al superamento dell'esame.
Commentari • 4
- 1. Permessi studio? Non per il lavoratore-studente fuori corsoGiorgia Geremicca · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Permessi studio per università telematiche: la Cassazione chiarisce i limitiRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 13 ottobre 2025
- 3. Permessi retribuitiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi Scheda sintetica L'ordinamento lavoristico riconosce al lavoratore il diritto di fruire di periodi di astensione dall'obbligo della prestazione lavorativa, con il mantenimento del posto di lavoro, la conservazione del trattamento retributivo ed economico e il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Tale tutela si sostanzia in permessi retribuiti – ovvero in congedi retribuiti – ed è prevista in una serie tassativa di ipotesi (legge e contratti collettivi) per le quali l'ordinamento ha operato una valutazione di preminenza di specifici interessi costituzionalmente garantiti del lavoratore nei confronti del mero interesse economico …
Leggi di più… - 4. Circolare del 07/10/2011 n. 12 - Presidenza Consiglio dei MinistriPresidenza Consiglio dei Ministri · 7 ottobre 2011
Alle pubbliche amministrazioni di cui all\'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 1.Premessa. La rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche amministrazioni. Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre piu\' ampia diffusione di corsi organizzati dalle universita\' telematiche. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull\'argomento. Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l\'intervento di incisive riforme, e\' richiesto anche alle pubbliche amministrazioni …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2008, n. 10344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10344 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, rappresentato e difeso dall'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS DA IA ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSETTI MARTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 110/06 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 31/03/06 - R.G.N. 684/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/08 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;
udito l'Avvocato DE SANCTIS MANGELLI PAOLO per delega DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA;
udito l'Avvocato COGLITORE EMANUELE per delega MANZI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Sulla controversia promossa da AR ZI BO OD nei confronti del Comune di Chioggia, il Tribunale di Venezia pronunzia sentenza non definitiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.64, sull'interpretazione dell'art. 15 (diritto allo studio) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14.9.2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 196 del 27.11.2000). La questione interpretativa, rilevante ai fini del giudizio sulle domande proposte, in via principale, dalla dipendente (annullamento di provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata e condanna del Comune al pagamento delle retribuzioni dovute per i giorni di permesso per motivi di studio) è risolta dal Tribunale nel senso che i permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore spettano anche "per le attività di studio propedeutiche al superamento degli esami". La sentenza ritiene decisiva la circostanza che la norma contrattuale non richiede la documentazione dei giorni ed orari delle lezioni, mentre, per sostenere gli esami, risulta consentito anche ricorrere ad altro tipo di permessi. Il Comune propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la lavoratrice. CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente con riferimento alla circostanza che la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione risulta rilasciata prima che la Delib. di giunta fosse divenuta esecutiva con l'affissione all'albo pretorio. È assorbente di ogni altro rilievo il principio di diritto secondo cui, nell'attuale ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48 e 50) competente a conferire al difensore del comune o della provincia la procura alle liti è il presidente della provincia o il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta provinciale o municipale, atteso che al presidente della provincia e al sindaco è attribuita la rappresentanza degli enti locali, mentre la giunta ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco (Cass. S.U. 10 dicembre 2002, n. 17550). L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., e ss., in relazione all'art. 15, del contratto collettivo indicato in narrativa, unitamente a vizio di motivazione. Si deduce:
a) il significato delle parole "partecipazione ai corsi" è tale da escludere che vi possa restare compresa la mera attività di studio, riferendosi, invece, alla sola partecipazione alle lezioni coincidente con gli orari di servizio;
b) l'art. 19 del c.c.n.l. del 6.9.1995, lungi dal confortare l'interpretazione estensiva, si riferisce ai soli giorni di svolgimento delle prove di concorso;
c) L'art. 15, comma 3, nel contemplare agevolazioni nei turni di servizio anche per la preparazione agli esami, manifesta l'intento degli stipulanti di esaurire, con la specifica previsione, le facilitazioni previste ai fini dello studio individuale;
d) la lettura estensiva fatta dal Tribunale si pone in contraddizione con il massimale del 3% del personale e l'esigenza di una comparazione tra gli aspiranti ai permessi;
e) le certificazioni richieste non potrebbero comprendere le attività di studio individuale. La Corte giudica il ricorso fondato. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, e art. 64, la Corte di cassazione ha il potere di leggere direttamente la clausola del contratto collettivo sulla cui interpretazione è intervenuta la decisione impugnata.
L'art. 15 del c.c.n.l. del 2000 (Diritto allo studio) reca le seguenti disposizioni:
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1, sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità... (omissis).
5. (omissis).
6 (omissis).
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
La Corte, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., interpreta la norma contrattuale nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
Le ragioni che inducono all'enunciato risultato interpretativo sono, in sintesi, le seguenti:
a) la parola "partecipazione" ha un significato letterale equivalente a quello del termine "frequenza", che viene adoperato poi nel comma 3;
b) il comma 7, richiede, pena la considerazione dell'assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa;
c) l'intento degli stipulanti nel senso sopra delineato è confermato dal comma 8, che consente di utilizzare, per sostenere gli esami, il diverso istituto dei permessi per la partecipazione a prove di concorso;
d) decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall'obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro tali da agevolare "la frequenza ai corsi" e "la preparazione agli esami", escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l'obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale;
nel corpo della stessa clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la "preparazione agli esami", ma ai soli fini dell'agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzione dell'intento negoziale degli stipulanti. La sentenza va dunque cassata per avere enunciato un'interpretazione del contratto collettivo nazionale in contrasto con i contenuti della disposizione di cui all'art. 15, (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5). Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 4, l'accoglimento del ricorso comporta il rinvio della causa allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, che dovrà decidere la controversia uniformandosi all'interpretazione del contratto enunciata dalla Corte.
Sussistono, evidenti, giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Venezia;
compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008