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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/11/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , entrambi con l'Avv. DEMARZIANI MARCO e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in AN (PV) Via Rocca Vecchia n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN, in data 15/09/2012, (atto n.72, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni;
separati consensualmente con sentenza n. 15/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15.09.2012 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN al n. 72, Parte I, Anno 2012;
• ordinare al Comune di AN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni: 1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale locata e sita a
AN (PV), C.so Cavour n. 105;
2) il Sig. er quattro giorni a settimana – da concordare fra le parti – prenderà Pt_1
la figlia all'uscita da scuola e la terrà con sé sino a cena, dopodichè la accompagnerà dalla madre, salvo imprevisti e/o impegni lavorativi dei coniugi e/o impegni sportivi della figlia, in ogni caso previo accordo fra i coniugi;
3) la figlia minore trascorrerà i finesettimana alternativamente con uno dei genitori, dal venerdì all'uscita da scuola con accompagnamento della stessa all'altro genitore dopo la cena della domenica;
4) alternanza tra i genitori per le feste sacre e civili, ed in particolare, i ricorrenti dovranno quantomeno garantire la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, sino a suddividersi il periodo decorrente da Santo Stefano al 31 dicembre con uno e dal
1 gennaio all'Epifania con l'altro, salvo diversi accordi, il tutto da comunicarsi con congruo anticipo;
per le festività Pasquali la figlia alternerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro; resta inteso previo accordo tra le parti, da comunicarsi con anticipo, e sempre salvo diverso accordo tra di loro;
il padre potrà tenere con sé la figlia minore nel periodo estivo 15 giorni consecutivi, previa comunicazione alla moglie entro il 1 giugno di ogni anno, sia avuto riguardo al periodo di villeggiatura sia del luogo evitando sovrapposizioni tra i periodi di ferie della madre e del padre;
parimenti durante l'anno ogni genitore dovrà comunicare all'altro eventuali spostamenti della figlia in luoghi di dimora differenti rispetto alle abitazioni dei genitori (ad es. gite, brevi vacanze) e ciò ad esclusivi fini di sicurezza della figlia stessa;
5) la casa coniugale sita a AN (PV) C.so Cavour n. 105, verrà assegnata alla
Sig.ra la quale ha volturato nel contratto di locazione quale unica conduttrice Parte_2
in luogo anche del Sig. in data 25.11.2024 il Sig. a sottoscritto un contratto Pt_1 Pt_1
di locazione con canone mensile pari ad euro 450,00 mensili, con decorrenza della locazione dal giorno 01 dicembre 2024 (docc. nn. 13 e 14) ;
6) il Sig. cconsente che la Sig.ra riceva l'assegno unico INPS per il Pt_1 Pt_2
100% dell'importo (ora ricevuto interamente dal Sig. con decorrenza dal giorno Pt_1
successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione
Pag. 2 di 5 dell'udienza di comparizione delle parti in sede di separazione: finché INPS non erogherà
l'intero importo dell'assegno alla Sig.ra , il Sig. i impegna a versare alla Pt_2 Pt_1
moglie quanto ricevuto a tale titolo;
7) il Sig. dato atto di quanto indicato ai punti precedenti, verserà alla moglie a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 100,00, somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Pt_2
dal mese successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione, importo annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita delle famiglie di impiegati ed operai;
8) i ricorrenti sosterranno il 50% delle spese extra assegno relative alla figla secondo quanto disposto dal Protocollo sottoscritto in data 09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, protocollo che le parti dichiarano di conoscere interamente ed il quale si intende integralmente richiamato nelle presenti condizioni di divorzio ed è già stato depositato sottoscritto dalle parti unitamente all'atto introduttivo del presente procedimento;
9) le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra;
10) i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti d'identità e documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia, suddividendone al 50% le relative spese;
11) i coniugi prestano altresì reciproco assenso allo scambio di informazioni e documenti, al fine di poter ottenere bonus ed agevolazioni fiscali per il nucleo familiare, qualora ve ne fossero i presupposti;
• prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni fra i coniugi:
12) il Sig. roseguirà a pagare il finanziamento - contratto per esigenze della Pt_1 famiglia - Intesa Sanpaolo S.p.a. di originari già intestato ad entrambi i coniugi ed ora accollato dal solo Sig. rinegoziato per l'importo complessivo di euro 8.310,00; il Pt_1
Sig. rovvederà anche ad ogni pagamento derivante dal pignoramento presso terzi Pt_1 avviato da Ifis Npl Investing S.p.a. per l'importo precettato di € 5.869,53 con udienza fissata per il giorno 19.05.2025, originato da un finanziamento sempre contratto per l'interesse della famiglia;
Pag. 3 di 5 13) la Sig.ra si obbligava – come già indicato in sede di separazione - al Pt_2
pagamento al Sig. ell'importo forfettariamente quantificato in euro 1.200,00 a titolo Pt_1
di parziale rimborso per le spese dallo stesso sostenute per l'acquisto degli arredi e degli elettrodomestici effettuato durante il matrimonio, beni che rimarranno all'interno della casa coniugale e che saranno utilizzati dalla Sig.ra ; importo da versarsi al Sig. Pt_2 Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante rate mensili di euro 120,00 ciascuna, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione mediante rate mensili di pari importo;
14) le parti prestano già sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della decisione del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 17/12/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 4 di 5 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Pt_2
in AN il giorno 15/09/2012 (atto n. 72, parte I, anno 2012);
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/11/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , entrambi con l'Avv. DEMARZIANI MARCO e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in AN (PV) Via Rocca Vecchia n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AN, in data 15/09/2012, (atto n.72, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni;
separati consensualmente con sentenza n. 15/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15.09.2012 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN al n. 72, Parte I, Anno 2012;
• ordinare al Comune di AN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni: 1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale locata e sita a
AN (PV), C.so Cavour n. 105;
2) il Sig. er quattro giorni a settimana – da concordare fra le parti – prenderà Pt_1
la figlia all'uscita da scuola e la terrà con sé sino a cena, dopodichè la accompagnerà dalla madre, salvo imprevisti e/o impegni lavorativi dei coniugi e/o impegni sportivi della figlia, in ogni caso previo accordo fra i coniugi;
3) la figlia minore trascorrerà i finesettimana alternativamente con uno dei genitori, dal venerdì all'uscita da scuola con accompagnamento della stessa all'altro genitore dopo la cena della domenica;
4) alternanza tra i genitori per le feste sacre e civili, ed in particolare, i ricorrenti dovranno quantomeno garantire la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, sino a suddividersi il periodo decorrente da Santo Stefano al 31 dicembre con uno e dal
1 gennaio all'Epifania con l'altro, salvo diversi accordi, il tutto da comunicarsi con congruo anticipo;
per le festività Pasquali la figlia alternerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro; resta inteso previo accordo tra le parti, da comunicarsi con anticipo, e sempre salvo diverso accordo tra di loro;
il padre potrà tenere con sé la figlia minore nel periodo estivo 15 giorni consecutivi, previa comunicazione alla moglie entro il 1 giugno di ogni anno, sia avuto riguardo al periodo di villeggiatura sia del luogo evitando sovrapposizioni tra i periodi di ferie della madre e del padre;
parimenti durante l'anno ogni genitore dovrà comunicare all'altro eventuali spostamenti della figlia in luoghi di dimora differenti rispetto alle abitazioni dei genitori (ad es. gite, brevi vacanze) e ciò ad esclusivi fini di sicurezza della figlia stessa;
5) la casa coniugale sita a AN (PV) C.so Cavour n. 105, verrà assegnata alla
Sig.ra la quale ha volturato nel contratto di locazione quale unica conduttrice Parte_2
in luogo anche del Sig. in data 25.11.2024 il Sig. a sottoscritto un contratto Pt_1 Pt_1
di locazione con canone mensile pari ad euro 450,00 mensili, con decorrenza della locazione dal giorno 01 dicembre 2024 (docc. nn. 13 e 14) ;
6) il Sig. cconsente che la Sig.ra riceva l'assegno unico INPS per il Pt_1 Pt_2
100% dell'importo (ora ricevuto interamente dal Sig. con decorrenza dal giorno Pt_1
successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione
Pag. 2 di 5 dell'udienza di comparizione delle parti in sede di separazione: finché INPS non erogherà
l'intero importo dell'assegno alla Sig.ra , il Sig. i impegna a versare alla Pt_2 Pt_1
moglie quanto ricevuto a tale titolo;
7) il Sig. dato atto di quanto indicato ai punti precedenti, verserà alla moglie a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 100,00, somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Pt_2
dal mese successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione, importo annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita delle famiglie di impiegati ed operai;
8) i ricorrenti sosterranno il 50% delle spese extra assegno relative alla figla secondo quanto disposto dal Protocollo sottoscritto in data 09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, protocollo che le parti dichiarano di conoscere interamente ed il quale si intende integralmente richiamato nelle presenti condizioni di divorzio ed è già stato depositato sottoscritto dalle parti unitamente all'atto introduttivo del presente procedimento;
9) le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una nei confronti dell'altra;
10) i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti d'identità e documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia, suddividendone al 50% le relative spese;
11) i coniugi prestano altresì reciproco assenso allo scambio di informazioni e documenti, al fine di poter ottenere bonus ed agevolazioni fiscali per il nucleo familiare, qualora ve ne fossero i presupposti;
• prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni fra i coniugi:
12) il Sig. roseguirà a pagare il finanziamento - contratto per esigenze della Pt_1 famiglia - Intesa Sanpaolo S.p.a. di originari già intestato ad entrambi i coniugi ed ora accollato dal solo Sig. rinegoziato per l'importo complessivo di euro 8.310,00; il Pt_1
Sig. rovvederà anche ad ogni pagamento derivante dal pignoramento presso terzi Pt_1 avviato da Ifis Npl Investing S.p.a. per l'importo precettato di € 5.869,53 con udienza fissata per il giorno 19.05.2025, originato da un finanziamento sempre contratto per l'interesse della famiglia;
Pag. 3 di 5 13) la Sig.ra si obbligava – come già indicato in sede di separazione - al Pt_2
pagamento al Sig. ell'importo forfettariamente quantificato in euro 1.200,00 a titolo Pt_1
di parziale rimborso per le spese dallo stesso sostenute per l'acquisto degli arredi e degli elettrodomestici effettuato durante il matrimonio, beni che rimarranno all'interno della casa coniugale e che saranno utilizzati dalla Sig.ra ; importo da versarsi al Sig. Pt_2 Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante rate mensili di euro 120,00 ciascuna, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione mediante rate mensili di pari importo;
14) le parti prestano già sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della decisione del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 15/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 17/12/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 4 di 5 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Pt_2
in AN il giorno 15/09/2012 (atto n. 72, parte I, anno 2012);
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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