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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2382 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Picerni
e
VA DR, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Maela Magliocco
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
2 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Valdobbiadene (VI) in data 26.12.2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
4 degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre per il 70%
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di VA DR l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile Per_3
di euro 500,00, nonché di sostenere al 70% le spese straordinarie relative al figlio,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Valbrenta, Cismon Del Grappa (VI), Piazza Guglielmo Marconi n.10, in favore di Pt_1
quale genitore convivente con i figli;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di VA DR l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1
mantenimento, la somma di 700,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
5 -le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e VA DR, uniti Parte_1
in matrimonio in Valdobbiadene (VI) in data 26.12.2004 con atto trascritto al n. 21,
parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Valdobbiadene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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