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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2024, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US DA SN AA nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla censura formulata all'ultimo capoverso di pagina 2 del ricorso e per l'annullamento con rinvio ilei provvedimento impugnato, con rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1914 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., da SE AL Abdelnnohsn Shaaban, a carico del quale risulta da espiare la pena di mesi otto di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Como, con sentenza del 07/05/2012, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 117/02/2016 e passata in giudicato il 07/06/2017, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso nell'anno 2009. 1.1. In premessa, il Tribunale ha osservato che, all'udienza del 28/10/2021, veniva disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, con previsione di fissazione della successiva udienza non prima dell'inizio del 2023; ciò in quanto in data 05/12/2017, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano del 03/07/2014, il condannato era stato espulso dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, a titolo di misura di sicurezza e con divieto di rientro in Italia per cinque anni, ossia fino al 04/12/2022. A seguito di istanza difensiva, inoltre, il Tribunale - all'udienza del 07/02/2023 - aveva disposto un differimento, al fine di consentire la produzione di documentazione, inerente all'attuale situazione dell'assistito relativamente all'espulsione. 1.2. All'udienza del 21/03/2023, dunque, il giudice a quo decideva in ordine alle istanze, che rigettava, evidenziando l'assenza tanto di elementi utili per ritenere che il condannato si trovasse nel territorio nazionale, quanto di circostanze significative in ordine alla sua condizione (lavoro, regolarità sul territorio o altro), prescindendosi dalla dichiarazione di disponibilità ad ospitarlo rilasciata dalla moglie Eleonora Lorini. 2. Ricorre per cassazione SE AL MO Shaaban, a mezzo dell'avv. Andrea Bertucci, articolando un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché vizio della motivazione. La formulazione dell'art. 47 Ord. pen., infatti, non prevede che il soggetto esecutato debba necessariamente trovarsi in Italia, nel momento in cui il Tribunale di sorveglianza prende in esame la richiesta di misura alternativa;
tale norma esige invece, esclusivamente, che l'esecuzione della stessa misura alternativa debba svolgersi nel territorio dello Stato. Sebbene il condannato si trovi al momento all'estero, egli è nelle condizioni di rientrare in Italia, sia per ricongiungersi alla moglie - essendo ormai decorso il termine quislquennale 2 dall'espulsione - sia per l'espiazione della pena. Dal fascicolo risultano, peraltro, sia l'idoneità del domicilio della moglie, attestata dai C:arabinieri nella loro informativa, sia la disponibilità di una ditta, ad assumerlo alle proprie dipendenze con regolare contratto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che, in parziale accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio. Il giudice non ha tenuto adeguatamente conto né dell'evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto ad affermare la compatibilità dell'affidamento in prova con la condizione di irregolarità del soggetto straniero, né della situazione specifica dell'interessato, il quale era nelle condizioni di poter rientrare in Italia, per ricongiungersi alla moglie e per l'esecuzione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La presenza del condannato in Italia non rappresenta presupposto essenziale di ammissibilità, in sede di valutazione dell'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione;
anche allorquando vi sia una residenza all'estero, occorre invece sempre valutare il merito dell'istanza e, in particolare, verificare la sussistenza di una effettiva prospettiva risocializzante nel nostro Paese per il condannato, connessa ad una concreta offerta lavorativa. La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è orientata nel senso «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento nel territorio nazionale» (Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, De Vivo, Rv. 226139; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260722; Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018, Lucarelli, n.m.). In definitiva - una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge dell'affidamento in prova - occorre procedere a una verifica, in concreto, circa il fatto che tale misura possa, o meno, avere un regolare svolgimento sul territorio nazionale. La presenza in territorio italiano, in tale ottica, non è prodromica alla ammissibilità dell'istanza, bensì alla effettività e fattibilità dello svolgimento dell'affidamento in prova 3. Nell'istanza che ha dato luogo al provvedimento impugnato, però, nulla è dimostrato o dedotto, in ordine alla concreta possibilità di espletamento della 3 misura alternativa nel territorio italiano. Il condannato, infatti, si è limitato a invocare la concessione di una misura alternativa, senza c:hiarire tempi e modi del suo rientro in Italia, senza specificare la eventuale regolarità della sua presenza sul territorio nazionale;
nulla il ricorrente ha chiarito, infine, in ordine alla sua condizione lavorativa. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, quindi, ha applicato correttamente le norme richiamate, dimostrando anche di saper fare buon governo delle regole ermeneutiche dettate da questa Corte, nonché dipanando una motivazione congruente, logica e priva di contraddittorietà e, in quanto tale, destinata a restare immune da censure in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla censura formulata all'ultimo capoverso di pagina 2 del ricorso e per l'annullamento con rinvio ilei provvedimento impugnato, con rigetto nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1914 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., da SE AL Abdelnnohsn Shaaban, a carico del quale risulta da espiare la pena di mesi otto di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Como, con sentenza del 07/05/2012, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 117/02/2016 e passata in giudicato il 07/06/2017, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso nell'anno 2009. 1.1. In premessa, il Tribunale ha osservato che, all'udienza del 28/10/2021, veniva disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, con previsione di fissazione della successiva udienza non prima dell'inizio del 2023; ciò in quanto in data 05/12/2017, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano del 03/07/2014, il condannato era stato espulso dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, a titolo di misura di sicurezza e con divieto di rientro in Italia per cinque anni, ossia fino al 04/12/2022. A seguito di istanza difensiva, inoltre, il Tribunale - all'udienza del 07/02/2023 - aveva disposto un differimento, al fine di consentire la produzione di documentazione, inerente all'attuale situazione dell'assistito relativamente all'espulsione. 1.2. All'udienza del 21/03/2023, dunque, il giudice a quo decideva in ordine alle istanze, che rigettava, evidenziando l'assenza tanto di elementi utili per ritenere che il condannato si trovasse nel territorio nazionale, quanto di circostanze significative in ordine alla sua condizione (lavoro, regolarità sul territorio o altro), prescindendosi dalla dichiarazione di disponibilità ad ospitarlo rilasciata dalla moglie Eleonora Lorini. 2. Ricorre per cassazione SE AL MO Shaaban, a mezzo dell'avv. Andrea Bertucci, articolando un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché vizio della motivazione. La formulazione dell'art. 47 Ord. pen., infatti, non prevede che il soggetto esecutato debba necessariamente trovarsi in Italia, nel momento in cui il Tribunale di sorveglianza prende in esame la richiesta di misura alternativa;
tale norma esige invece, esclusivamente, che l'esecuzione della stessa misura alternativa debba svolgersi nel territorio dello Stato. Sebbene il condannato si trovi al momento all'estero, egli è nelle condizioni di rientrare in Italia, sia per ricongiungersi alla moglie - essendo ormai decorso il termine quislquennale 2 dall'espulsione - sia per l'espiazione della pena. Dal fascicolo risultano, peraltro, sia l'idoneità del domicilio della moglie, attestata dai C:arabinieri nella loro informativa, sia la disponibilità di una ditta, ad assumerlo alle proprie dipendenze con regolare contratto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che, in parziale accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio. Il giudice non ha tenuto adeguatamente conto né dell'evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto ad affermare la compatibilità dell'affidamento in prova con la condizione di irregolarità del soggetto straniero, né della situazione specifica dell'interessato, il quale era nelle condizioni di poter rientrare in Italia, per ricongiungersi alla moglie e per l'esecuzione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La presenza del condannato in Italia non rappresenta presupposto essenziale di ammissibilità, in sede di valutazione dell'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione;
anche allorquando vi sia una residenza all'estero, occorre invece sempre valutare il merito dell'istanza e, in particolare, verificare la sussistenza di una effettiva prospettiva risocializzante nel nostro Paese per il condannato, connessa ad una concreta offerta lavorativa. La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è orientata nel senso «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento nel territorio nazionale» (Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, De Vivo, Rv. 226139; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260722; Sez. 1, n. 14182 del 20/03/2018, Lucarelli, n.m.). In definitiva - una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge dell'affidamento in prova - occorre procedere a una verifica, in concreto, circa il fatto che tale misura possa, o meno, avere un regolare svolgimento sul territorio nazionale. La presenza in territorio italiano, in tale ottica, non è prodromica alla ammissibilità dell'istanza, bensì alla effettività e fattibilità dello svolgimento dell'affidamento in prova 3. Nell'istanza che ha dato luogo al provvedimento impugnato, però, nulla è dimostrato o dedotto, in ordine alla concreta possibilità di espletamento della 3 misura alternativa nel territorio italiano. Il condannato, infatti, si è limitato a invocare la concessione di una misura alternativa, senza c:hiarire tempi e modi del suo rientro in Italia, senza specificare la eventuale regolarità della sua presenza sul territorio nazionale;
nulla il ricorrente ha chiarito, infine, in ordine alla sua condizione lavorativa. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, quindi, ha applicato correttamente le norme richiamate, dimostrando anche di saper fare buon governo delle regole ermeneutiche dettate da questa Corte, nonché dipanando una motivazione congruente, logica e priva di contraddittorietà e, in quanto tale, destinata a restare immune da censure in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.