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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1210/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in atti indicata, notificata il 7.7.2025, chiedendone l'annullamento in relazione ai tributi portati dalle seguenti e sottese cartelle :
1) Cartella n. 13920120000566712000 di € 181,23 presuntivamente notificata il 26.01.2012 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2009;
2) Cartella n. 13920120002565202000 di € 1.450,57 presuntivamente notificata il 29.02.2012 ed iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. di BO Valentia per il mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno
2008;
3) Cartella n. 13920120010691374000 di € 123,82 presuntivamente notificata il 28.11.2012 ed iscritto a ruolo dal Comune di Mileto per il mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2006;
4) Cartella n. 13920140004959409000 di € 273,79 presuntivamente notificata il 15.09.2014 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2008;
5) Cartella n. 13920140006776848000 di € 500,93 presuntivamente notificata il 08.07.2015 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010;
6) Cartella n. 13920140010076429000 di € 147,16 presuntivamente notificata il 04.07.2015 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2012;
7) Cartella n. 13920150008105115000 di € 158,72 presuntivamente notificata il 24.03.2016 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2013;
8) Cartella n. 13920160005115447000 di € 1.060,11 presuntivamente notificata il 13.10.2016 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012;
9) Cartella n. 13920160007526268000 di € 150,94 presuntivamente notificata il 10.02.2017 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2014;
10) Cartella n. 13920170000747460000 di € 540,43 presuntivamente notificata il 18.04.2017 ed iscritta a ruolo dal Comune di Mileto per il mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2011;
11) Cartella n. 13920170004726143000 di € 97,31 presuntivamente notificata il 23.01.2018 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2015;
12) Cartella n. 13920170006321501000 di € 582,54 presuntivamente notificata il 24.09.2018 ed iscritta a ruolo dal Comune di Mileto per il mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2012;
13) Cartella n. 13920180005849305000 di € 991,67 presuntivamente notificata il 17.12.2018 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica delle predette cartelle, nonché la intervenuta prescrizione delle relative imposte per essere decorso il correlato termine all'uopo previsto;
infine, ha eccepito la prescrizione delle sanzioni e degli interessi applicati, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Si è costituito il concessionario (ADER) controdeducendo: la regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione, in particolare, le cartelle:
1. n. 13920120000566712000 notificata il 26/01/2012 al Sig. Nominativo_1;
2. n. 13920120002565202000 notificata il 29/02/2012 a mani proprie
3. n. 13920120010691374000 notificata il 28/11/2012 a mani proprie
4. n. 13920140004959409000 notificata il 15/09/2014 a mani proprie
5. n. 13920140006776848000 notificata il 08/07/2015 a mani proprie
6. n. 13920140010076429000 notificata il 04/07/2015 a mani proprie
7. n. 13920150008105115000 notificata il 24/03/2016 ex art. 140 affissione casa comunale
8. n. 13920160005115447000 notificata il 13/10/2016 a mezzo deposito CCIIAA
9. n. 13920160007526268000 notificata il 10/02/2017 a mezzo deposito CCIIAA
10. n. 13920170000747460000 notificata il 18/04/2017 a mezzo deposito CCIIAA
11. n. 13920170004726143000 notificata il 23/01/2018 ex art. 140 affissione casa comunale
12. n. 13920170006321501000 notificata il 24/09/2018 ex art. 140 affissione casa comunale
13. n. 13920180005849305000 notificata il 17/12/2018 ex art. 140 affissione casa comunale.
Ha poi rappresentato che alla ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi del termine di prescrizione:
I. Comunicazione preventiva di ipoteca n. 13976201500000554000 il 30/04/2015
II. Avviso di intimazione n. 13920179000768175000 il 15/07/2017
III. Avviso di intimazione n. 13920179002960147000 il 10/04/2018
IV. Avviso di intimazione n. 13920199000364100000 il 18/12/2019
V. Avviso di intimazione n. 13920199003174619000 il 09/12/2021
VI. Avviso di intimazione n. 13920219000877982000 il 04/05/2023
VII. Avviso di intimazione n. 13920219001797066000 il 14/07/2022
VIII. Avviso di intimazione n. 13920229001831926000 il 04/03/2023
IX. Avviso di intimazione n. 13920239000194402000 il 12/09/2023
X. Avviso di intimazione n. 13920239002349570000 il 21/12/2023.
Infine, ha contestato l'eccezione di prescrizione in quanto infondata alla luce della disciplina emergenziale con cui è stata prevista la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ha pertanto concluso per respingersi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, il concessionario ha allegato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento nonché delle successive intimazioni, anch'esse non opposte dalla contribuente.
Ne deriva oltre che l'irretrattabilità del credito, l'infondatezza, avuto riguardo alle date di eseguita notifica dei plurimi atti interruttivi, dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
E deve anche rilevarsi come, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Quanto alla notifica degli atti diche trattasi, non appare superfluo poi osservare che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica di atti esattoriali può avvenire con l'invio diretto di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Nel caso di notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta – come in specie - a mani di un familiare convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato (Cass. n. 9866 del 11/04/2024); orbene, qualora la notifica dell'atto tributario sia eseguita, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è persino necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass. n. 10037 del 10/04/2019; vds anche Cass. n. 13349/2025); dunque, la notifica dei suddetti atti a familiare convivente è stata validamente eseguita.
Per le notazioni che precedono il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 463,00 (oltre accessori dovuti per legge) in favore della costituita resistente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1210/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000822215000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in atti indicata, notificata il 7.7.2025, chiedendone l'annullamento in relazione ai tributi portati dalle seguenti e sottese cartelle :
1) Cartella n. 13920120000566712000 di € 181,23 presuntivamente notificata il 26.01.2012 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2009;
2) Cartella n. 13920120002565202000 di € 1.450,57 presuntivamente notificata il 29.02.2012 ed iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. di BO Valentia per il mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno
2008;
3) Cartella n. 13920120010691374000 di € 123,82 presuntivamente notificata il 28.11.2012 ed iscritto a ruolo dal Comune di Mileto per il mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2006;
4) Cartella n. 13920140004959409000 di € 273,79 presuntivamente notificata il 15.09.2014 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2008;
5) Cartella n. 13920140006776848000 di € 500,93 presuntivamente notificata il 08.07.2015 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010;
6) Cartella n. 13920140010076429000 di € 147,16 presuntivamente notificata il 04.07.2015 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2012;
7) Cartella n. 13920150008105115000 di € 158,72 presuntivamente notificata il 24.03.2016 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2013;
8) Cartella n. 13920160005115447000 di € 1.060,11 presuntivamente notificata il 13.10.2016 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012;
9) Cartella n. 13920160007526268000 di € 150,94 presuntivamente notificata il 10.02.2017 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2014;
10) Cartella n. 13920170000747460000 di € 540,43 presuntivamente notificata il 18.04.2017 ed iscritta a ruolo dal Comune di Mileto per il mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2011;
11) Cartella n. 13920170004726143000 di € 97,31 presuntivamente notificata il 23.01.2018 ed iscritta a ruolo dalla Camera di Commercio di BO Valentia per il mancato pagamento del diritto camerale annuale per l'anno 2015;
12) Cartella n. 13920170006321501000 di € 582,54 presuntivamente notificata il 24.09.2018 ed iscritta a ruolo dal Comune di Mileto per il mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2012;
13) Cartella n. 13920180005849305000 di € 991,67 presuntivamente notificata il 17.12.2018 ed iscritta a ruolo dalla Regione Calabria per il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica delle predette cartelle, nonché la intervenuta prescrizione delle relative imposte per essere decorso il correlato termine all'uopo previsto;
infine, ha eccepito la prescrizione delle sanzioni e degli interessi applicati, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Si è costituito il concessionario (ADER) controdeducendo: la regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione, in particolare, le cartelle:
1. n. 13920120000566712000 notificata il 26/01/2012 al Sig. Nominativo_1;
2. n. 13920120002565202000 notificata il 29/02/2012 a mani proprie
3. n. 13920120010691374000 notificata il 28/11/2012 a mani proprie
4. n. 13920140004959409000 notificata il 15/09/2014 a mani proprie
5. n. 13920140006776848000 notificata il 08/07/2015 a mani proprie
6. n. 13920140010076429000 notificata il 04/07/2015 a mani proprie
7. n. 13920150008105115000 notificata il 24/03/2016 ex art. 140 affissione casa comunale
8. n. 13920160005115447000 notificata il 13/10/2016 a mezzo deposito CCIIAA
9. n. 13920160007526268000 notificata il 10/02/2017 a mezzo deposito CCIIAA
10. n. 13920170000747460000 notificata il 18/04/2017 a mezzo deposito CCIIAA
11. n. 13920170004726143000 notificata il 23/01/2018 ex art. 140 affissione casa comunale
12. n. 13920170006321501000 notificata il 24/09/2018 ex art. 140 affissione casa comunale
13. n. 13920180005849305000 notificata il 17/12/2018 ex art. 140 affissione casa comunale.
Ha poi rappresentato che alla ricorrente sono stati notificati i seguenti atti interruttivi del termine di prescrizione:
I. Comunicazione preventiva di ipoteca n. 13976201500000554000 il 30/04/2015
II. Avviso di intimazione n. 13920179000768175000 il 15/07/2017
III. Avviso di intimazione n. 13920179002960147000 il 10/04/2018
IV. Avviso di intimazione n. 13920199000364100000 il 18/12/2019
V. Avviso di intimazione n. 13920199003174619000 il 09/12/2021
VI. Avviso di intimazione n. 13920219000877982000 il 04/05/2023
VII. Avviso di intimazione n. 13920219001797066000 il 14/07/2022
VIII. Avviso di intimazione n. 13920229001831926000 il 04/03/2023
IX. Avviso di intimazione n. 13920239000194402000 il 12/09/2023
X. Avviso di intimazione n. 13920239002349570000 il 21/12/2023.
Infine, ha contestato l'eccezione di prescrizione in quanto infondata alla luce della disciplina emergenziale con cui è stata prevista la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ha pertanto concluso per respingersi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, il concessionario ha allegato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento nonché delle successive intimazioni, anch'esse non opposte dalla contribuente.
Ne deriva oltre che l'irretrattabilità del credito, l'infondatezza, avuto riguardo alle date di eseguita notifica dei plurimi atti interruttivi, dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
E deve anche rilevarsi come, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Quanto alla notifica degli atti diche trattasi, non appare superfluo poi osservare che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica di atti esattoriali può avvenire con l'invio diretto di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Nel caso di notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta – come in specie - a mani di un familiare convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato (Cass. n. 9866 del 11/04/2024); orbene, qualora la notifica dell'atto tributario sia eseguita, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è persino necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass. n. 10037 del 10/04/2019; vds anche Cass. n. 13349/2025); dunque, la notifica dei suddetti atti a familiare convivente è stata validamente eseguita.
Per le notazioni che precedono il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 463,00 (oltre accessori dovuti per legge) in favore della costituita resistente.