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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/17666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 17666/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
TI il 27.8.1939; , nato in [...] il [...]; , nata in CP_2 Parte_2
TI il 12.9.1962; , nato in [...] il [...]; , nata CP_3 Controparte_4 in TI l'08.08.1969, in proprio e unitamente a , nato in Controparte_5
TI il 09.09.1969, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
[...]
, nato in [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...],
[...] Persona_3 in proprio e unitamente a , nato in TI il [...] in [...] genitori Persona_4 esercenti la responsabilità genitoriale dei minori , nato in [...] il Persona_5
23.08.2009 e , nata in [...] il [...]; , Parte_3 Controparte_6 nato in [...] l'[...]; , nato in [...] il [...]; CP_7 CP_8
nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...],
[...] Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma
(00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
– fax: 06-5941245), come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_9 resistente non costituito pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 CP_1
, , , , ,
[...] CP_2 Parte_2 CP_3 Controparte_6 Pt_4
, , , ,
[...] CP_8 CP_7 Controparte_4 Persona_3 [...]
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_5
, sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino Parte_3 italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_9 Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUSCA (CN), quale comune di nascita dell'VO italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in fVOre dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_9 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano, Persona_6 nato a [...], in data [...], figlio dei cittadini italiani e Persona_7
(cfr. doc. in atti n.1) ed emigrato in TI e che durante la sua permanenza nel Persona_8 territorio argentino non acquistava mai la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal “Certificato
Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono
/iscritti tutti i cittadini argentini nati in TI, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino
a oggi il IG , nato il 21.09.1851, in Italia, Cuneo. Busca. Deceduto. (cfr. Pt_1 Parte_5 doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_9 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. pagina 2 di 8 Il non si costituiva in giudizio. Controparte_9
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_10 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- L'VO , in data 12.9.1885, a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 2) e dalla unione coniugale nasceva a Buenos Aires in CP_11
TI, , il 25.07.1888, (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_9
- In data 03.02.1930 a Buenos Aires (TI) contraeva Persona_9 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5) e dall'unione matrimoniale nascevano in Persona_10
TI: , in data 05.06.1934 (cfr. doc. in atti n. 6) e Parte_1 [...]
, in data 27.08.1939, (cfr. doc. in atti n. 7), odierni ricorrenti CP_1
- In data 05.07.1957, a Buenos Aires (TI), contraeva Parte_1 matrimonio ( doc. 8) con ( naturalizzatosi in data 13.6.1949 cittadino Persona_11 argentino (cfr. doc. in atti n. 12), cittadino naturalizzato argentino (cfr. doc. in atti n. 8) e dall'unione coniugale nascevano in TI: , in data 4.11.1959, (cfr. doc. in atti n. 9); CP_2 Pt_2
in data 12.09.1962, (cfr. doc. in atti n. 10) e , in data 18.9.1965, (cfr. doc. in
[...] CP_3 atti n. 11), odierni ricorrenti.
pagina 3 di 8 - In data 15.01.1990 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con CP_2 [...]
, (cfr. doc. in atti n.13) e dall'unione matrimoniale nasceva a Buenos Aires Persona_12
(TI), , in data 11.11.1988, (cfr. doc. in atti n. 14)), odierno ricorrente. Controparte_6
- In data 03.04.1995 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 15) e dall'unione coniugale nasceva a Buenos Aires (TI), in data Per_13
19.09.1995, (cfr. doc. in atti n. 16), odierno ricorrente. Parte_4
- In data 12.08.1991 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con CP_3 Per_14
(cfr. doc. in atti n. 17) e dall'unione coniugale nascevano in TI: ,
[...] CP_8 in data 30.06.1992, (cfr. doc. in atti n. 18) e , in data 02.02.1994, (cfr. doc. in atti n. CP_7
19), odierni ricorrenti.
- In data 04.03.1968 a Buenos Aires (TI) il Sig. contraeva matrimonio con Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 20) e dall'unione coniugale nascevano in TI: Persona_15 [...]
, in data 08.08.1969, (cfr. doc. in atti n.21) e , in data CP_4 Persona_3
28.07.1971, (cfr. doc. in atti n. 22), odierni ricorrenti.
- In data 29.04.1998 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Controparte_4 [...]
, (cfr. doc. in atti n.23) e dall'unione coniugale nascevano: Controparte_5 [...]
, in data 20.07.2005, (cfr. doc. in atti n. 24) e Persona_1 Persona_2
, in data 15.10.2009, (cfr. doc. in atti n. 25), odierni ricorrenti.
[...]
- In data 30.03.2007 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Persona_3
(cfr. doc. in atti n.26) e dall'unione matrimoniale nascevano: Persona_4 Persona_5
in data 23.08.2009, (cfr. doc. in atti n. 27) e , in data 09.08.2012,
[...] Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 28), odierni ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
pagina 4 di 8 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un VO italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_9 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Controparte_9
e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'TI, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Peraltro, l'VO era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data Persona_6 della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e pagina 5 di 8 politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del
31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti Persona_6
n.1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Nel merito, i diretti discendenti di VO italiano, odierni ricorrenti presentavano, attraverso il sistema
Prenot@mi, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano al
Consolato Generale d'Italia competente per territorio a Buenos Aires in TI, (cfr. doc. in atti n.29) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano. Tuttavia, tutti i tentativi esperiti dai ricorrenti sono risultati vani e lo stesso dichiarava, nel proprio sito web, che “il nuovo Parte_6 portale sostituisce la video chiamata Whatsapp e l'attuale portale Prenota Online, che rimane attivo per la consultazione, da parte degli utenti, degli appuntamenti già fissati.” Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale tramite gli screenshot ed inoltre la impossibilità di ottenere un appuntamento da parte del Consolato competente è stata certificata con atto notarile (cfr. doc. in atti n. 30).
Risulta, dunque, palese l'impossibilità, ormai fatto notorio, di ottenere un appuntamento al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presso il Consolato
Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale “Prenot@mi”).In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti Controparte_9 avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie la TI , sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'VO cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto pagina 6 di 8 vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per completezza espositiva si dà atto della circostanza che e Controparte_4 [...]
hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità genitoriale Controparte_5 sul loro figlio , in quanto la richiesta di riconoscimento Persona_1 della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civile sent. N.743/2012). Sul punto si rileva che il ricorrente
[...]
nato in [...] il [...], è divenuto maggiorenne in Persona_1 corso di causa. Tuttavia la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorchè questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia- soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.(Cass.sez.2 sent. N. 19015 del 02.09.2010).Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
Parte_2 CP_3 Controparte_6 Parte_4 CP_8
, ,
[...] CP_7 Controparte_4 Persona_3 Persona_1
, , E
[...] Persona_2 Persona_5
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Parte_3 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_9
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata in Parte_1
TI il 05.6.1934; , nato in [...] il [...]; , nato Controparte_1 CP_2 in TI il 04.11.1959; , nata in [...] il [...]; , nato in Parte_2 CP_3
TI il 18.9.1965; , nata in [...] l'[...]; Controparte_4 Persona_1
, nato in [...] il [...]; ,
[...] Persona_2 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Persona_3 [...]
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il Persona_5 Parte_3
pagina 7 di 8 09.08.2012; , nato in [...] l'[...]; , nato in Controparte_6 CP_7
TI il 02.02.1994; , nata in [...] il [...]; nato CP_8 Parte_4 in TI il 19.9.1995 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 17666/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
TI il 27.8.1939; , nato in [...] il [...]; , nata in CP_2 Parte_2
TI il 12.9.1962; , nato in [...] il [...]; , nata CP_3 Controparte_4 in TI l'08.08.1969, in proprio e unitamente a , nato in Controparte_5
TI il 09.09.1969, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
[...]
, nato in [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...],
[...] Persona_3 in proprio e unitamente a , nato in TI il [...] in [...] genitori Persona_4 esercenti la responsabilità genitoriale dei minori , nato in [...] il Persona_5
23.08.2009 e , nata in [...] il [...]; , Parte_3 Controparte_6 nato in [...] l'[...]; , nato in [...] il [...]; CP_7 CP_8
nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...],
[...] Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma
(00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
– fax: 06-5941245), come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_9 resistente non costituito pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 CP_1
, , , , ,
[...] CP_2 Parte_2 CP_3 Controparte_6 Pt_4
, , , ,
[...] CP_8 CP_7 Controparte_4 Persona_3 [...]
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_5
, sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino Parte_3 italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_9 Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUSCA (CN), quale comune di nascita dell'VO italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in fVOre dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_9 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano, Persona_6 nato a [...], in data [...], figlio dei cittadini italiani e Persona_7
(cfr. doc. in atti n.1) ed emigrato in TI e che durante la sua permanenza nel Persona_8 territorio argentino non acquistava mai la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal “Certificato
Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono
/iscritti tutti i cittadini argentini nati in TI, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino
a oggi il IG , nato il 21.09.1851, in Italia, Cuneo. Busca. Deceduto. (cfr. Pt_1 Parte_5 doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_9 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. pagina 2 di 8 Il non si costituiva in giudizio. Controparte_9
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_10 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- L'VO , in data 12.9.1885, a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 2) e dalla unione coniugale nasceva a Buenos Aires in CP_11
TI, , il 25.07.1888, (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_9
- In data 03.02.1930 a Buenos Aires (TI) contraeva Persona_9 matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5) e dall'unione matrimoniale nascevano in Persona_10
TI: , in data 05.06.1934 (cfr. doc. in atti n. 6) e Parte_1 [...]
, in data 27.08.1939, (cfr. doc. in atti n. 7), odierni ricorrenti CP_1
- In data 05.07.1957, a Buenos Aires (TI), contraeva Parte_1 matrimonio ( doc. 8) con ( naturalizzatosi in data 13.6.1949 cittadino Persona_11 argentino (cfr. doc. in atti n. 12), cittadino naturalizzato argentino (cfr. doc. in atti n. 8) e dall'unione coniugale nascevano in TI: , in data 4.11.1959, (cfr. doc. in atti n. 9); CP_2 Pt_2
in data 12.09.1962, (cfr. doc. in atti n. 10) e , in data 18.9.1965, (cfr. doc. in
[...] CP_3 atti n. 11), odierni ricorrenti.
pagina 3 di 8 - In data 15.01.1990 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con CP_2 [...]
, (cfr. doc. in atti n.13) e dall'unione matrimoniale nasceva a Buenos Aires Persona_12
(TI), , in data 11.11.1988, (cfr. doc. in atti n. 14)), odierno ricorrente. Controparte_6
- In data 03.04.1995 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 15) e dall'unione coniugale nasceva a Buenos Aires (TI), in data Per_13
19.09.1995, (cfr. doc. in atti n. 16), odierno ricorrente. Parte_4
- In data 12.08.1991 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con CP_3 Per_14
(cfr. doc. in atti n. 17) e dall'unione coniugale nascevano in TI: ,
[...] CP_8 in data 30.06.1992, (cfr. doc. in atti n. 18) e , in data 02.02.1994, (cfr. doc. in atti n. CP_7
19), odierni ricorrenti.
- In data 04.03.1968 a Buenos Aires (TI) il Sig. contraeva matrimonio con Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 20) e dall'unione coniugale nascevano in TI: Persona_15 [...]
, in data 08.08.1969, (cfr. doc. in atti n.21) e , in data CP_4 Persona_3
28.07.1971, (cfr. doc. in atti n. 22), odierni ricorrenti.
- In data 29.04.1998 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Controparte_4 [...]
, (cfr. doc. in atti n.23) e dall'unione coniugale nascevano: Controparte_5 [...]
, in data 20.07.2005, (cfr. doc. in atti n. 24) e Persona_1 Persona_2
, in data 15.10.2009, (cfr. doc. in atti n. 25), odierni ricorrenti.
[...]
- In data 30.03.2007 a Buenos Aires (TI) contraeva matrimonio con Persona_3
(cfr. doc. in atti n.26) e dall'unione matrimoniale nascevano: Persona_4 Persona_5
in data 23.08.2009, (cfr. doc. in atti n. 27) e , in data 09.08.2012,
[...] Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 28), odierni ricorrenti.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
pagina 4 di 8 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un VO italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_9 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Controparte_9
e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'TI, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Peraltro, l'VO era nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data Persona_6 della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e pagina 5 di 8 politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del
31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti Persona_6
n.1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Nel merito, i diretti discendenti di VO italiano, odierni ricorrenti presentavano, attraverso il sistema
Prenot@mi, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano al
Consolato Generale d'Italia competente per territorio a Buenos Aires in TI, (cfr. doc. in atti n.29) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano. Tuttavia, tutti i tentativi esperiti dai ricorrenti sono risultati vani e lo stesso dichiarava, nel proprio sito web, che “il nuovo Parte_6 portale sostituisce la video chiamata Whatsapp e l'attuale portale Prenota Online, che rimane attivo per la consultazione, da parte degli utenti, degli appuntamenti già fissati.” Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale tramite gli screenshot ed inoltre la impossibilità di ottenere un appuntamento da parte del Consolato competente è stata certificata con atto notarile (cfr. doc. in atti n. 30).
Risulta, dunque, palese l'impossibilità, ormai fatto notorio, di ottenere un appuntamento al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presso il Consolato
Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale “Prenot@mi”).In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti Controparte_9 avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie la TI , sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'VO cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto pagina 6 di 8 vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per completezza espositiva si dà atto della circostanza che e Controparte_4 [...]
hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità genitoriale Controparte_5 sul loro figlio , in quanto la richiesta di riconoscimento Persona_1 della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civile sent. N.743/2012). Sul punto si rileva che il ricorrente
[...]
nato in [...] il [...], è divenuto maggiorenne in Persona_1 corso di causa. Tuttavia la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorchè questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia- soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.(Cass.sez.2 sent. N. 19015 del 02.09.2010).Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
Parte_2 CP_3 Controparte_6 Parte_4 CP_8
, ,
[...] CP_7 Controparte_4 Persona_3 Persona_1
, , E
[...] Persona_2 Persona_5
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Parte_3 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_9
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata in Parte_1
TI il 05.6.1934; , nato in [...] il [...]; , nato Controparte_1 CP_2 in TI il 04.11.1959; , nata in [...] il [...]; , nato in Parte_2 CP_3
TI il 18.9.1965; , nata in [...] l'[...]; Controparte_4 Persona_1
, nato in [...] il [...]; ,
[...] Persona_2 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Persona_3 [...]
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il Persona_5 Parte_3
pagina 7 di 8 09.08.2012; , nato in [...] l'[...]; , nato in Controparte_6 CP_7
TI il 02.02.1994; , nata in [...] il [...]; nato CP_8 Parte_4 in TI il 19.9.1995 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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