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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 821/2025 r.g.
TRIBUNALE DI TRANI
Verbale di udienza del 15.9.2025
Il G.I.
Alle ore 15.18, chiamato il procedimento pendente fra e Parte_1 CP_1
nessuno è comparso.
Il Giudice, rilevato che alla parte appellante è stata data comunicazione del verbale del
9.6.2025, di rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.;
rilevato che non essendo comparso nessuno neanche all'odierna udienza, l'appello va dichiarato improcedibile con sentenza, decide la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
disponendo che la sentenza faccia parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2025 del Ruolo Generale
tra
1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Rapone, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Melfi, al Vico Gelsomino, 34, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione in primo grado del 05.07.2024
-appellante-
E
in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
-appellato-
OGGETTO: “appello a sentenza del GdP”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.2.2025, interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 35/2025 resa dal GdP di Bisceglie in data 24.02.2025 e depositata in pari data,
nel giudizio di I grado n. 452/24 R.G con la quale il Giudice nell'accogliere la domanda dello , ha compensato le spese di lite. Pt_1
L'appellante nel richiedere la riforma della sentenza di primo grado, chiedeva:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 35/2025, resa dal Giudice di Pace di Bisceglie in data
24.02.2025 e depositata in pari data, 1) condannare parte convenuta al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, direttamente in capo al sottoscritto avvocato, in quanto anticipatario;
2) con vittoria delle spese di questo grado>.
Notificato l'atto di appello, nessuno si costituiva per l'ente appellato.
Alla prima udienza del 9.6.2025 non compariva nessuna delle parti, così come all'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se
2 anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza>.
Consegue che non essendo nessuna delle parti comparsa alla prima udienza nè a quella successiva, di cui la Cancelleria ha dato regolare comunicazione all'unica parte costituita,
l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n.821/2025 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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TRIBUNALE DI TRANI
Verbale di udienza del 15.9.2025
Il G.I.
Alle ore 15.18, chiamato il procedimento pendente fra e Parte_1 CP_1
nessuno è comparso.
Il Giudice, rilevato che alla parte appellante è stata data comunicazione del verbale del
9.6.2025, di rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.;
rilevato che non essendo comparso nessuno neanche all'odierna udienza, l'appello va dichiarato improcedibile con sentenza, decide la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
disponendo che la sentenza faccia parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2025 del Ruolo Generale
tra
1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Rapone, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Melfi, al Vico Gelsomino, 34, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione in primo grado del 05.07.2024
-appellante-
E
in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
-appellato-
OGGETTO: “appello a sentenza del GdP”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.2.2025, interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 35/2025 resa dal GdP di Bisceglie in data 24.02.2025 e depositata in pari data,
nel giudizio di I grado n. 452/24 R.G con la quale il Giudice nell'accogliere la domanda dello , ha compensato le spese di lite. Pt_1
L'appellante nel richiedere la riforma della sentenza di primo grado, chiedeva:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 35/2025, resa dal Giudice di Pace di Bisceglie in data
24.02.2025 e depositata in pari data, 1) condannare parte convenuta al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, direttamente in capo al sottoscritto avvocato, in quanto anticipatario;
2) con vittoria delle spese di questo grado>.
Notificato l'atto di appello, nessuno si costituiva per l'ente appellato.
Alla prima udienza del 9.6.2025 non compariva nessuna delle parti, così come all'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se
2 anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza>.
Consegue che non essendo nessuna delle parti comparsa alla prima udienza nè a quella successiva, di cui la Cancelleria ha dato regolare comunicazione all'unica parte costituita,
l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n.821/2025 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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